Il delegato alla sicurezza non risponde del delitto di lesioni colpose laddove la gestione della sicurezza sul lavoro sia stata avocata ai vertici aziendali.

Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza numero 35652.2021, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di lesioni personali colpose commesse in violazione della normativa a tutela della sicurezza sul lavoro, si sofferma sull’istituto della delega di funzioni.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha  enunciato il principio di diritto secondo il quale, ai fini della formulazione del giudizio di responsabilità penale nell’ambito della tutela della sicurezza, occorre valutare l’effettiva titolarità in concreto da parte del delegato dei poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.

Ne deriva che non si produrrà l’effetto liberatorio a favore del datore di lavoro delegante laddove la gestione e risoluzione di un problema afferente alla sicurezza sia stata avocata a livello centrale.

Per una migliore comprensione dell’argomento qui trattato, di seguito al commento della sentenza il lettore troverà:

(i) il testo della fattispecie incriminatrice;

(ii) la rassegna delle più recenti massime riferite alle pronunce di legittimità in tema di delega di funzioni, oltre agli approfondimenti sul tema, che il lettore può trovare nell’area del sito dedicata all’argomento.

 

L’infortunio sul lavoro, il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie il lavoratore dipendente, impegnato nel manovrare un telaio metallico, impugnando con le mani i montanti verticali, veniva attinto da una slitta che era scivolata dal ripiano a seguito di un urto accidentale del telaio, così riportando un trauma da schiacciamento alla mano.

All’imputato, tratto  a giudizio nella qualità di delegato alla sicurezza, era stato contestato il delitto di lesioni personali colpose (ex art. 590 comma 3 c.p.), per aver cagionato lesioni personali al dipendente, avendo omesso di dotare i telai metallici di barre trasversali o maniglie da utilizzare durante la movimentazione degli elementi, al fine di prevenire il rischio di schiacciamento delle mani.

La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava la condanna del prevenuto per il reato ascrittogli.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale, articolando tre motivi di gravame.

La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Al riguardo, la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. la sentenza n. 38343/2014, ThyssenKrupp) ha da tempo chiarito che l’istituto della delega di funzioni investe di responsabilità il delegato solo se gli vengono attribuiti reali poteri di organizzazione, gestione, controllo e spese pertinenti all’ambito delegato (o, per quanto qui rileva, a specifici settori dell’ambito delegato).

In altri termini, l’effetto liberatorio – per il datore di lavoro delegante – viene meno qualora sorgano problematiche afferenti alla sicurezza che trascendono i poteri delegati, specie se esse coinvolgano scelte di fondo della politica aziendale, che richiedono un impegno di spesa eccedente rispetto ai limiti stabiliti, come sembra essere avvenuto nel caso di specie.

Tale aspetto non è stato approfondito dalla sentenza impugnata, che nell’addebito di colpa mosso all’imputato si è accontentata del ruolo formale di delegato alla sicurezza del medesimo, senza svolgere alcuna valutazione in ordine alla documentazione prodotta dalla difesa, apparentemente indicativa del fatto che la gestione e risoluzione del problema (da cui poi era derivato l’infortunio) fosse stata preventivamente avocata a livello centrale, stabilendo tempi e modalità di intervento riguardanti tutti i negozi aziendali, ivi compresi quelli dell’area di Firenze per i quali il (OMISSIS) era delegato”.

 

La fattispecie incriminatrice:

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa [43] una lesione personale [582] è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave [5831] la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima [5832], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e’ della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e’ della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

 

La rassegna delle più recenti massime in tema di delega di funzioni:

Cassazione penale sez. IV, 20/05/2021, n.30231

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge una funzione di consulenza in materia antinfortunistica del datore dl lavoro, coadiuvandolo nella individuazione dei rischi, nelle soluzioni tecniche da adottare per impedire il verificarsi di infortuni collegati a tali rischi, nella pratica di formazione e informazione del lavoratore, ma la relativa designazione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro dalla propria responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

Cassazione penale sez. III, 16/06/2020, n.27587

In tema di individuazione delle responsabilità penali all’interno di una struttura aziendale complessa operante nel settore alimentare, il mero rilascio di una delega di funzioni non è sufficiente per escludere la responsabilità del delegante in mancanza di elementi che depongano per l’effettiva competenza tecnica del delegato, per il positivo esercizio dei poteri conferiti, per l’autonomia di intervento e per l’adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire pericoli di contaminazione degli alimenti. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto la responsabilità del legale rappresentante di una società operante nella ristorazione, avente 18 centri di cottura e 390 impianti, pur in presenza di una delega, trattandosi di deficit strutturali e non occasionali del processo produttivo in materia di sicurezza alimentare).

 

Cassazione penale sez. IV, 25/02/2020, n.10161

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso di delega di funzioni spettanti al datore di lavoro, è necessario effettuare una verifica in merito agli effettivi poteri di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro conferiti al delegato, indipendentemente dal contenuto formale dell’atto di nomina, fermo restando che i compiti di formazione ed informazione del lavoratore in ordine ai rischi connessi alle mansioni svolte fanno capo al datore di lavoro e non sono da quest’ultimo delegabili. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell’imputato condannato per avere, in qualità di datore di lavoro, cagionato lesioni personali gravi ad un lavoratore addetto al reparto cucina di un presidio ospedaliero, dal momento che il giudice di merito aveva correttamente rilevato la violazione da parte dell’imputato di norme di prevenzione, per aver consentito l’utilizzo di una macchina affettatrice per la carne prima di adeguati dispositivi di protezione e senza aver fornito al lavoratore un’adeguata formazione in relazione all’utilizzo di tale macchina, a nulla rilevando la nomina di un direttore di mensa ed un responsabile di cucina con il ruolo di preposti, in mancanza tra l’altro di una concreta prova circa l’affidamento a tali soggetti di ruoli specifici e dei relativi poteri).

Cassazione penale sez. IV, 19/07/2019, n.44141

In tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, pur non potendo avere detta vigilanza per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. In ogni caso, peraltro, l’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008 subordina l’ammissibilità della delega di funzioni alla condizione che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

 

Cassazione penale sez. IV, 19/07/2019, n.44141

In materia di infortuni sul lavoro, l’onere della prova circa l’avvenuto conferimento della delega di funzioni – e del conseguente trasferimento ad altri soggetti degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro – grava su chi l’allega, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità.

 

Cassazione penale sez. IV, 18/01/2019, n.18334

Il medico in posizione apicale che abbia correttamente svolto i propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo, non risponde dell’evento lesivo conseguente alla condotta colposa del medico di livello funzionale inferiore a cui abbia trasferito la cura del singolo paziente, altrimenti configurandosi una responsabilità di posizione, in contrasto con il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale (La S.C. in applicazione di tale principio, ha escluso la responsabilità penale di un primario di reparto per l’omicidio colposo di un paziente che non aveva visitato personalmente, verificatosi nell’arco di dieci giorni, senza che in tale ambito temporale gli fosse segnalato nulla dai medici della struttura).

 

Cassazione penale sez. IV, 16/11/2018, n.8094

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore generale di una struttura aziendale è destinatario “iure proprio”, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù del ruolo apicale ricoperto, assume una posizione di garanzia a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori.

 

Cassazione penale sez. III, 27/03/2018, n.31421

La disciplina della delega di funzioni prevista dall’art. 16 del d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, sebbene espressamente dettata per la materia della sicurezza del lavoro, si estende anche alla delega conferita in altri settori tra i quali quello relativo agli obblighi previdenziali e assistenziali.

 

Cassazione penale sez. III, 01/06/2017, n.31364

In materia ambientale, come peraltro in materia di sicurezza sul lavoro, allorquando si tratti di aziende di non modeste dimensioni, il legale rappresentante può, a fronte della molteplicità dei compiti istituzionali o della complessità dell’organizzazione aziendale, affidare in base a precise disposizioni preventivamente adottate secondo le disposizioni statutarie, la direzione di singoli rami o impianti a persone, dotate di capacità tecnica e autonomia decisionale: in tal caso, la responsabilità penale ricade su questi ultimi soggetti, quando si accerti che il titolare stesso non abbia interferito nella loro attività. Peraltro, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.

 

Cassazione penale sez. IV, 26/04/2017, n.24958 

La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (In motivazione, la Corte ha precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale).

 

Cassazione penale sez. IV, 21/04/2016, n.22837

In tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni – ora disciplinata precipuamente dall’art. 16 T.U. sulla sicurezza – non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato; ne consegue che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato – al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo – e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni.

 

Cassazione penale sez. IV, 16/12/2015, n.4350

In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti ad altri soggetti a condizione che il relativo atto di delega, ex art. 16 d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA