La Cassazione promuove l’interpretazione più rigorosa in tema di responsabilità del liquidatore per reati fiscali di natura omissiva.

Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza numero 30314.202, depositata il 04 agosto ultimo scorso, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, che pronunciandosi su una fattispecie di omesso versamento dell’Iva, ha ritenuto di dare continuità al rigoroso orientamento giurisprudenziale che afferma la punibilità quanto meno a titolo di dolo eventuale del liquidatore (o del nuovo amministratore) che assume la carica  gestoria in seno all’impresa prima della scadenza del termine di versamento dell’imposta indiretta.

Per eventuali approfondimenti sul medesimo argomento ricorrente nella quotidiana  pratica giudiziaria  si segnalano i seguenti commenti pubblicati sul sito:  https://studiolegaleramelli.it/2021/06/05/risponde-del-reato-di-omesso-versamento-delliva-il-liquidatore-che-omette-di-versare-limposta-indiretta-autoliquidata-nella-dichiarazione-fiscale-presentata-dal-precedente-amministra/

https://studiolegaleramelli.it/2020/09/10/reati-tributari-omissivi-la-cassazione-fa-il-punto-sulla-responsabilita-penale-del-liquidatore-che-subentra-al-precedente-amministratore/

 

L’imputazione ed il doppio grado di merito.

Nel caso di specie all’imputato, tratto a giudizio nella qualità di liquidatore della società all’epoca del fatto in contestazione, era stato addebitato il  delitto di omesso versamento di IVA, previsto e punito dall’art 10 ter D.lgs. 74/2000.

All’esito del doppio grado di giudizio il giudicabile veniva condannato alla pena ritenuta di giustizia con confisca delle somme non versate all’Erario.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte distrettuale di Ancona articolando plurimi motivi di impugnazione denunciando, in particolare, vizio di legge e di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi della sentenza in commento

“Nelle società di capitali la responsabilità per i reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, attribuita all’amministratore, ovvero a coloro che rappresentano e gestiscono l’ente; costoro, in quanto tali, sono tenuti .a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l’ordinamento tributario, ai sensi del’art. 1, lett. c) ed e), d.lgs. n. 74 del 2000, adempiendo agli obblighi conseguenti.

Alla medesima disciplina soggiace il liquidatore ex artt. 2276 e 2489 c.c., nominato in caso di scioglimento della società, passibile della responsabilità per i delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in virtù della espressa previsione dell’art. 1, comma 1, lett. c), del decreto in esame, in combinazione con le norme che ne definiscono poteri e responsabilità.

Ciò posto, questa Corte di legittimità ha reiteratamente affermato il principio secondo cui risponde del reato di omesso versamento di IVA ex art. 10- ter, D.Lgs. 74 del 2000, quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o di liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all’Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto, attraverso tale condotta, egli si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze (Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015 – dep. 18/08/2015, Alfieri, Rv. 264882; Sez. 3, n. 38687 del 04/06/2014 – dep. 23/09/2014, Decataldo, Rv. 260390; Sez. 3, n. 3636 del 09/10/2013 – dep. 27/01/2014, Stocco, Rv. 259092).

In quelle pronunce si è precisato – e va qui ribadito – che, sotto il profilo soggettivo, versa quantomeno in una situazione di dolo eventuale, e non di mera colpa, il soggetto che, subentrando ad altri dopo la dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, abbia assunto la carica di liquidatore, senza aver compiuto il previo controllo, di natura puramente documentale, sugli ultimi adempimenti fiscali.

Tutti i casi esaminati da questa Corte di legittimità si riferiscono proprio ad omessi versamenti a fronte di dichiarazioni operate dal precedente amministratore.

In quei casi, come in questo, non si verteva, cioè, in materia di debito verso l’Erario particolarmente remoto, occulto o di difficile accertamento, poiché si trattava dell’IVA dovuta sulla base dell’ultima dichiarazione e, quindi, era sufficiente, prima di assumere la carica di amministratore o di liquidatore, di chiedere in visione la dichiarazione e l’attestato di versamento all’erario dell’IVA a debito per adempire nel termine stabilito al pagamento dell’obbligazione tributaria.

L’assunzione della carica di amministratore o di liquidatore comporta, per comune esperienza, una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, per cui, ove ciò non avvenga, è evidente che chi subentra nelle quote e assume la carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.

Il nuovo amministratore o il liquidatore, in altri termini, deve effettuare verifiche assai semplici e coincidenti con i minimi riscontri d’obbligo – quali la richiesta di visionare la documentazione fiscale -, che devono essere eseguiti prima del subentro nella carica, in difetto delle quali egli accetta che vi possano essere anomalie di cui è chiamato a rispondere anche penalmente.

A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, è perciò ravvisabile un coefficiente psichico che anima l’agente, quantomeno nella forma del dolo eventuale, sicché non sussiste alcuna forma di responsabilità di tipo oggettivo che si ponga in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale, sancito dell’art. 27, comma 1, Cost. 7.

Si rammenta, inoltre, che l’elemento soggettivo del reato di omesso versamento di IVA, previsto dall’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, è il dolo generico (Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015, dep. 25/01/2016, Vanni, Rv. 265939) non anche essendo richiesto, a differenza di altre fattispecie contemplate dall’indicato d.lgs., il fine di evadere le imposte.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA