Truffa ai danni dell’INPS: la sospensione condizionale della pena non può essere subordinata alla restituzione dei rimborsi indebitamente riscossi laddove la persona offesa non si sia costituita parte civile.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 23290.2021, resa dalla II Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di truffa in danno all’INPS, si sofferma sull’istituto della sospensione condizionale della pena e della sua subordinazione alle obbligazioni civilistiche.
In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, enuncia il principio di diritto secondo cui il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo di restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato ex art. 165 co. 1 prima parte c.p., laddove la persona offesa dal reato non si sia costituita parte civile nell’ambito del processo penale e non abbia formulato richiesta in tal senso in sede di conclusioni.
In ciò si rinviene una differenza rispetto al distinto obbligo di eliminazione delle conseguenze dannose del reato previsto dall’art. 165 co. 1 seconda parte c.p., al quale può essere subordinata la sospensione condizionale della pena anche in assenza di costituzione di parte civile, nelle ipotesi di reati permanenti o istantanei ad effetto permanente.
Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:
(i) il testo della fattispecie incriminatrice;
(ii) gli arresti giurisprudenziali citati nella sentenza 23290/2021;
(iii) la rassegna delle più recenti massime riferite alle pronunce di legittimità in materia di truffa aggravata ai danni dell’INPS.
Il reato contestato e la doppia conforme di merito
La Corte di appello di Salerno confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva condannato l’imputata per il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640 co. 2 c.p., per aver indebitamente riscosso dall’INPS indennità di disoccupazione, subordinando la sospensione condizionale della pena alla restituzione dell’importo sottratto all’ente pubblico.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
La difesa della prevenuta proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte distrettuale, articolando due motivi di gravame.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso e, per l’effetto, annullato senza rinvio la sentenza impugnata risultando il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento:
“La giurisprudenza prevalente è, contrariamente all’opinione della Corte di merito, ferma nel ritenere che il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della pena, in difetto della costituzione di parte civile, all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell’art. 165 cod. pen., solo se i loro effetti non sono ancora cessati (Sez. 2, n. 3958 del 18/12/2013, dep. 29/01/2014, Rv. 258045).
Pertanto, mentre gli obblighi della restituzione e del risarcimento del danno di cui all’art. 165 c.p., comma 1, prima parte, devono essere riferiti al solo danno civilistico, con la conseguenza che, indipendentemente dalla natura giuridica del reato commesso, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento degli stessi solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui vi sia stata costituzione di parte civile e questa abbia formulato espressa domanda al riguardo, l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato di cui all’art. 165 c.p., comma 1, seconda parte, concerne il danno criminale e la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all’assolvimento del relativo obbligo può essere disposta dal giudice anche ove non vi si costituzione di parte civile, sempre che si tratti dì reati permanenti o di reati che, benché consumati abbiano provocato un danno criminale che continua a perpetuarsi anche dopo la consumazione (come nei reati istantanei ad effetti permanenti) e che l’imputato ha la possibilità di eliminare. In tal senso, in fattispecie di appropriazione indebita, Sez. 2, n. 12895 del 05/03/2015, Rv. 262932; in fattispecie di truffa,Sez. 2 , n. 45854 del 13/09/2019, Rv. 277632; n. 23917 del 15/07/2020, Rv. 279550; Sez. 6, n. 8314 del 28/01/2021, Rv. 280711; non mass. Sez. 2 n.35066 del 10/6/2015; n. 18817 del 2/3/2017; n. 44315 del 13/9/2018; n. 28837 del 12/4/2018”.
La fattispecie incriminatrice:
Art. 640 c.p. – Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro [3812i, 3, 4 c.p.p.].
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro [3812i, 3, 4 c.p.p.]:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [1622 c.p.m.p.];
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità [649].
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.
Le pronunce citate nella sentenza in commento:
Cassazione penale sez. VI, 28/01/2021, n.8314
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice non può subordinare il beneficio all’adempimento dell’obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato qualora non vi sia stata costituzione di parte civile, in quanto la restituzione, come il risarcimento, riguarda il solo danno civile.
Cassazione penale sez. II, 15/07/2020, n.23917
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, in difetto della costituzione di parte civile, non può subordinare il beneficio all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell’art. 165 c.p., solo se i loro effetti non sono ancora cessati.
Cassazione penale sez. II, 13/09/2019, n.45854
Il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della pena, in difetto della costituzione di parte civile, all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell’art. 165 c.p., solo se i loro effetti non sono ancora cessati. (In applicazione del principio, la Corte, con riferimento ad una condanna per truffa aggravata in danno di ente previdenziale, ha annullato la sentenza impugnata nella parte cui aveva subordinato la concessione del beneficio alla restituzione dell’importo erogato indebitamente a titolo di indennità di disoccupazione).
Cassazione penale sez. II, 13/09/2018, n.44315
Il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della pena, in difetto di costituzione di parte civile, all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell’art. 165 c.p., solo se i loro effetti non sono ancora cessati.
Cassazione penale sez. II, 05/03/2015, n.12895
Il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della pena, in difetto della costituzione di parte civile, all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell’art. 165 c.p., solo se i loro effetti non sono ancora cessati.
Cassazione penale sez. II, 18/12/2013, n.3958
Le locuzioni “obbligo di restituzioni” e “risarcimento del danno” di cui all’art. 165 comma 1 prima parte c.p., si riferiscono al solo danno civilistico, sicché, indipendentemente dalla natura giuridica del reato commesso, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dei suddetti obblighi, solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui vi sia stata costituzione di parte civile e questa abbia espressamente richiesto la condanna dell’imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni. Al contrario, la locuzione “eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato” di cui all’art. 165 comma 1 seconda parte c.p., si riferisce al danno criminale sicché la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento del suddetto obbligo anche ove non vi sia costituzione di parte civile, e sempre che si tratti di reati permanenti ancora in fieri al momento della decisione o di reati, che benché cessati, abbiano provocato un danno criminale che continua a perpetuarsi anche dopo la consumazione e che l’imputato ha la possibilità di eliminare. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita – realizzata da un amministratore di condominio – di somme di denaro e della documentazione contabile ed amministrativa relativa ad un condominio).
La rassegna delle più recenti massime in tema di truffa aggravata ai danni dell’INPS:
Cassazione penale sez. II, 05/11/2020, n.37394
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, il limite generale di pignorabilità, stabilito dall’art. 545 c.p.c., rileva esclusivamente nel caso di emolumenti retributivi o pensionistici legittimamente appresi e non, invece, quando gli stessi costituiscano integralmente – seppur in base alla valutazione allo stato degli atti della fase cautelare – il provento del reato per cui si procede. (Fattispecie in tema di truffa ai danni dell’Inps).
Cassazione penale sez. II, 17/09/2020, n.27283
In tema di truffa in danno all’INPS per indebita percezione dell’indennità di disoccupazione, non è equiparabile la posizione di un soggetto che, solo formalmente assunto, non abbia mai operato in favore dell’apparente datore di lavoro e percepisca illegittimamente l’indennità di disoccupazione dall’INPS con quella di colui che, pur illegittimamente distaccato presso un diverso ente, abbia effettivamente svolto attività lavorativa a beneficio di tale diverso ente e abbia ritenuto legittima la percezione della disoccupazione nel periodo di mancata attività lavorativa (la Corte ha ritenuto non fondata la decisione del Tribunale che aveva concluso per una piena equiparazione della posizione di un soggetto solo formalmente assunto, che mai aveva operato in favore dell’apparente datore di lavoro o di altri, e la posizione di chi – pur distaccato presso un diverso ente in termini non consentiti dalla normativa di settore – aveva invece effettivamente svolto attività lavorativa a beneficio di tale diverso ente: un soggetto che quindi ben poteva essere stato del tutto ignaro della illegittimità del distacco, ed avere conseguentemente ritenuto di essere pienamente legittimato alla percezione delle indennità, nei periodi non “coperti” da attività lavorativa).
Cassazione penale sez. II, 24/10/2019, n.50744
Commette il reato di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico, ex art. 640, comma 2, n. 1 c.p., il dipendente di un istituto bancario che, contravvenendo ai doveri di diligenza e agli obblighi di legge, omette di segnalare, per conto della banca, il decesso di un pensionato e, falsificando i documenti, si appropria dei ratei pensionistici facendoli confluire su un conto corrente, falsamente intestato al “de cuius”, da cui poterli prelevare a mezzo di una carta di credito. (In motivazione, la Corte, nell’escludere che il fatto potesse riqualificarsi come truffa ai danni della banca, ha evidenziato che il raggiro era stato effettuato nei confronti dell’INPS, che aveva subito il danno patrimoniale immediato dell’essere privato di somme di sua pertinenza, mentre la banca doveva considerarsi solo civilmente danneggiata, essendo tenuta “ex lege” alla restituzione delle somme all’istituto previdenziale).
Cassazione penale sez. II, 24/09/2019, n.42583
La concessione della sospensione condizionale della pena può legittimamente essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante l’adempimento dell’obbligo di restituzione, anche qualora manchi una richiesta in tal senso per la mancata costituzione di parte civile della persona offesa. (Fattispecie in tema di truffa aggravata in cui la Corte ha ritenuto legittima la subordinazione del beneficio alla restituzione in favore dell’Inps delle somme indebitamente riscosse dall’imputato, pur in assenza di costituzione come parte civile dell’ente previdenziale, trattandosi di somme corrispondenti all’illecito profitto del reato e, quindi, all’evento penalmente rilevante, tale da determinare il c.d. danno penale, non necessariamente coincidente con l’ulteriore pregiudizio civilistico cagionato all’ente stesso, del quale non avrebbe potuto essere disposto il risarcimento in assenza di domanda di parte).
Cassazione penale sez. II, 07/05/2019, n.27833
Il delitto di truffa si consuma nel momento in cui l’autore della condotta fraudolenta ottiene l’ingiusto profitto della propria attività criminosa. (Fattispecie di truffa ai danni dell’INPS, in cui la Corte, in motivazione, ha evidenziato che il momento consumativo del reato è quello in cui l’imputato ha incassato il denaro e non quello in cui l’ente indotto in errore ha deliberato i mandati di pagamento).
Cassazione penale sez. II, 14/09/2018, n.47286
L’indebito conseguimento dell’indennità di malattia da parte del lavoratore configura il reato di truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen. (nella specie, l’imputato aveva certificato all’azienda il proprio stato di malattia, percependo l’indennità erogata dall’INPS, e contemporaneamente aveva lavorato per un’altra società).
Cassazione penale sez. I, 04/06/2018, n.31596
In tema di truffa, se il profitto è conseguito mediante il versamento di somme a soggetto incaricato dal destinatario di ricevere la prestazione in nome proprio, ma per conto del destinatario medesimo (cd. “adiectus solutionis causa”), il reato si consuma nel tempo e nel luogo in cui detto soggetto riscuote il pagamento. (Fattispecie relativa ad indebiti versamenti all’INPS – incaricato “ex lege” della riscossione per conto di un’associazione di imprese – di contributi associativi sulla base di false denunce contributive, in cui la Corte ha ritenuto radicarsi la competenza nel luogo della sede dell’INPS e non in quello della sede della banca presso la quale l’associazione riceveva gli accrediti).
Cassazione penale sez. II, 21/09/2017, n.47064
Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter cod. pen.) differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.) per la mancanza, nel primo reato, dell’elemento dell’induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici e raggiri. (In applicazione di questo principio la S.C. ha configurato il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. anzichè quello di truffa, in una fattispecie in cui all’imputato era contestata solamente la mancata comunicazione all’I.N.P.S. del proprio trasferimento all’estero, fatto implicante la perdita del diritto all’assegno sociale).
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA