Risponde di omessa adozione dei dispositivi di protezione individuale il comandante della Polizia locale che ometta di fornire il completo da motociclista agli agenti in servizio.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 35218.2021, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di violazione delle disposizioni in materia di tutela della sicurezza sul lavoro da parte del comandante della Polizia municipale, si sofferma sulla nozione di dispositivi di protezione individuali.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale il completo da motociclista rientra nella nozione di DPI, per tale intendendosi qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore per proteggersi dai rischi per la sicurezza, nonché ogni complemento e accessorio destinato allo scopo.

Inoltre, non può andare esente da responsabilità il datore di lavoro che, pur attenendosi a quanto previsto dal DVR, non adempia alle prescrizioni dell’Ordinamento della polizia locale, che riprende il contenuto del D.lgs. 81/2008 e che prevale sulle disposizioni del Documento di Valutazione dei Rischi.

 

Il reato contestato e il giudizio di merito

Nel caso di specie all’imputato, rinviato  a giudizio per avere commesso il fatto  nella sua  qualità di comandante della Polizia locale, era stato contestato il reato contravvenzionale previsto e punito dagli   artt. 18, comma 1, lett. d), e 55, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 81 del 2008, in relazione agli art. 74, 75, 77, comma 1, lett. a), 79, comma 1 e allegato VIII dello stesso decreto, per aver omesso di adottare i dispositivi di protezione individuali dei motociclisti della Polizia locale.

Il Tribunale di Savona condannava il prevenuto per il reato ascrittogli.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, articolando plurimi motivi di gravame, contestando la sussistenza del reato ritenuto sussistente dal giudice di primo grado.

La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, rigettando nel resto il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“E’ pacifico che l’imputato, comandante della polizia municipale del Comune di Finale Ligure e quindi datore di lavoro ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 81 del 2008, non ha fornito i DPI ai dipendenti impegnati nel servizio di motociclisti nel periodo estivo per i controlli nel Comune. […]

Ed invero, l’art. 74 d.lgs. n. 81 del 2008 definisce DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo, mentre non sono DPI gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore (lett. a) e le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico (lett. c)”. […]

“Il Giudice ha in particolare osservato che l’Ordinamento della Polizia locale aveva specificamente individuato le attrezzature destinate a essere indossate dal lavoratore motociclista allo scopo di proteggerlo contro il rischio di caduta (insito nell’uso di un veicolo a due ruote), individuando dei complementi destinati allo scopo, come le protezioni rigide di cui doveva essere dotato il completo sia estivo che invernale, nel rispetto della normativa europea. Essendo prevalente l’indicazione contenuta nella normativa regionale, ha interpretato il DVR nel senso che la previsione dell’esenzione dall’uso del completo del motociclista valeva solo per gli scooter e le moto di cilindrata inferiore. […] Pertanto, se l’Ordinamento della Polizia locale della Regione Liguria, che riproduce le previsioni del Testo Unico sulla Sicurezza nel settore della polizia locale, prescrive i DPI per gli utilizzatori delle moto di grossa cilindrata, l’Amministrazione è tenuta a fornirli. Il ragionamento del Giudice è immune da censure in termini di violazione delle norme o di illogicità della decisione.

Da questo punto di vista, non è trascurabile l’argomento a contrariis, pure speso nella motivazione, secondo cui, se il completo da motociclista avesse generato dei rischi, non sarebbe stato contemplato come obbligatorio per le moto di grossa cilindrata nell’Ordinamento di polizia locale. A ciò si aggiunge che la normativa regionale non opera alcun distinguo in funzione dell’uso del veicolo, ma opera un distinguo solo in funzione del tipo di veicolo”.

 By Claudio Ramelli @riproduzione riservata