La Cassazione fa il punto sui reati di falso in perizia e false dichiarazioni in atti destinati all’Autorità giudiziaria commessi dai sanitari.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 27670.2021, resa dalla VI Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di false dichiarazioni all’Autorità giudiziaria e falsa perizia commessi da professionisti sanitari, si sofferma sulla natura e sulla struttura dei predetti delitti contro l’amministrazione della giustizia.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento,  esprime il principio di diritto secondo cui, ai fini dell’integrazione del delitto di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’Autorità giudiziaria, non rileva l’essenza del giudizio diagnostico formulato dal professionista, bensì occorre accertare che vi sia stata una deliberata alterazione dell’oggettività clinica, tale da rappresentare una falsa realtà all’Autorità giudiziaria.

Del pari, il reato di falsa perizia si configura in ipotesi di intenzionale divergenza tra l’oggetto del convincimento del perito e quanto da questi esposto nell’elaborato tecnico; divergenza desumibile dalla acritica adesione del medico alle tesi difensive dell’avvocato dell’imputato.

Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:

(i) il testo della fattispecie incriminatrice;

(ii) gli arresti giurisprudenziali citati nella sentenza 27670/2021;

(iii) la rassegna delle più recenti massime riferite alle pronunce di legittimità in materia di false dichiarazioni all’Autorità giudiziaria e falsa perizia, oltre agli approfondimenti sulla responsabilità penale dei professionisti sanitari che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata all’argomento.

 

I reati contestati e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie, ai coimputati venivano addebitati, rispettivamente, i delitti di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’Autorità giudiziaria ex art. 374 bis c.p. e di falsa perizia ex art. 373 c.p.

Segnatamente, al primo dei prevenuti era contestato, nella qualità di medico psichiatra presso il Centro di Igiene Mentale della ASL, di aver esibito all’Autorità giudiziaria certificati medici contenenti false attestazioni in merito ai trattamenti terapeutici di un imputato ristretto agli arresti domiciliari, per consentirne l’allontanamento dal domicilio.

Al secondo dei giudicabili, in qualità di medico psichiatra incaricato dalla Corte di assise di redigere perizia in ordine alle condizioni di salute dell’imputato ristretto in carcere, era contestato di aver formato una falsa perizia, per aver riportato nell’elaborato peritale pareri ed interpretazioni mendaci dei dati accertati, in accoglimento dell’istanza di concessione degli arresti domiciliari formulata dal difensore del prevenuto.

La Corte di appello di Roma confermava la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva condannato gli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti.

 

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e i principi di diritto.

I giudicabili, per il tramite dei rispettivi difensori, proponevano ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado.

La Suprema Corte rigetta i ricorsi.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

(i) Art 374 bis c.p.

“È indubbiamente vero che, in linea generale, la falsificazione non può riguardare l’essenza del giudizio diagnostico, eminentemente intellettivo valutativa. Tuttavia, ciò non vale nell’ipotesi -ricorrente nel caso di specie- in cui la conclusione diagnostica sia solo in apparenza frutto di un processo valutativo, ma costituisca in realtà una concordata e deliberata alterazione dell’oggettività clinica, diretta a rappresentare la falsa esistenza degli estremi di una condizione personale utile a ottenere indebiti benefici dall’Autorità giudiziaria: nel caso in esame, una patologia mentale così grave da essere incompatibile con la detenzione del soggetto in carcere o agli arresti domiciliari, al fine di consentirne l’allontanamento (Cass., Sez. 6, n. 38475 del 16/05/2012, Rv. 253465; Sez. 6, n. 19801 del 22/01/2009, Rv. 244658; Sez. 6, n. 23547 del 26/04/2016, Rv. 267395)”.

(ii) Art. 373 c.p.

“La decisione della Corte d’appello risulta peraltro coerente con l’insegnamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. Sez. 6, n. 12654 del 26/02/2016, Rv. 266869; Sez. 6, n. 38307 del 11/672015, Rv. 264723; Sez. 6, n. 36654 del 4/6/2015, Rv. 264581) per il quale, per ritenere integrato il delitto di cui all’art. 373 cod. pen., occorre che, a un vaglio complessivo del comportamento del perito, le indicazioni incontrovertibilmente false devono concretizzarsi in una divergenza intenzionale, voluta e cosciente, tra il convincimento reale dello stesso -nel caso in esame quello esplicitato da [omissis] nell’originaria relazione redatta d’intesa con l’altro perito del collegio- e quello definitivamente manifestato dallo stesso nell’elaborato tecnico depositato in cancelleria, frutto come si è visto della supina ricezione delle precise indicazioni dell’avv.[omissis], difensore di [omissis]e autore dell’istanza di scarcerazione del detenuto”.

 

La fattispecie incriminatrice:

Art. 373 c.p. – Falsa perizia o interpretazione

Il perito [61 c.p.c.; 221 c.p.p.] o l’interprete [122-124 c.p.c.; 143 c.p.p.], che, nominato dall’Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell’articolo precedente [375-377, 3841-2].

La condanna importa, oltre l’interdizione dai pubblici uffici [28], l’interdizione dalla professione o dall’arte [30].

 

Art. 374 bis c.p. – False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all’imputato [60, 61 c.p.p.], al condannato [648, 650 c.p.p.] o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale [357], da un incaricato di un pubblico servizio [358] o da un esercente la professione sanitaria.

 

Le pronunce citate nella sentenza in commento:

Cassazione penale sez. VI, 26/04/2016, n.23547

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 374 bis cod. pen. (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati alla autorità giudiziaria), deve aversi riguardo non all’autenticità materiale dell’atto ma all’inveridicità dei suoi contenuti e all’idoneità dello stesso ad adempiere alla funzione probatoria cui è preordinato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ricondotto al reato previsto dall’art. 374 bis cod. pen. la condotta dell’imputato che, già in stato di detenzione domiciliare, aveva prodotto al magistrato di sorveglianza una dichiarazione materialmente falsa, apparentemente proveniente dal proprio datore di lavoro, relativa ai propri orari lavorativi, al fine di ottenere una estensione del periodo di autorizzazione ad assentarsi dal domicilio).

Cassazione penale sez. VI, 26/02/2016, n.12654

Il reato di falsa perizia sussiste, nel contesto di accertamenti valutativi, in presenza di un enunciato mendace riconducibile, sotto il profilo oggettivo, a canoni di certezza, in quanto non d’ufficio controvertibile, e, sotto il profilo soggettivo, ad una divergenza intenzionale tra il convincimento reale del consulente o del perito e quello manifestato nell’elaborato tecnico.

Cassazione penale sez. VI, 11/06/2015, n.38307

Ai fini dell’integrazione del reato di falsa perizia, i pareri o le interpretazioni mendaci devono concretizzarsi in una divergenza intenzionale, voluta e cosciente tra il convincimento reale del perito e quello manifestato nell’elaborato tecnico in risposta ai quesiti del giudice.

Cassazione penale sez. VI, 04/06/2015, n.36654

Ai fini della configurabilità del reato di falsa perizia, previsto dall’art. 373 cod. pen., il parere o l’interpretazione può qualificarsi mendace, solo nel caso di una divergenza tra il convincimento reale e quello manifestato.

Cassazione penale sez. VI, 16/05/2012, n.38475

Soggetti attivi del reato di cui all’art. 374 bis c.p. possono essere anche periti e consulenti tecnici qualora, a seguito e in relazione alla perizia o consulenza tecnica eseguite, attestino o certifichino condizioni o qualità personali diverse o inesistenti ovvero trattamenti terapeutici non eseguiti o di cui non è necessaria l’esecuzione. Risponde, pertanto, dei reati di corruzione in atti giudiziari e false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria lo psichiatra che, in cambio di denaro, compili una certificazione compiacente per consentire a un detenuto di ottenere gli arresti domiciliari in luogo della restrizione carceraria.

Cassazione penale sez. VI, 22/01/2009, n.19801

Integra il delitto di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria la diagnosi di patologie inesistenti o della maggiore gravità della patologia realmente riscontrata. (Nella fattispecie, relativa a tale seconda ipotesi, i medici della struttura carceraria attestavano falsamente che lo stato di salute del detenuto era tanto grave da essere incompatibile con la detenzione).

 

La rassegna delle più recenti massime riferite all’art. 373 c.p.:

Cassazione penale sez. VI, 10/11/2020, n.36534

In tema di istigazione o accordo per commettere un reato, la mera sollecitazione o l’accordo relativi al compimento di una falsa perizia non integrano il delitto previsto dall’art. 373 c.p., neanche nella forma tentata, in quanto riconducibili al disposto dell’art. 115 c.p. ove assenti atti concretamente volti a dare attuazione all’intento illecito.

Cassazione penale sez. V, 13/01/2020, n.18521

Il consulente tecnico del pubblico ministero, sia per l’investitura ricevuta dal magistrato, sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario all’esercizio della funzione giurisdizionale, assume la qualifica di pubblico ufficiale, con la conseguenza che per gli elaborati da lui redatti trova applicazione la previsione di cui all’art. 479, comma 1, c.p., dovendosi, invece, escludere la configurabilità del delitto di falsa perizia (art. 373 c.p.) dal momento che il predetto consulente non è equiparabile, nell’attuale sistema processuale, al perito nominato dal giudice. (In motivazione, la Corte ha, altresì, dichiarato manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost. relativamente all’applicazione al consulente tecnico dell’art. 479 c.p. piuttosto che dell’art. 373 c.p., configurabile nei confronti del perito, escludendo qualsiasi disparità di trattamento sia perché i due reati sono puniti con la medesima pena edittale nel massimo sia perché le due figure di esperti, nel codice di rito, hanno ruoli e funzioni non equiparabili).

Cassazione penale sez. VI, 29/01/2018, n.5240

Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato che risenta di un pregiudizio per il reato di falsa perizia di cui all’art. 373 cod. pen., trattandosi di una fattispecie incriminatrice lesiva esclusivamente dell’interesse della collettività al corretto funzionamento dell’attività giudiziaria.

Cassazione penale sez. VI, 26/02/2016, n.12654

Il reato di falsa perizia sussiste, nel contesto di accertamenti valutativi, in presenza di un enunciato mendace riconducibile, sotto il profilo oggettivo, a canoni di certezza, in quanto non d’ufficio controvertibile, e, sotto il profilo soggettivo, ad una divergenza intenzionale tra il convincimento reale del consulente o del perito e quello manifestato nell’elaborato tecnico.

Cassazione penale sez. VI, 11/11/2015, n.48915

In tema di falsa perizia, nel contesto di accertamenti valutativi la presenza di difformi autorevoli pareri nonché l’adesione del giudice ad una stima diversa da quella prospettata dal consulente d’ufficio sono elementi atti a dimostrare che l’oggetto della perizia debba considerarsi obiettivamente controvertibile e difficilmente rapportabile alla certezza dello schema dettato dall’art. 373 cod. pen., salva una giustificazione attenta a raccordare la delicatezza del quesito offerto al perito e la certa infedeltà del risultato da questi reso.(Fattispecie relativa a consulenza avente ad oggetto l’accertamento del danno da mancato guadagno derivante da inadempimento precontrattuale).

 

Cassazione penale sez. VI, 04/06/2015, n.36654

Ai fini della configurabilità del reato di falsa perizia, previsto dall’art. 373 cod. pen., il parere o l’interpretazione può qualificarsi mendace, solo nel caso di una divergenza tra il convincimento reale e quello manifestato.

Nel reato di falsa perizia o interpretazione, previsto dall’art. 373 c.p., ancorché aggravato ex art. 375 c.p., deve ritenersi che persona offesa sia solo lo Stato; ragion per cui il privato che assuma di aver subito danno da detto reato non ha titolo per proporre opposizione alla eventuale richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero.

 

La rassegna delle più recenti massime riferite all’art. 374 bis c.p.:

Cassazione penale sez. VI, 23/09/2020, n.2967

Il reato di cui all’art. 374-bis c.p. è posto a presidio del corretto funzionamento della giustizia, essendo finalizzato ad impedire l’emanazione di provvedimenti giurisdizionali sulla base di presupposti contenuti in dichiarazioni provenienti da privati a contenuto mendace, sicché non è rilevante l’autenticità materiale dell’atto, ma la falsità dei suoi contenuti e l’idoneità dello stesso ad adempiere alla funzione probatoria cui è preordinato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato in relazione alla falsificazione della data di una documentazione sanitaria, prodotta in giudizio al fine di avvalorare l’assunto che l’agente, al quale si contestava di aver partecipato ad una rapina, lo stesso giorno si trovasse in altra città per essere sottoposto all’accertamento medico indicato nella falsa certificazione).

Cassazione penale sez. VI, 15/02/2017, n.11540

Il reato di cui all’art. 374 bis cod. pen., si pone in rapporto di specialità rispetto al delitto di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, in quanto si differenzia da questo per la funzione della falsa rappresentazione e per la destinazione dell’atto, ivi contemplato, all’autorità giudiziaria.

Cassazione penale sez. VI, 26/04/2016, n.23547

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 374 bis c.p. (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria o alla corte penale internazionale), è necessaria e sufficiente la oggettiva inveridicità del contenuto dell’atto, nulla rilevando che lo stesso provenga o meno dal soggetto che ne appare autore. (Nella specie, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che bene fosse stata affermata la sussistenza del reato in un caso in cui l’atto prodotto dall’imputato recava la firma apocrifa del suo datore di lavoro).

Cassazione penale sez. VI, 10/03/2016, n.13425

Il reato di cui all’art. 374 bis cod. pen., se aggravato dal fatto di essere stato commesso da un pubblico ufficiale, si pone in rapporto di specialità rispetto al delitto di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, in quanto si differenzia da questo per la destinazione dell’atto all’autorità giudiziaria.

Cassazione penale sez. VI, 23/02/2016, n.10710

Per la configurabilità del reato di cui all’art. 374 bis cod. pen. (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati alla autorità giudiziaria), assume rilievo la idoneità degli atti o dei documenti ad adempiere alla funzione probatoria da essi concretamente svolta e non la loro provenienza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, né il fatto che i documenti siano costituiti da atti pubblici, certificati, scritture private o altro.

Cassazione penale sez. VI, 11/11/2015, n.8024

Il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria, previsto dall’art. 374-bis c.p., sanziona una pluralità di condotte tutte rientranti nello schema della falsità ideologica, dovendo escludersi che vi siano ricomprese anche ipotesi di falsità materiale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la sentenza che aveva sussunto nel reato in questione la condotta di un imputato che, in qualità di avvocato, aveva chiesto il rinvio del proprio processo, per la cui prova aveva allegato una copia di un decreto di citazione falsificato materialmente attraverso la cancellazione del nominativo di un secondo difensore).

Cassazione penale sez. VI, 05/11/2014, n.6062

Il delitto previsto dall’art. 374 bis c.p. costituisce reato di pericolo che si consuma anche a prescindere dalla presentazione della documentazione all’autorità giudiziaria, a condizione che la destinazione delle false dichiarazioni ad essere prodotte all’A.G. possa essere desunta dal giudice da ogni elemento emergente dalla situazione concreta esaminata, sia testuale che contestuale.

Cassazione penale sez. VI, 09/10/2014, n.42767

Il reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria di cui all’art. 374 bis c.p. può essere integrato anche quando l’attività di documentazione di determinati fatti o circostanze non rispondenti al vero, rilevante nell’ambito del procedimento penale e non proveniente da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, si riferisca a “condizioni” o “qualità personali” dell’indagato, atteso che questi, in assenza di una diversa e specifica disposizione normativa di segno contrario, è equiparato all’imputato ex art. 61, comma 2, c.p.p. (In applicazione del principio, è stata ritenuta penalmente rilevante la dichiarazione destinata all’autorità giudiziaria in cui l’imputato aveva attestato falsamente il rapporto di parentela tra una donna, con cui aveva contratto un matrimonio di “comodo”, ed un indagato detenuto per il reato di sfruttamento della prostituzione di questa, affermando inoltre di essere disponibile ad ospitare tale soggetto presso la propria abitazione al fine di far ottenere al medesimo la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari).

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