La Cassazione fissa lo stato dell’arte sui criteri di probabilità statistica e probabilità logica che governano il giudizio controfattuale nell’ambito della responsabilità penale medica.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 30229.2021, con la quale la IV Sezione penale della Corte di Cassazione offre una compiuta e dettagliata disamina del giudizio controfattuale volto all’accertamento dell’esistenza del nesso causale tra condotta omissiva del sanitario ed evento lesivo.

Segnatamente, il Supremo Consesso, con la sentenza in commento chiarisce che, per addivenire ad un giudizio di alta credibilità razionale con riferimento all’esistenza del nesso eziologico, occorre considerare il criterio della probabilità statistica – che fa leva sulle leggi scientifiche e sulle regole di esperienza – nonché quello della probabilità logica – che prende in considerazioni i dati indiziari ricavabili dal caso concreto, ma sempre fondati su basi scientifiche o esperenziali.

 

Il caso clinico, il reato contestato e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie all’imputata, tratta a giudizio nella sua qualità di esercente la professione medica, era addebitato, in cooperazione colposa con altri sanitari, il delitto di omicidio colposo della paziente.

In particolare, alla prevenuta, era stato  contestato di aver omesso di rilevare, in fase post-operatoria, la sintomatologia dolorosa anomala che affliggeva la paziente e che avrebbe dovuto indurre il medico a diagnosticare peritonite determinata da complicanza iatrogena a seguito dell’operazione di video-laparocolecistectomia, che ha cagionato il decesso della paziente per shock settico.

La Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza di condanna inflitta alla giudicabile per il reato ascrittole.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa dell’imputata proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale, articolando plurimi motivi di gravame.

La Suprema Corte ha annulla la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Le Sezioni unite, con impostazione sostanzialmente confermata dalla giurisprudenza successiva, hanno enucleato, per quanto attiene alla responsabilità professionale del medico, relativamente al profilo eziologico, i seguenti principi di diritto: il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica – universale o statistica – si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa, l’evento non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Non è però consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, cosicché, all’esito del ragionamento probatorio, che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori eziologici alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con “alto grado di credibilità razionale”. L’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese). […]

[…] Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. In particolare, si è sottolineato che, nella verifica dell’imputazione causale dell’evento, occorre dare corso ad un giudizio predittivo, sia pure riferito al passato: il giudice si interroga su ciò che sarebbe accaduto se l’agente avesse posto in essere la condotta che gli veniva richiesta. […]

Si pone, cioè, il problema di fornire un criterio che indirizzi il giudicante nella delicata operazione di trarre dai dati indiziari che caratterizzano il fatto storico oggetto del vaglio processuale, un adeguato giudizio di tipo induttivo, dal quale sia possibile desumere, in uno con le valutazioni deduttive basate sui coefficienti di probabilità statistica e sulle generalizzazioni scientifiche o esperenziali, un motivato giudizio di “elevata credibilità razionale” con riferimento alla sussistenza del nesso causale – sul piano controfattuale – fra il comportamento omissivo addebitato e l’evento morte/lesioni. Ebbene, è evidente che un simile giudizio non potrà essere basato sulla mera “sommatoria” dei dati indiziari emersi rispetto al “nudo” dato statistico indicativo delle (generali e teoriche) probabilità di salvezza del paziente. I dati indiziari, piuttosto, dovranno essere attentamente scrutinati, singolarmente e nel loro complesso, dall’organo giudicante, e quindi analizzati – anche avvalendosi del parere degli esperti – al fine di offrire una ragionevole e convincente spiegazione in ordine alla concreta “attitudine” degli stessi ad incidere in maniera significativa sul coefficiente probabilistico di natura scientifico/statistica, incrementandolo in maniera tale da rendere (eventualmente) “elevato” il giudizio di “credibilità razionale” dell’ipotesi per cui, se il medico avesse adottato l’intervento omesso, il paziente si sarebbe salvato. […]

Ma se è vero che il giudizio di certezza del ruolo salvifico della condotta omessa presenta i connotati del paradigma indiziario e si fonda anche sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico, da effettuarsi ex post sulla base di tutte le emergenze disponibili, e culmina nel giudizio di elevata “probabilità logica” (cfr. Sez. U, sentenza n. 30328, in data 11.9.2002, cit.; Sez. 4, Sentenza n. 43786 del 17/09/2010, dep. 13/12/2010, Cozzini, Rv. 248943), deve essere qui precisato che l’esame dei dati che caratterizzano il fatto storico, ai fini del giudizio di tipo induttivo riguardante l’indagine controfattuale, non potrà mai essere basato su valutazioni di ordine congetturale, vale a dire sfornite di una adeguata base scientifica o esperenziale. Occorre, piuttosto, che di tali basi il giudice dia adeguato conto, al fine di offrire una motivata valutazione in ordine all’attitudine degli elementi indiziari caratterizzanti il caso concreto ad incidere sul coefficiente di probabilità statistica, in maniera tale da “elevarlo” fino a giungere ad un motivato giudizio di alta probabilità logica in ordine all’efficacia salvifica della condotta omessa, al di là di ogni ragionevole dubbio”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA