La responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 ed in ambito medico-sanitario durante l’emergenza epidemiologica secondo l’interpretazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione.

Si segnala ai lettori del blog la Relazione 35/2021 a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, che rappresenta una prima ed autorevole interpretazione delle importanti novità normative introdotte dal d.l. n.44/2021, convertito con modificazioni in legge n.76/2021, in tema di responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 e responsabilità penale in ambito medico-sanitario durante il periodo di emergenza pandemica.

In particolare, gli artt. 3 e 3 bis, introduttivi del cd. “scudo penale” a tutela dei professionisti sanitari, prevedono l’esclusione della punibilità di medici e personale sanitario in senso lato, in riferimento a fatti di omicidio o lesioni colpose commessi durante la fase emergenziale (31 gennaio 2020 – 31 luglio 2021), rispettivamente in sede di somministrazione vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 e, in generale nell’esercizio di una professione sanitaria che trovi causa nella situazione epidemiologica.

La Suprema Corte, chiarita la natura di norme penali in bonam partem delle disposizioni a tutela dei professionisti sanitari di cui agli artt. 3 e 3 bis del d.l. 44/2021 convertito con modificazioni in l.n.76/2021, più favorevoli al reo rispetto all’art. 590 sexies c.p., ne statuisce l’applicazione retroattiva anche rispetto a fatti di reato realizzati durante la fase emergenziale (31 gennaio 2020 – 31 luglio 2021), anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 44/2021 e della l. n. 76/2021.

Per un approfondimento della materia, il lettore può consultare la relazione a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione e l’articolo sulle novità normative in tema di responsabilità penale dei professionisti sanitari nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 pubblicato su questo sito.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA