La Cassazione rigetta l’eccezione di concorso apparente di norme penali tra i reati indebita compensazione e di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 30032.2021, resa dalla III Sezione Penale della Corte di Cassazione, pronunciatasi sul tema del concorso apparente tra i delitti di indebita compensazione e bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria eccepito dalla difesa dell’imputato condannato nel doppio grado di merito.

La sentenza in commento, segnalata dalla Corte regolatrice all’Ufficio del Massimario per l’annotazione del relativo principio di diritto,  è di interesse per gli operatori di diritto che si occupano della materia penale tributaria perché affronta il ricorrente tema dei rapporti tra i delitti tributari e quelli fallimentari sul quale la III Sezione si era già pronunciata con riferimento ad altre fattispecie incriminatrici previste e punite dal d.l.vo 74/2000.

Il principio di diritto

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento afferenti la ritenuta insussistenza del concorso apparente di norme penali:

“Il terzo motivo di ricorso, relativo alla configurabilità, nel caso di specie, di un concorso apparente di norme tra il reato in questione e il reato di bancarotta impropria di cui all’art. 223, secondo comma, I. fall., è parimenti inammissibile.

A prescindere dalla totale genericità della prospettazione difensiva, che non identifica in concreto i pretesi elementi di coincidenza tra i due fatti, deve comunque rilevarsi che il suddetto reato fallimentare ben può concorrere con quello tributario in ragione della diversità, sia dei beni tutelati che della struttura dei reati.

Questa Corte ha, in particolare, evidenziato che è configurabile il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000) e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, giacché le relative norme incriminatrici non regolano la “stessa materia” ex art. 15 cod. pen., data la diversità del bene giuridico tutelato (interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, da un lato, ed interesse della massa dei creditori al soddisfacimento dei propri diritti, dall’altro), della natura delle fattispecie astratte (di pericolo quella fiscale, di danno quella fallimentare) e dell’elemento soggettivo: dolo specifico quanto alla prima, generico quanto alla seconda (Sez. 3, n. 3539 del 20/11/2015, dep. 27/01/2016, Rv. 266133).

Né è configurabile un rapporto di specialità tra il delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, e quello di bancarotta fraudolenta documentale, previsto dall’art. 216, primo comma, n. 2), I. fall., richiedendo la disposizione penai-tributaria l’impossibilità di accertare il risultato economico delle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta, ed invece quella fallimentare – oltretutto caratterizzata dalla specifica volontà dell’agente di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recar pregiudizio ai creditori – la determinazione di un evento da cui discende la lesione degli interessi di questi ultimi, da valutarsi in rapporto all’intero corredo documentale, indipendentemente dall’obbligo normativo della relativa tenuta; così che può acquisire rilievo anche la sottrazione di scritture meramente facoltative (Sez. 3, n. 18927 del 24/02/2017, Rv. 269910).

E più volte si è affermato che è configurabile il concorso tra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000) e quello di bancarotta impropria mediante operazioni dolose previsto dall’art. 223, 5 Corte di Cassazione – copia non ufficiale secondo comma, n. 2), I. fall., quando l’evasione dell’imposta abbia determinato l’insorgenza di consistenti debiti a carico della società, dovuti a sanzioni, interessi ed oneri accessori, oltre all’IVA, con conseguente incapacità della stessa società di fare fronte alle proprie obbligazioni e conseguente fallimento (ex multis, Sez. 5, n. 43976 del 14/07/2017, Rv. 271612).

Tali considerazioni possono essere richiamate anche in relazione ai reati di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000, perché diretti all’acquisizione di un indebito risparmio di imposta attraverso la compensazione, o con crediti non spettanti (comma 1), o addirittura con crediti non esistenti (comma 2), che ben può collegarsi all’insorgenza di una situazione di insolvenza, con conseguente fallimento”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA