Risponde di falso materiale in atto pubblico il datore di lavoro che esibisca al tecnico della ASL falsi certificati di idoneità alla mansione.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 25271.2021, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di falsità materiale in atto pubblico, si sofferma sulla natura di atto pubblico del certificato di idoneità alla mansione.
In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, enuncia il principio di diritto secondo cui integra il delitto di falsità materiale in atti pubblici la falsa formazione di certificati di idoneità professionale, i quali sono da qualificare come documenti aventi pubblica fede, trattandosi di atti interni suscettibili di inserirsi nel procedimento amministrativo di ricorso al giudizio di idoneità ex art. 41 D.lgs. 81/08.
Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:
(i) il testo della fattispecie incriminatrice;
(ii) gli arresti giurisprudenziali citati nella sentenza 25271/2021;
(iii) altri approfondimenti sul diritto penale del lavoro che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata all’argomento.
Il reato contestato e il doppio giudizio di merito
Nel caso di specie all’imputato, tratto a giudizio nella qualità di legale rappresentante della società, era stato contestato il delitto di falsità materiale in atti pubblici commessa dal privato ex art. 476, 482 c.p., per aver esibito al tecnico della ASL falsi documenti formati mediante fotocopia dei certificati di idoneità alla mansione, in realtà inesistenti in originale, a firma medico del lavoro e relativi alle visite mediche periodiche annuali cui venivano sottoposti i dipendenti della società.
La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Cremona limitatamente al trattamento sanzionatorio, confermava la penale responsabilità del prevenuto per il reato a lui ascritto.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte terrioriale, articolando due motivi di impugnazione.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento afferenti la qualificazione giuridica dei certificati falsificati dal datore di lavoro:
“In questo caso non vi sono dubbi sulla natura di atti pubblici dei giudizi di idoneità alle mansioni rinvenuti in forma di semplici fotocopie dal tecnico del servizio di prevenzione della A.S.L., recatosi nel cantiere della [omissis]. […]
Orbene, non vi è dubbio che, potendo, i documenti contenenti il giudizio di idoneità alla mansione, redatto obbligatoriamente in forma scritta ai sensi dell’art. 41, comma 6-bis, T.U.S.L., entrare a pieno titolo all’interno di un procedimento amministrativo definito dal citato d.lgs.81/08, quale il ricorso avverso il giudizio di idoneità di cui c. 9, del medesimo testo unico, essi vanno considerati sin dalla loro formazione come documenti di fede pubblica. […] Ed invero, secondo l’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, rientrano nella nozione di atto pubblico rilevante ai fini dell’integrazione dei reati in materia di falsità in atti, anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale – conforme o meno allo schema tipico – ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, Rv. 249858; Cass., Sez. 6, n. 11425 del 20/11/2012, Rv. 254866; Cass., Sez. 5, n. 38455 del 10/05/2019, Rv. 277092)”.
La fattispecie incriminatrice:
Art. 482 c.p. – Falsità materiale commessa dal privato
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale [357] fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo [490, 4911].
Le pronunce citate nella sentenza in commento:
Cassazione penale sez. V, 10/05/2019, n.38455
Ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, costituiscono atti pubblici non solo quelli destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti cosiddetti interni, cioè, sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di un complesso “iter” – conforme o meno allo schema tipico – ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato il falso ideologico in atto pubblico nella condotta del ricorrente che, in qualità di sindaco, nel contesto di una procedura di affidamento di un determinato servizio, aveva disposto la sostituzione del preventivo di spesa depositato da un’impresa con altro preventivo non protocollato, da allegare alla determina sottoscritta dal dirigente competente e dotata del visto di copertura finanziaria, ma non ancora pubblicata).
Cassazione penale sez. VI, 20/11/2012, n.11425
In tema di falso documentale, rientrano nella nozione di atto pubblico anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale – conforme o meno allo schema tipico – ponendosi quale necessario presupposto di momenti procedurali successivi. (Fattispecie relativa all’apposizione di un visto su due dichiarazioni di spesa oggetto di falsificazione, riguardanti somme destinate al fondo cassa comune per spese minute di un istituto scolastico).
Cassazione penale sez. V, 21/02/2011, n.14486
Rientrano nella nozione di atto pubblico rilevante ai fini dell’integrazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale – conforme o meno allo schema tipico – ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi. (In applicazione del principio la Corte ha riconosciuto la natura di atto pubblico al modulo utilizzato per il censimento della popolazione).
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA