Truffa online e competenza territoriale: nel caso in cui pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario il reato si consuma nel momento e nel luogo della riscossione della somma da parte del titolare del conto corrente.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 21357.2021, resa dalla I Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di truffa online, si è soffermata sul momento di consumazione del reato informatico e sull’individuazione del giudice territorialmente competente.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, enuncia il principio di diritto secondo cui nel caso in cui il soggetto passivo della truffa utilizzi un sistema di pagamento telematico come il bonifico bancario online, si determina una non immediata coincidenza tra spoliazione del disponente e arricchimento dell’agente, potendo il primo revocare il bonifico fino al momento della riscossione della somma da parte del beneficiario (ciò diversamente dall’ipotesi della ricarica della carta prepagata, in cui la percezione della somma da parte del venditore è immediata, a prescindere dal momento dell’accredito della stessa).

Ne deriva che nel primo caso il delitto di truffa contrattuale online si consuma nel momento e nel luogo in cui l’autore dell’illecito consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma nel luogo ove è attivato il conto corrente abbinato alla carta poste pay utilizzata per la ricezione della somma accreditata tramite il bonifico, con le connesse conseguenze in termini di individuazione del giudice naturale competente per territorio.

Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:

(i) il testo della fattispecie incriminatrice;

(ii) la rassegna delle più recenti massime riferite alle pronunce di legittimità in materia di truffa online, oltre agli approfondimenti sul reato informatico che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata all’argomento.

 

Il reato contestato e il conflitto negativo di competenza

Nel caso di specie il Tribunale di Milano dichiarava la propria incompetenza per territorio con riferimento del procedimento a carico dell’imputato al quale era contestato il delitto di truffa ex art. 640 c.p., per aver conseguito un ingiusto profitto mediante accreditamento di una somma di denaro su una carta di pagamento poste pay.

Il Tribunale di Torino, ricusando del pari la propria competenza territoriale, rimetteva gli atti alla Suprema Corte ritenendo sussistente un conflitto negativo di competenza.

 

Il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La Suprema Corte decidendo sul conflitto di competenza  ha dichiarato la competenza del Tribunale di Milano.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Non sempre, infatti, nelle truffe c.d. “on line – in cui la contrattazione fra l’agente e la persona offesa si svolge sempre a distanza mediante l’uso di strumenti telematici (quali siti Internet, email, chat, messaggistica, ecc. o una combinazione di mezzi diversi, a volta coadiuvati anche dall’uso del telefono) – anche l’atto dispositivo posto in essere dal soggetto passivo e il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente – l’uno e l’altro necessari per la consumazione della truffa che postula l’effettiva deminutio patrimoni del soggetto passivo (Sez. U, n. 18 del 21/6/2000, Rv. 216429) – sono anche essi fatti che avvengono “a distanza”. Ciò non avviene laddove il raggirato esegua il pagamento nei confronti del truffatore con una spedizione in contrassegno o servendosi della così detta ricarica, che consiste nella creazione di una provvista che il beneficiario potrà utilizzare in un secondo momento mediante uno strumento di pagamento (solitamente una carta di credito di tipo – per l’appunto – “ricaricabile”, quale “postepay”).

In tutte queste ipotesi, il momento della consumazione è quello dell’acquisizione della res da parte dell’autore del reato; essa, nel caso di pagamento effettuato tramite ricarica, si realizza in modo immediato ed irrevocabile con l’accredito della provvista in favore del soggetto agente, a prescindere dalla data di accredito dell’importo sul conto del beneficiario.

Al contrario, se ad essere utilizzato è un sistema di pagamento di tipo telematico, come il bonifico bancario “on line”, non vi è immediata e contestuale coincidenza tra spoliazione per il disponente che lo esegue ed il contestuale arricchimento per il soggetto agente.

Infatti, l’autore del bonifico conserva il potere di revocare la disposizione fino quando il beneficiario provvede alla riscossione del denaro presso la sede dell’ufficio bancario o postale dove è stato acceso il conto abbinato alla carta “postepay”.

Nel caso di specie, in cui, secondo il capo di imputazione, non è avvenuta la ricarica della carta “Postepay” dell’imputato tramite operazioni eseguite dalla persona offesa presso gli uffici postali o altri esercizi pubblici, ma è stato eseguito un bonifico bancario on line tramite conto ING DIRECT, il reato si è consumato nel luogo dove l’agente ha conseguito l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma; quindi nel luogo dove è stato attivato il conto corrente abbinato alla carta “postepay” utilizzata per ricevere la somma accreditata tramite il bonifico ovvero l’ufficio postale di Milano”.

La fattispecie incriminatrice:

Art. 640 c.p. – Truffa

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro [3812i, 3, 4 c.p.p.].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro [3812i, 3, 4 c.p.p.]:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [162c.p.m.p.];

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità [649].

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.

 

La rassegna delle più recenti massime in tema di truffa online:

Cassazione penale sez. II, 30/09/2020, n.32460

La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell’accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l’azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res (esclusa, nella specie, l’attenuante de quo nell’ambito di un truffa online che aveva causato un danno da 150 euro, atteso che per i giudici tale somma non poteva essere catalogata come ‘cifra irrisoria’, soprattutto considerando l’attuale costo della vita).

 

Cassazione penale sez. II, 04/12/2019, n.51551

Integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell’art. 640 c.p., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all’acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto.

 

Cassazione penale sez. II, 26/11/2019, n.198

Porre un bene in vendita su di un sito internet, pubblicizzandone le caratteristiche ed ingenerando la legittima aspettativa del compratore circa l’esistenza dello stesso e la validità dell’offerta, è condotta anche da sola idonea a configurare gli artifici ed i raggiri richiesti dall’art. 640 c.p.

 

Cassazione penale sez. II, 03/10/2019, n.48987

In tema di truffa contrattuale mediante vendita online di un bene, il reato si perfeziona nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del prezzo da parte dell’agente. Se si tratta di assegni, il momento rilevante per la consumazione del delitto è dunque quello dell’accredito su conto corrente, non potendo di conseguenza essere convalidato l’arresto in flagranza effettuato nel momento dei successivi prelievi di contante.

 

Cassazione penale sez. II, 06/06/2019, n.49195

Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “postepay”), il tempo e il luogo di “consumazione” del reato sono quelli in cui la persona offesa ha provveduto al versamento del denaro sulla carta. Pertanto, ai fini della competenza per territorio dell’organo giudicante, si deve considerare il luogo in cui la vittima ha effettuato il pagamento.

 

Cassazione penale sez. II, 17/07/2018, n.40045

Sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on -line”.

 

Cassazione penale sez. II, 22/06/2017, n.42535

La truffa contrattuale è configurabile qualora l’agente ponga in essere artifici e raggiri nel momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare il consenso che diversamente non presterebbe (fattispecie relativa alla vendita online di una autoradio inesistente).

 

Cassazione penale sez. II, 02/03/2017, n.18821

Deve ritenersi integrata la truffa contrattuale in caso di mancata consegna di merce offerta in vendita ed acquistata sul web, allorché al versamento di un acconto non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore risulti non più rintracciabile giacché tale circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all’esecuzione del contratto sin dal momento dell’offerta on -line.

 

Cassazione penale sez. VI, 22/03/2017, n.17937

Nelle vendite online la distanza fisica intercorrente tra venditore e acquirente è l’elemento che pone l’autore di una truffa in una posizione di forza e di maggior favore rispetto alla vittima (riconosciuta, nella specie, l’ipotesi di truffa con l’aggravante della minorata difesa nella vendita on line di beni elettronici che, poi, non venivano consegnati).

 

Cassazione penale sez. II, 29/11/2016, n.7294

Ai fini della consumazione del reato di truffa è necessario che l’ingiusto profitto entri nella sfera giuridica di disponibilità dell’agente, non basta in tal senso la sola fuoriuscita da quella del soggetto passivo. Nel caso di vendita online la competenza si determina in base al luogo in cui è avvenuto l’accreditamento su carta di credito.

 

Cassazione penale sez. II, 20/10/2016, n.48027

Nell’ipotesi di truffa contrattuale realizzata mediante vendita online, ove il pagamento avvenga tramite bonifico bancario, è competente il giudice del luogo dove viene riscossa la somma. Il reato, infatti, si consuma nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto e non in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa. Lo afferma la Cassazione che sottolinea la natura di reato istantaneo e di danno del delitto di truffa, “che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la “deminutio patrimoni” del soggetto passivo e che, quindi, si consuma nel momento in cui si verifica l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato”.

 

Cassazione penale sez. II, 29/09/2016, n.43705

In tema di truffa, è ravvisabile l’aggravante di cui all’art. 640, comma 2 bis, c.p., in relazione all’art. 61 n. 5 c.p., nella condotta di chi, avvalendosi di noti e specializzati portali telematici, proponga e realizzi la vendita di prodotti, con acquisizione, mediante pagamenti “online”, dei relativi corrispettivi, senza poi provvedere alla loro consegna agli acquirenti, la cui condizione di minorata difesa deriva dalla distanza tra il luogo dal quale opera l’agente e quello nel quale si trova ogni singolo acquirente, con conseguente maggiore facilità, per il primo, di schermare la sua identità e di sottrarsi comunque, alle difficoltà che al conseguimento dell’illecito profitto si frapporrebbero ove la vendita avvenisse “de visu”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA