Il committente risponde dell’infortunio occorso al dipendente della ditta subappaltatrice se ha omesso di controllare l’adozione delle misure precauzionali da parte dell’appaltatrice principale.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 33595.2021, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di lesioni personali colpose commesse in violazione della normativa antinfortunistica, si sofferma sulla posizione di garanzia del committente nell’ambito di lavori dati in appalto.

In particolare, la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha espresso il principio di diritto secondo cui il committente, in quanto titolare di un’autonoma posizione di garanzia, è tenuto ad affidare i lavori ad una ditta appaltatrice in possesso dei necessari requisiti professionali e tecnici nonché a vigilare sull’adozione delle misure precauzionali, pena la responsabilità penale per eventuali infortuni sul lavoro.

Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:

(i) il testo della fattispecie incriminatrice;

(ii) la rassegna delle più recenti massime riferite alle pronunce di legittimità riferite alla posizione di garanzia del committente, oltre agli approfondimenti sul diritto penale del lavoro, che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata all’argomento.

 

L’infortunio sul lavoro, il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, il dipendente della ditta subappaltatrice, impegnato nell’installazione di un forno fusorio, cadeva da un’altezza di oltre 3 m riportando lesioni personali gravi.

Agli imputati, tratti  a giudizio nella rispettiva qualità di presidente del consiglio di amministrazione, consigliere di amministrazione con delega per la gestione ordinaria e procuratore delegato alla sicurezza della società committente, nonché all’amministratore unico della ditta appaltatrice, era stato contestato il delitto di lesioni personali colpose.

La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal locale Tribunale all’esito del rito abbreviato, assolveva un imputato per non aver commesso il fatto e confermava nel resto.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

I giudicabili, per il tramite dei rispettivi difensori, proponevano ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado.

La Suprema Corte ha annullato  senza rinvio la sentenza impugnata per la ricorrenza di alcune cause di estinzione del reato nei confronti di alcuni imputati  (morte del reato ed intervenuta prescrizione), rigettando i ricorsi interposti per altre posizioni.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Quanto ai profili formali dell’assunzione della qualifica di datore di lavoro, in materia di infortuni sul lavoro gli obblighi di prevenzione in capo al committente le opere non si esauriscono negli accordi contrattuali assunti con l’appaltatore posto che la normativa vigente impone ai datori di lavoro di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto.

In altri termini, in tema di infortuni sul lavoro, in caso di subappalto, il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), con la conseguenza che in mancanza di quest’ultimo, egli deve attivarsi richiedendolo immediatamente al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto (cfr. Sez. 4, n. 10544 del 25/01/2018 Ud. -dep. 08/03/2018- Rv. 272240).

Va anche ribadito -ed è il caso che ci occupa- ché il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore qualora l’evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (cfr. Sez. 4, n. 10608 del 4/12/2012 dep. il 2013, Rv. 255282 […]).

Vale anche l’ulteriore precisazione che il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (così Sez. 4, n. 23171 del 9/2/2016, Rv. 266963).

Giova ribadire che, in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto (impresa appaltante rispetto all’appaltatore, o appaltatore rispetto ai subappaltatori) debba adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza nello scegliere il soggetto al quale affidare l’incarico, accertandosi che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa (v. anche Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018 Ud. -dep. 14/02/2018- Rv. 272221)”.

 

La fattispecie incriminatrice:

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa [43] una lesione personale [582] è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave [5831] la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima [5832], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e’ della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e’ della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

 

 

La rassegna delle più recenti massime relative alla posizione di garanzia del committente dei lavori:

Cassazione penale sez. IV, 26/11/2020, n.36438

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare, in concreto, quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente medesimo, di situazioni di pericolo, fermo restando che il committente ha comunque l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico -professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, anche (ma non esclusivamente) attraverso il controllo della loro iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.

Cassazione penale sez. IV, 22/09/2020, n.28728

In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l’obbligo di verifica di cui all’art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo.

 

Cassazione penale sez. IV, 12/02/2020, n.15697

In relazione a lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il dovere di sicurezza trova il suo referente, in primo luogo, nell’appaltatore, cioè nel soggetto che si obbliga verso il committente a compiere l’opera appaltata, con propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione in proprio dei rischi dell’esecuzione. Il committente, tuttavia, non è esonerato da ogni forma di responsabilità; permane in capo al committente un preciso dovere di vigilanza e verifica dell’adempimento, da parte del coordinatore per la sicurezza, degli obblighi sullo stesso gravanti. Tale posizione di garanzia indica il committente quale garante dell’effettività degli obblighi imposti ai coordinatori per la progettazione e per la esecuzione (la Corte si è così pronunciata nella fattispecie relativa alle lesioni occorse ad un minorenne a causa di un cantiere edile presente all’interno di un condominio).

 

Cassazione penale sez. IV, 21/01/2020, n.5113

In materia di sicurezza sul lavoro, è da considerarsi responsabile il committente per l’incidente sul lavoro in un appalto, anche prima della vigenza delle norme sul Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri) – documento obbligatorio introdotto dall’articolo 26 del Dlgs 81/2008 (testo Unico sulla sicurezza) – se costui si era impegnato con l’appaltatore a improntare garanzie tecniche. Ad affermarlo è la Cassazione secondo cui l’obbligo contrattuale assunto dall’azienda appaltante di fornire all’appaltatore e al subappaltatore energia elettrica, gas e ossigeno, in mancanza di apparecchi sufficienti per l’areazione dei locali e il rifornimento di ossigeno la espone al rischio interferenziale, la cui gestione grava sul committente.

 

Cassazione penale sez. IV, 14/01/2020, n.3742

Il Responsabile unico del procedimento, che nei lavori pubblici rappresenta il committente, è titolare di una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, in sede di redazione dei piani di sicurezza, ma anche durante l’esecuzione degli stessi, mediante un’attività di sorveglianza del rispetto di tali piani.

 

Cassazione penale sez. IV, 15/05/2019, n.26898

In materia di infortuni sul lavoro, è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore il committente che affidi lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo senza averne previamente verificato l’idoneità tecnico-professionale, in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la responsabilità del committente che aveva affidato lavori edili ad un soggetto svolgente una diversa attività lavorativa, che si era avvalso della collaborazione del proprio padre, il quale, durante i lavori, svolti non in sicurezza, era deceduto a seguito della caduta da una scala).

 

Cassazione penale sez. III, 26/03/2019, n.23140

In tema di omicidio colposo da infortunio sul lavoro nell’ambito di appalto in cantiere edile, i doveri relativi alla sicurezza dei lavoratori gravanti sul committente non elidono la posizione di garanzia comunque riconducibile al datore di lavoro, quale primo destinatario della stessa nei confronti dei propri dipendenti, allorquando, anche a fronte di competenze altrui, egli destini gli stessi a mansioni oggettivamente pericolose in ragione del generale contesto in cui esse si svolgono.(Fattispecie di omicidio colposo di un lavoratore ascritto al direttore tecnico di cantiere e al datore di lavoro per non aver dotato il cantiere di parapetti idonei ad impedire cadute dall’alto, in cui la Corte ha escluso che la direttiva 92/57CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili e il d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, attuativo della direttiva stessa nonché il titolo IV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – avrebbero posto integralmente in capo al committente e non anche al datore di lavoro, l’eventuale obbligo di adottare i predetti parapetti nell’ambito del piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere).

 

Cassazione penale sez. IV, 20/03/2019, n.37761

Il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, sussiste tanto in capo al datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che al committente, pur richiamandosi l’esigenza di non applicare tale principio in via automatica, “non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori”. Ai fini della configurazione della responsabilità del committente, pertanto, “occorre verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”.

 

Cassazione penale sez. IV, 08/01/2019, n.5893

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa, sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, essendo tuttavia esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica che richiedono una specifica competenza tecnica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del committente in relazione all’infortunio occorso a un lavoratore dipendente dalla ditta appaltatrice, per non aver effettuato un sopralluogo che avrebbe consentito di rilevare l’insufficienza delle misure di sicurezza apprestate, ritenendo carente la motivazione della sentenza impugnata, per non avere spiegato le ragioni per le quali il committente avrebbe dovuto percepire “ictu oculi”, senza bisogno di specifiche competenze tecniche, tali deficienze).

 

Cassazione penale sez. IV, 11/12/2018, n.4644

In tema di infortuni sul lavoro, l’obbligo per il committente di nominare il coordinatore per la sicurezza, di cui all’art. 90, d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, è connesso già solo alla previsione che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche non in contemporanea, e non alla verifica successiva di tale situazione. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del committente per omicidio colposo di un dipendente di una ditta subappaltatrice e di un lavoratore autonomo, caduti dal piano di copertura di un capannone di proprietà del committente, essendo la possibilità di subappalto prevista in contratto).

 

Cassazione penale sez. IV, 14/11/2018, n.23121

Il committente c.d. ‘non qualificato’, in quanto assume decisioni circa la natura dell’opera da svolgere ma è privo di specifiche competenze per l’esecuzione, in assenza della redazione del documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori cui sia conferito anche il compito di realizzare la sicurezza del cantiere prima della realizzazione dell’opera, ha l’onere generalissimo di mettere il prestatore di opera nella condizione di operare in sicurezza.

 

Cassazione penale sez. IV, 13/11/2018, n.10039

Gli obblighi di sicurezza previsti dagli artt. 26 e 90, d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 gravano esclusivamente sul committente, da intendersi come colui che ha stipulato il contratto d’opera o di appalto, anche se non proprietario del bene che si avvantaggia delle opere affidate, mentre nessuna responsabilità è configurabile a carico del proprietario non committente che non si sia ingerito nell’esecuzione delle opere, pur in assenza di una delega di funzioni. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso, in relazione all’infortunio occorso a un lavoratore durante la ristrutturazione di un’abitazione, la responsabilità della moglie del committente, esclusiva proprietaria dell’immobile, che si era limitata a controllare l’effetto estetico dei lavori).

 

Cassazione penale sez. III, 31/01/2018, n.14359

In tema di reati relativi alla sicurezza sul lavoro, pur in presenza di altre figure aziendali, il responsabile dei lavori, le cui funzioni devono essere specificatamente indicate con atto scritto, ed il committente non sono esonerati dagli obblighi di garanzia riferiti alla loro funzione in tema di sicurezza sul lavoro. Tali figure possiedono doveri generali di verifica, non solo formale, ma anche sostanziale, degli obblighi di legge in materia di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

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