Risponde di lesioni colpose il medico competente che abbia omesso di indicare al datore di lavoro la necessità di utilizzare l’ago cannula dotato di meccanismi di sicurezza al fine di prevenire il rischio per gli infermieri di ferirsi e contrarre infezioni.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 21521.2021, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di lesioni colpose in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, si sofferma sulla posizione di garanzia – a titolo originario – del medico competente.

In particolare, la Suprema Corte,  nel decidere il caso di specie, ha ritenuto di dare continuità  al principio di diritto (invero non contrastato) secondo il quale il medico competente è titolare di un’autonoma posizione di garanzia, che acquisisce a titolo originario e dalla quale deriva l’obbligo di collaborazione con il datore di lavoro (che deve predisporre il DVR) nell’individuazione dei rischi e delle misure di protezione atte a prevenirli.

Il ruolo ritagliato dalla legge al medico competente si traduce nell’obbligo  gravante sul sanitario garante la sicurezza sul lavoro  di volgere un’attività propositiva e di informazione derivante dalle conoscenze professionali che discendono dalla sua competenza.

Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:

(i) il testo della fattispecie incriminatrice;

(ii) la rassegna delle più recenti massime riferite alle pronunce di legittimità relative alla posizione di garanzia del medico competente, oltre agli approfondimenti sul tema che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata all’argomento.

 

L’infortunio sul lavoro, il reato contestato e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie un infermiere, intento ad effettuare un prelievo di sangue su una paziente affetta da HVC e HVB, si pungeva accidentalmente con l’ago cannula, così contraendo il virus dell’epatite.

All’imputato, tratto a giudizio nella qualità di medico competente della ASL, eravstato  contestato il delitto lesioni personali colpose aggravata dalla durata della malattia superiore ai 40 giorni (artt. 590 – 583 cod. pen.), per aver messo a disposizione dell’infermiere un ago cannula sprovvisto di dispositivo di sicurezza.

La Corte di appello di Brescia confermava la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva condannato il prevenuto per il reato ascrittogli.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, articolando plurimi motivi di gravame.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Il terzo e il quarto motivo attengono al tema dei doveri del medico competente. Si assume che l’assoluzione del datore di lavoro e del suo delegato deve riflettersi sulla posizione del [omissis]. L’assunto, che peraltro non recluta alcun argomento giuridico ma si affida solo una sua pretesa logicità, è del tutto infondato. Il medico competente è titolare di una propria sfera di competenza; si tratta di un garante a titolo originario e non derivato. E peraltro, l’obbligo di collaborazione con il datore di lavoro da parte del medico competente, il cui inadempimento integra il reato di cui agli artt. 25, comma primo, lett. a) e 58, comma primo, lett. c), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comporta un’effettiva integrazione nel contesto aziendale del sanitario, il quale non deve limitarsi ad un ruolo meramente passivo, ma deve dedicarsi ad un’attività propositiva e informativa in relazione al proprio ambito professionale (Sez. 3, Sentenza n. 38402 del 27/04/2018, Rv. 273913 – 01)”.

 

La fattispecie incriminatrice:

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa [43] una lesione personale [582] è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave [5831] la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima [5832], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e’ della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e’ della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

 

La rassegna delle più recenti massime relative alla posizione di garanzia del medico competente:

Cassazione penale sez. IV, 21/01/2020, n.19856

Il medico competente può rispondere, nella qualità di titolare di un’autonoma posizione di garanzia delle fattispecie di evento che risultano di volta in volta integrate dall’omissione colposa delle regole cautelari poste a presidio della salvaguardia del bene giuridico – salute dei lavoratori – sui luoghi di lavoro, direttamente riconducibili alla sua specifica funzione di controllo delle fonti di pericolo istituzionalmente attribuitagli dall’ordinamento giuridico. Nelle ipotesi di omicidio o di lesioni colpose in campo medico, il ragionamento contro-fattuale, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica, deve essere svolto dal giudice tenendo conto della specifica attività che sia stata richiesta al sanitario (diagnostica, terapeutica, di vigilanza o di controllo) e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare o ritardare l’evento lesivo, come in concreto verificatosi, con altro grado di credibilità razionale.

 

Cassazione penale sez. III, 27/04/2018, n.38402

In tema di sicurezza del lavoro, l’obbligo di collaborazione con il datore di lavoro da parte del medico competente, il cui inadempimento integra il reato di cui agli artt. 25, comma primo, lett. a) e 58, comma primo, lett. c), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comporta un’effettiva integrazione nel contesto aziendale del sanitario, il quale non deve limitarsi ad un ruolo meramente passivo, ma deve dedicarsi ad un’attività propositiva e informativa in relazione al proprio ambito professionale.

 

Cassazione penale sez. III, 23/11/2016, n.6885

In tema di sicurezza sul lavoro, la contravvenzione prevista dall’art. 25, comma primo, lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che sanziona l’inosservanza da parte del medico competente dei protocolli definiti in funzione dei rischi specifici dei lavoratori, sottoposti a visita periodica, ha natura di reato permanente e di pericolo astratto, per cui la condotta illecita si protrae sino al momento di ottemperanza dell’obbligo di legge e ai fini della sua configurazione non è necessario che dalla violazione delle prescrizioni derivi un danno alla salute o alla incolumità del lavoratore.

 

Cassazione penale sez. III, 31/05/2016, n.35425

Non v’è dubbio che il medico competente, in ragione del complesso di obblighi di collaborazione e di controllo in materia di prevenzione dei rischi e sorveglianza sanitaria, come delineato dalla normativa di settore, sia tenuto, proprio in ragione di ciò, all’osservanza degli obblighi tra cui deve essere individuato quello della sorveglianza sanitaria sulla base dei rischi indicati nell’art. 167, 168 e allegato XXXIII e dunque dei rischi da sovraccarico biomeccanico. Diversamente argomentando si vanificherebbe la ratio di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Cassazione penale sez. III, 11/12/2012, n.1856

Con riguardo all’oggetto della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve essere necessariamente coadiuvato da soggetti quali il “medico competente”, portatori di specifiche conoscenze professionali tali da consentire un corretto espletamento dell’obbligo mediante l’apporto di qualificate cognizioni tecniche. L’espletamento di tali compiti da parte del “medico competente” comporta una effettiva integrazione nel contesto aziendale e non può essere limitato ad un ruolo meramente passivo in assenza di opportuna sollecitazione da parte del datore di lavoro, anche se il contributo propulsivo resta limitato alla specifica qualificazione professionale.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA