Il curatore fallimentare è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di misure cautelari reali solo se munito dell’autorizzazione ad hoc del Giudice delegato al fallimento.

Si segnala ai lettori del blog l’interessante sentenza numero 27334.2021, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciatasi in merito alla questione di rito afferente la legittimazione processuale del curatore fallimentare a proporre atti di impugnazione delle misure cautelari reali.

In particolare, la Suprema Corte, con la pronuncia in commento,  enuncia il principio di diritto secondo il quale, poiché la legittimazione processuale del curatore fallimentare richiede una specifica autorizzazione per atti determinati e per ogni grado di giudizio, l’organo del fallimento può impugnare il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo solo in presenza di un’autorizzazione ad hoc del Giudice delegato, ulteriore e diversa rispetto a quella conferita per presentare la sola istanza di revoca della misura cautelare.

La fase cautelare reale di merito

Il GIP presso il Tribunale di Milano rigettava l’istanza di revoca del sequestro preventivo di un immobile di proprietà della società dichiarata fallita, avanzata dal curatore fallimentare autorizzato all’uopo dal Giudice Delegato al fallimento.

Il Tribunale del riesame di Milano dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla curatela fallimentare contro il suddetto provvedimento di rigetto, rilevando il difetto di legittimazione in capo al curatore fallimentare perché carente la specifica autorizzazione del Giudice Delegato al fallimento.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

Il curatore fallimentare proponeva, quindi, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà, deducendo il vizio della violazione di legge, sostenendo l’ultrattività dei poteri a lui conferiti dal G.D. per la presentazione della istanza di revoca del sequestro.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento tutta incentrata sulla questione di rito:

“Le Sezioni Unite Penali: – hanno gia’ chiarito che “il curatore del fallimento, nell’espletamento dei compiti di amministrazione del patrimonio fallimentare, ha facoltà di proporre sia l’istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo, sia quella di revoca della misura, ai sensi dell’articolo 322 c.p.p., nonchè di ricorrere per cassazione ai sensi dell’articolo 325 avverso le relative ordinanze emesse dal tribunale del riesame”; – ed hanno precisato che “in questi casi il curatore agisce, previa autorizzazione del giudice delegato, per la rimozione di un atto pregiudizievole ai fini della reintegrazione del patrimonio, attendendo alla sua funzione istituzionale rivolta alla ricostruzione dell’attivo fallimentare” (Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Rv. 228163 – 01; cfr. pure, più di recente, Sez. U, n. 45936 del 26/09/2019, Rv. 277257 – 01).

Sotto il profilo della prescritta autorizzazione ad agire, deve osservarsi che: – il giudice delegato al fallimento “esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e” – per quel che qui rileva – “autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L’autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi” (articolo 25, comma 1, n. 6, L. Fall.); – il curatore del fallimento “non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore” (articolo 31, comma 2, L. Fall.). […]

In maniera conforme alla condivisibile esegesi delle norme sopra riportate, relativa alla legittimazione processuale del curatore nei diversi gradi di giudizio resa in relazione ai procedimenti civili, da quanto esposto deve trarsi che, anche nell’ambito dei procedimenti penali e – per quel che qui importa – con riferimento ai diversi gradi in cui può svolgersi il giudizio cautelare, il curatore fallimentare, quantunque già autorizzato dal giudice delegato al fallimento ad avanzare al giudice per le indagini preliminari istanza di revoca di un sequestro, è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di prima istanza solo se lo stesso giudice delegato ha reso un’autorizzazione ad hoc, ulteriore rispetto alla prima. D’altra parte, anche in tale ambito il giudice delegato è chiamato ad esercitare le proprie funzioni di vigilanza e di controllo, che nelle ipotesi in discorso richiedono – come ha chiarito il Legislatore – un apprezzamento (anzitutto, relativo alla sussistenza dei presupposti per coltivare l’iniziativa giudiziaria) da svolgersi alla luce dell’esito di ogni grado del giudizio rispetto al quale la curatela può essere interessata”.

By Claudio Ramelli.