La responsabilità penale dei professionisti sanitari nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

La materia della responsabilità medica è stata interessata da importanti novità normative ad opera del decreto legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni con Legge 28 maggio 2021 n. 76, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, al fine di circoscrivere la responsabilità penale dei professionisti sanitari operanti nella fase dell’emergenza epidemiologica esclusivamente ai casi di colpa grave.

Art. 3 Decreto legge 44/2021 convertito con Legge 76/2021 – Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2

Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

Art. 3 bis Decreto legge 44/2021 convertito con Legge 76/2021 – Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

Durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitazione delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.

La legge di conversione 76/2021, nel modificare il decreto legge 44/2021 introducendovi l’art. 3 bis, prevede una causa di non punibilità applicabile a tutti gli esercenti la professione sanitaria che si rendano autori di omicidio o lesioni personali colpose nell’ambito dell’esercizio della professione e che trovino causa nell’emergenza da Covid-19, eccetto che nei casi di colpa grave.

Al fine di determinare se al professionista sanitario sia possibile muovere un rimprovero a titolo di omicidio o lesioni colpose, è dunque necessario valutare il grado della colpa, sulla base di una serie di indici così individuati dal legislatore:

  • Le limitate conoscenze scientifiche sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate;
  • La scarsità di personale sanitario e di risorse materiali in rapporto al numero di ricoveri e di pazienti da curare;
  • La scarsa esperienza del personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.

Nell’ipotesi in cui il giudice, nell’apprezzamento dei fattori di cui sopra, ritenga che al professionista sanitario possa essere mosso un rimprovero per colpa lieve, il fatto non assume rilevanza penale.

In tal modo la causa di non punibilità che il decreto legge 44/2021 aveva già previsto a favore dei vaccinatori (non punibili per i fatti di omicidio o lesioni colpose nel caso in cui l’uso del vaccino sia avvenuta in conformità alle indicazioni della competente autorità), con la legge di conversione è stata estesa a favore di tutti i professionisti sanitari che operino nel periodo dell’emergenza epidemiologica.

La norma di diritto penale sostanziale in quanto disposizione favorevole al reo è suscettibile di applicazione retroattiva (art.2, comma 4, cod. pen.).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA