Mancata valutazione dei rischi interferenziali: in capo all’appaltatore non sorge l’obbligo di sostituzione dell’opera di coordinamento posta in capo al committente inadempiente.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 30792.2021, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di lesioni colpose cagionate al lavoratore in violazione della normativa antinfortunistica, si sofferma sugli obblighi giuridici impeditivi dell’evento danno (nella fattispecie lesioni colpose) rispettivamente gravanti sul committente e sull’appaltatore.
In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento ha enunciato il principio di diritto secondo il quale, in caso di violazione da parte del committente dell’obbligo di redigere il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, in capo all’appaltatore sorge l’onere di cooperazione con gli altri soggetti al fine di eliminare o ridurre i rischi interferenziali, non potendo invece richiedersi al medesimo di sostituirsi nell’opera di coordinamento specificamente affidata al committente.
L’infortunio sul lavoro, il reato contestato e la doppia conforme di merito
Nel caso di specie l’operaio della ditta subappaltatrice era impegnato nell’utilizzo di un seghetto elettrico in un locale adiacente a quello nel quale in precedenza altro lavoratore aveva svolto attività di schiumatura con materiale contenente poliuretano, il quale esplodeva in seguito all’azionamento del seghetto elettrico, cagionando ustioni all’operaio.
All’imputato, tratto a giudizio nella qualità di legale rappresentante della ditta appaltatrice, era stato contestato il delitto di lesioni personali colpose ( previsto e punito dall’art. 590, comma III c.p.), per aver omesso di coordinarsi con le altre imprese presenti nel cantiere, mancando, così, di impedire che il dipendente della ditta subappaltatrice svolgesse la propria attività in condizioni di pericolo.
La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva condannato il prevenuto per il reato colposo a lui ascritto.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione resa dalla Corte territoriale, articolando due motivi di gravame.
La Suprema Corte, quanto ai capi penali della sentenza, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione, rinviando al giudice civile compente per nuovo giudizio in ordine alle statuizioni civili.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento che attengono alla posizione di garanzia dell’appaltatore:
“Se, infatti, come correttamente premesso dalla Corte territoriale, l’obbligo di cui all’art. 26, comma 3 d.lgs. 81/2008 inerente alla redazione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali è posto in carico al committente, per affermare la sussistenza del contributo causale dell’appaltatore, secondo la clausola di equivalenza prevista dall’art. 40, comma 2, cod. pen, occorre, in primo luogo, identificare la regola condotta violata, potendosi iscrivere efficienza causale all’essere rimasto inerte, o all’avere diversamente agito, non contrastando fattori di rischio con provvedimenti adeguati, solo allorquando, il potere impeditivo dell’evento sia collegato ad un potere di organizzazione o di disposizione su situazioni potenzialmente pericolose, che sebbene possa estrinsecarsi in oneri di natura sollecitatoria o di informazione, deve comunque riferirsi alla sfera di conoscibilità e prevedibilità del garante nella specifica situazione di fatto.
Il mancato assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 26, comma 3 d. Igs. 81/2008 da parte del committente, invero, non esonera gli appaltatori e subappaltatori dell’opera dagli oneri di cooperazione reciproca, previsti dall’art. 26, comma 2, che impongono di dare attuazione alla misure di prevenzione ‘incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto’ [lett. a)], coordinando ‘gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese’ [lett. b)].
Ma l’adempimento di simili prescrizioni – pur ampie- non può estendersi sino alla sostituzione dell’opera di coordinamento posta in capo al committente inadempiente, finalizzata all’eliminazione o quantomeno alla riduzione dei rischi da interferenza, potendo certamente richiedersi all’appaltatore di informare gli altri soggetti operanti nel medesimo luogo dei rischi che l’opera a loro affidata comporta e delle misure cautelative adottate per scongiurarne la realizzazione, ma non di evitare un rischio non conosciuto perché non comunicato da alcuno, né di per sé manifesto o deducibile da particolari evidenze fattuali, soprattutto quando creato da un diverso soggetto presente in cantiere, non adempiente all’onere di informare e coordinarsi con le altre imprese, tanto più se incaricato dello svolgimento di opere del tutto avulse da quella appaltata”.
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