Integra la fattispecie di bancarotta preferenziale (e non di bancarotta per distrazione) il prelievo di somme quale restituzione di versamenti effettuati dai soci a titolo di mutuo o prestito.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 32930.2021, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione che si sofferma sulla distinzione tra bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta preferenziale, precisando che il discrimine tra le due fattispecie di reato va ricercato nella ragione creditoria che l’imputato ha fatto valere attraverso il prelievo delle somme dal patrimonio sociale durante la fase di dissesto della società fallita.
In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha enunciato il principio di diritto secondo cui il prelievo di somme giustificata dalla restituzione di versamenti operati dai soci della fallita a titolo di prestito o di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale, poiché tali finanziamenti fanno sorgere un credito in capo ai soci, senza che a ciò possa essere qualificato come volontario depauperamento del patrimonio sociale in danno del ceto creditorio.
Viceversa, il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale, configura il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, poiché trattasi di versamenti che non danno luogo ad un credito esigibile da parte della società, la cui restituzione segue i principi civilistici della postergazione del credito che può essere soddisfatto solo dopo il pagamento di quello vantato dai creditori sociali.
Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:
(i) il testo della fattispecie incriminatrice;
(ii) la rassegna delle più recenti massime riferite alle pronunce di legittimità in materia di bancarotta preferenziale, oltre agli approfondimenti sul reato fallimentare, che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata all’argomento.
Il reato contestato e il doppio giudizio di merito
Nel caso di specie all’imputata era stato contestato il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto somme di denaro incassate dalla società fallita a titolo di rimborso anticipazioni dell’amministratore.
La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con la quale il GUP presso il locale Tribunale limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, confermava la penale responsabilità della giudicabile per il delitto di bancarotta distrattiva.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
La difesa dell’imputata proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte distrettuale, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la mancata riqualificazione della condotta ritenuta sussistente nel doppio grado di merito nel meno grave reato di bancarotta preferenziale.
La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento:
“Alla luce di quanto si è sinora chiarito, il Collegio, aderendo all’opzione interpretativa che è stata ben chiarita dalla sentenza Vesprini, evidenzia come, nel caso di specie, il giudice d’appello avrebbe dovuto ispirarsi al principio di diritto secondo cui, in tema di reati fallimentari, mentre il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società; viceversa, il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale.
L’erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate, infatti, in generale, può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva “in conto capitale” (o altre simili denominazioni), versamento, quest’ultimo, che non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale residual claimant (Sez. civ. 1, n. 24861 del 09/12/2015, Rv. 637899)”.
La fattispecie incriminatrice:
Art. 216 legge fallimentare – Bancarotta fraudolenta
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
La rassegna delle più recenti massime in tema di bancarotta preferenziale:
Cassazione penale sez. V, 04/05/2021, n.29874
Per la sussistenza del delitto di bancarotta preferenziale è necessario che i pagamenti cui si imputa la qualifica di preferenziali siano avvenuti allo scopo di favorire coloro che li hanno percepiti escludendo che gli stessi fossero invece diretti a consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale occorrente al reperimento della liquidità necessaria al pagamento degli altri creditori o comunque fossero stati eseguiti nella ragionevole convinzione di poter evitare il fallimento, sulla base delle condizioni in cui versava la società.
Cassazione penale sez. V, 30/04/2021, n.24588
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell’amministratore di una società che proceda al rimborso di finanziamenti da lui erogati in qualità di socio in violazione della regola della postergazione di cui all’articolo 2467 del codice civile.
Cassazione penale sez. V, 20/11/2020, n.852
Il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione), integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società; al contrario il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale.
Cassazione penale sez. fer., 13/08/2020, n.27132
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell’amministratore di una società che si appropri di somme della società a titolo di pagamento per le prestazioni lavorative svolte in favore di quest’ultima, non essendo scindibile la sua qualità di creditore da quella di amministratore. (Fattispecie in cui l’amministratore aveva prelevato somme ingenti e sproporzionate rispetto allo stato patrimoniale della società, pur avendo piena consapevolezza dello stato di dissesto della società).
Cassazione penale sez. V, 12/02/2020, n.14010
Configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di persone che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell’interesse della società, senza l’indicazione di elementi che ne consentano un’adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società, segnatamente di persone (oltre che di capitali), non è assimilabile né ad un contratto d’opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l’eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l’accertamento dell’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all’immedesimazione organica.
Cassazione penale sez. V, 04/07/2019, n.42749
Commette il delitto di bancarotta fraudolenta l’amministratore di una società che emette obbligazioni a nome della società, senza lasciare traccia di esse nelle scritture contabili e nei bilanci sociali, ed incassi personalmente le somme versate, utilizzandole parzialmente anche per ripagare alcuni degli obbligazionisti medesimi. (In motivazione, la Corte ha, altresì, escluso che possa configurarsi la fattispecie di bancarotta preferenziale nella restituzione del capitale ad alcuni obbligazionisti, in quanto, non essendo le somme provento delle obbligazioni mai confluite nel patrimonio sociale, non è ipotizzabile alcuna violazione della “par condicio creditorum”).
Cassazione penale sez. V, 20/02/2019, n.25773
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell’amministratore di una società che proceda al rimborso di finanziamenti da lui erogati in qualità di socio in violazione della regola della postergazione di cui all’art. 2467 c.c.
Cassazione penale , sez. V , 01/02/2019 , n. 8431
Il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga altra dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società; al contrario, il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie della bancarotta preferenziale.
Cassazione penale , sez. V , 05/06/2018 , n. 54465
In tema di bancarotta preferenziale, l’elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l’accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale; ne consegue che tale finalità non è ravvisabile allorchè il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile. (Fattispecie relativa ad erogazioni di denaro effettuate in favore di una società a cui erano stati affidati lavori edili in subappalto, in modo da ottenere dalla committente il pagamento dei lavori in corso d’opera e garantire così la sopravvivenza finanziaria della società amministrata dall’imputato).
Cassazione penale , sez. V , 16/04/2018 , n. 32637
Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta preferenziale è necessario che il pagamento estingua un debito effettivo, della cui esistenza l’imprenditore è onerato di fornire la prova, in difetto della quale ricorre un’ipotesi di distrazione dei beni e non di diseguale trattamento dei creditori.
Cassazione penale , sez. V , 12/04/2018 , n. 32378
Risponde del reato di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione il liquidatore che disponga in proprio favore il pagamento del compenso proporzionato alla quantità e alla qualità dell’attività prestata, ma in assenza di una corrispondente delibera societaria. (In motivazione, la Corte ha precisato che il delitto di bancarotta fraudolenta ricorre, invece, nel caso in cui l’amministratore si auto attribuisca un compenso sproporzionato all’attività svolta).
Cassazione penale , sez. V , 05/04/2018 , n. 34457
In materia di bancarotta tra società infragruppo, i pagamenti in favore della controllante non configurano il reato di bancarotta preferenziale e possono eventualmente essere ricondotti all’operatività del contratto cosiddetto di “cash pooling” – che consiste nell’accentrare in capo ad un unico soggetto giuridico l’amministrazione delle disponibilità finanziarie di un gruppo societario, operando tramite la gestione di un conto corrente unico sul quale vengono riversati i saldi dei conti correnti periferici di ciascuna consociata – solo qualora ricorra la formalizzazione di tale contratto di conto corrente intersocietario, con puntuale regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici interni al gruppo. (Nella fattispecie, la Corte ha respinto i ricorsi degli imputati volti a ricondurre i pagamenti preferenziali nell’ambito del contratto di “cash pooling”, rilevando che dai documenti della società fallita non risultava alcun formale contratto di tal genere, ma solo una prassi del gruppo societario tesa alla gestione delle risorse finanziare del gruppo nella maniera più utile per affrontare situazioni di criticità economica comuni).
Cassazione penale , sez. V , 27/03/2018 , n. 27141
In tema di concorso nel reato di bancarotta preferenziale, il dolo dell’”extraneus” nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell’”intraneus”, con la consapevolezza che essa determina la preferenza nel soddisfacimento di uno dei creditori rispetto agli altri, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società.
Cassazione penale , sez. V , 15/01/2018 , n. 3797
Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale è necessaria la violazione della “par condicio creditorum” che consiste nell’alterazione dell’ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori, sicché deve essere provata l’esistenza di altri crediti insoddisfatti per effetto del pagamento eseguito al creditore in via preferenziale, ma tale prova non può essere desunta sulla base del principio civilistico di “non contestazione”.
Cassazione penale , sez. V , 07/12/2017 , n. 15279
È fondata la doglianza che attiene alla mancanza di motivazione relativamente alla richiesta di qualificare l’elargizione della somma di denaro, corrispondente all’indennità di preavviso, in favore del direttore generale, come condotta di bancarotta preferenziale, per essere stato quest’ultimo inquadrato come lavoratore subordinato; atteso che, per affermata giurisprudenza della Corte di cassazione, risponde di bancarotta preferenziale, e non di bancarotta fraudolenta per distrazione, l’amministratore che ottenga in pagamento di suoi crediti verso la società in dissesto, relativi a compensi e rimborsi spese, una somma congrua rispetto al lavoro prestato.
Cassazione penale , sez. V , 19/07/2017 , n. 49509
Commette il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale il socio amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestato nell’interesse della società, senza l’indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un’adeguata valutazione, quali ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti.
Cassazione penale sez. V, 23/02/2017, n.16111
Risponde di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l’amministratore che, senza autorizzazione degli organi sociali, si ripaghi dei suoi crediti verso la società in dissesto relativi a compensi per il lavoro prestato, prelevando dalla cassa sociale una somma congrua rispetto a tale lavoro. Integra, invece, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell’amministratore di una società che effettui prelevamenti dalle casse sociali, provvedendo a determinare e a liquidare in proprio favore tali somme come compenso per l’attività svolta, senza nemmeno indicarne il titolo giustificativo (delibera assembleare o norma statutaria) e per di più in epoca di grave dissesto per la società (in applicazione di questo principio la Suprema corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice ha ritenuto integrato il reato di bancarotta per distrazione in una vicenda in cui il compenso agli amministratori era stato sì regolarmente deliberato dagli organi sociali, ma non era stato in alcun modo dimostrato che le somme percepite fossero congrue rispetto al lavoro svolto e, soprattutto, era stato provato che gli emolumenti erano stati liquidati in un periodo caratterizzato da un vertiginoso calo del fatturato e da un andamento sconfortante degli investimenti).
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA