L’invio ripetuto di messaggi di posta elettronica non integra il reato di molestie o disturbo alle persone a mezzo del telefono.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 28959.2021, resa dalla I Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di molestia o disturbo alle persone, si sofferma sull’uso della posta elettronica come modalità di realizzazione del reato contravvenzionale previsto e punito dall’art. 660 cod. pen..
In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, enuncia il principio di diritto secondo cui la condotta consistente nell’invio di plurime e-mail non è idonea a configurare la contravvenzione di molestie o disturbo alle persone.
In base ad un’interpretazione rispettosa dei principi di legalità e tassatività, invero, al mezzo del telefono, tipizzato dalla norma incriminatrice, deve equipararsi l’utilizzo di mezzi, quali gli SMS, che implichino una modalità di comunicazione sincrona, tale da costringere il destinatario dei messaggi a disattivare il telefono al fine di sottrarsi alla diretta interazione con il mittente.
Tale condizione non si verifica nell’ipotesi di invio di messaggi di posta elettronica certificata, trattandosi di uno strumento che, non implicando un contatto diretto tra mittente e destinatario, non determina un’intrusione nella sfera privata della vittima.
Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:
(i) il testo della fattispecie incriminatrice;
(ii) gli arresti giurisprudenziali citati nella sentenza 28959/2021;
(iii) la rassegna delle più recenti massime riferite alle pronunce di legittimità in materia di molestia o disturbo alle persone, oltre agli approfondimenti sui reati commessi a mezzo strumenti informatici che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata all’argomento.
Il reato contestato e il giudizio di merito
Il Tribunale di Roma condannava l’imputata per il reato contravvenzionale di molestie o disturbo alle persone ex art. 660 c.p. – così derubricato l’originaria contestazione del delitto di atti persecutori – per aver posto in essere ripetute condotte di intrusione nella sfera privata della persona offesa, inviandole plurime e-mail ed incontrandola in luoghi aperti al pubblico.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
La difesa della prevenuta proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione (inappellabile) di primo grado.
La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ravvisando nella condotta tenuta dell’imputata ulteriori indici di molestia e disturbo diversi dalle comunicazioni di posta elettronica.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:
“Partendo da questa premessa in plurime, condivisibili, decisioni la giurisprudenza di legittimità, in rigorosa applicazione del principio della tipicità che deve presiedere all’ interpretazione della legge penale, ha precisato che, ai fini della configurabilità della contravvenzione de qua, allo strumento del telefono possono essere equiparati altri mezzi di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni purché imposti al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente (Sez. 1, n. 36779 del 27/9/2011, Rv. 250807).
E’ stata, conseguentemente, esclusa, a contrario, l’ipotizzabilità del reato in esame nel caso di molestie recate con il mezzo della posta elettronica, “perché in tal caso nessuna immediata interazione tra il mittente ed il destinatario si verificherebbe né veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo [“La modalità della comunicazione è asincrona. L’azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (colla possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audiovisive) in una determinata locazione dalla memoria dell’elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona, se e quando il destinatario, connettendosi, a sua volta, all’elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio”: Sez. 1, n. 24510 del 17/6/2010, Rv. 247558).
Dunque, contrariamente alla molestia recata con il telefono, alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l’apparecchio telefonico, nel caso di molestia tramite posta elettronica una tale forzata intrusione nella libertà di comunicazione non si potrebbe verificare (Sez. 1, n. 36779/2011; Sez. 1, n. 24510/2010 cit.), con la necessaria precisazione, imposta dal progresso tecnologico, nella misura in cui esso consente con un telefono “attrezzato” la trasmissione di voci e di suoni in modalità sincrona, che avvertono non solo l’invio e la contestuale ricezione di sms (short messages system), ma anche l’invio e la ricezione di posta elettronica (in tal senso già, Sez. 3, n. 28680 del 26/3/2004, Rv. 229464)”.
La fattispecie incriminatrice:
Art. 660 c.p. – Molestia o disturbo alle persone
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro [659, 688].
Le pronunce citante nella sentenza in commento:
Cassazione penale sez. I, 27/09/2011, n.36779
L’invio di messaggi ad un indirizzo di posta elettronica (c.d. spamming) non integra il reato di molestia perché in tal caso non si verifica alcuna immediata interazione tra il mittente ed il destinatario, ne sussiste una intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo.
Cassazione penale sez. I, 17/06/2010, n.24510
L’invio di messaggi ad un indirizzo di posta elettronica non può essere considerato come effettuato (a differenza di quanto si verifica nel caso dei cd. “sms”) con il mezzo del telefono ed è pertanto inidoneo a rendere configurabile il reato di molestie previsto dall’art. 660 c.p.
Cassazione penale sez. III, 26/03/2004, n.28680
Il reato di molestie a mezzo del telefono è configurabile anche quando sia commesso a mezzo di sms (short messages system), atteso che anche in tal caso la trasmissione dei messaggi avviene attraverso sistemi telefonici ed il mittente riesce a realizzare comunque l’intento di turbare la quiete e la tranquillità psichica del destinatario, dal momento che quest’ultimo è costretto a leggere il contenuto di detti messaggi prima di poter identificare il soggetto dal quale essi provengono.
La rassegna delle più recenti massime in tema di molestia o disturbo alle persone:
Cassazione penale sez. I, 10/12/2018, n.13363
Ai fini della sussistenza del reato di molestia o disturbo alle persone, gli intenti scherzosi o persecutori dell’agente sono del tutto irrilevanti, una volta che si sia accertato che, comunque, a prescindere dalle motivazioni che sono alla base del comportamento, esso è connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone (confermata la condanna per l’imputato che per mezzo del telefono e per biasimevole motivo, recava molestia alla vittima, effettuando numerosissime telefonate, di giorno e di notte, molte delle quali pervenivano sul cellulare della stessa e risultavano “mute” e anonime).
Cassazione penale sez. I, 06/03/2018, n.15523
Il reato di molestia o disturbo alle persone di cui all’art. 660 c.p. si configura solamente laddove la molestia o il disturbo sia compiuto in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulenza o per altro biasimevole motivo (esclusa, nella specie, la sussistenza del reato, atteso che la condotta dell’imputatosi concretizzava nell’invio di lettere anonime recapitate nella cassetta delle lettere della vittima).
Cassazione penale sez. I, 04/04/2014, n.42043
Si può rispondere del reato di cui all’art. 660 c.p. anche come “autore mediato”, allorquando, con l’inganno, si pongano le condizioni affinché altri, inconsapevoli, pongano in essere le condotte moleste. (Nella specie, il reato è stato ravvisato a carico dell’imputato, che aveva inserito su un sito internet un annuncio apparentemente scritto dalla persona offesa con cui la stessa, fornendo il proprio numero di telefono, si mostrava disponibile a incontri a sfondo sessuale, da ciò essendone derivata la ricezione da parte della donna di numerose telefonate oggettivamente moleste, basate sul contenuto del “falso” annuncio).
Cassazione penale sez. I, 07/06/2012, n.24670
L’uso della messaggistica elettronica non costituisce comunicazione telefonica, né è assimilabile alla stessa. A differenza della comunicazione fatta col mezzo del telefono, la messaggeria telematica non presenta il “carattere invasivo”, ben potendo il destinatario di messaggi non desiderati da un determinato utente (sgradito), evitarne agevolmente la ricezione, senza compromettere, in alcun modo, la propria libertà di comunicazione, neppure in relazione all’impiego della particolare tecnologia in parola (esclusa, nella specie, la configurabilità del reato di molestia o disturbo alle persone in capo all’imputato che, a più riprese, aveva inviato ad una minorenne, a mezzo MSN, una pluralità di messaggi e immagini a contenuto osceno).
Cassazione penale sez. I, 22/11/2011, n.47667
Inserire il numero del telefono cellulare di una persona, all’insaputa di quest’ultima, in un sito internet dedito allo scambio di informazioni di carattere sessuale integra gli estremi della contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. (molestia o disturbo delle persone).Tale norma, infatti, richiede che le molestie ed il disturbo siano arrecati alla persona offesa mediante l’utilizzo del telefono; il che è ben ravvisabile nella specie in esame, sebbene nessuna telefonata diretta sia stata effettuato dall’imputato nei confronti della persona offesa.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA