I beni futuri possono essere attinti dal sequestro preventivo ma non dalla confisca, la quale deve avere ad oggetto beni esistenti al momento dell’adozione della misura.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 36369.2021, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione e segnalata, per la sua rilevanza, all’Ufficio del Massimario per la trascrizione del relativo principio, in materia di sequestro preventivo e confisca di beni futuri.

In particolare, la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha espresso il principio di diritto secondo il quale, mentre la misura della confisca, data la sua natura sanzionatoria, può avere ad oggetto esclusivamente beni esistenti al momento della sua adozione, il sequestro preventivo funzionale alla confisca, in quanto misura cautelare, può attingere anche i beni futuri, che verranno ad esistenza successivamente all’applicazione della misura ablatoria e fino all’adozione della confisca.

 

Il giudizio di merito

Il Tribunale di Lecco, a seguito di opposizione proposta dalla condannata avverso l’ordinanza con la quale il GIP in sede aveva rigettato la richiesta di restituzione di somme di denaro confiscate in forza di decreto penale di condanna divenuto esecutivo, con ordinanza respingeva l’istanza.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa della prevenuta proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta decisione, articolando tre motivi di gravame.

In particolare, ai fini del presente commento, riveste maggiore interesse la deduzione della violazione dell’art. 12 D.lgs. 74/2000, con riferimento al provvedimento di confisca per equivalente di beni futuri.

Sul punto la difesa aveva sostenuto la illegittimità del provvedimento definitivamente ablatorio nella parte in cui era stato esteso alle somme di denaro entrate lecitamente nella disponibilità della ricorrente dopo la data di irrevocabilità del provvedimento di confisca.

La Suprema Corte ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecco.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Occorre precisare che secondo questa Suprema Corte (Sez.3, n. 4097 del 19/01/2016, dep. 01/02/2016, Rv. 265844, nonché Sez. 3, n. 23649 del 27/02/2013, dep. 31/05/2013, Rv. 256164) avendo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, a differenza del sequestro preventivo “impeditivo”, natura sanzionatoria, non potrebbero essere sottoposti a tale vincolo i beni meramente futuri, non individuati e non individuabili. Senonché, anche a volere prescindere dalla necessità di distinguere tra beni futuri solo perché non ancora percepiti ma fin d’ora individuabili (come possono essere ad esempio i canoni di locazione derivanti da un bene comunque già nella disponibilità dell’indagato) e beni futuri proprio in quanto non individuati e non individuabili, laddove solo nel secondo caso mancherebbe il presupposto di determinatezza dell’oggetto della misura. che imporrebbe di avere riguardo, secondo l’indirizzo appena ricordato, al principio di “non ultrattività” derivante dalla natura sanzionatoria della misura, l’assunto ricordato porta ad estendere al sequestro, i cui effetti sono inevitabilmente proiettati anche in una dimensione futura, essendo funzione dello stesso quello di impedire che i beni confiscabili non possano più essere reperiti, gli effetti restrittivi derivanti dalla natura sanzionatoria, che invece vanno pur sempre circoscritti unicamente alla confisca: si è in proposito precisato che il fatto di assoggettare a sequestro per equivalente un bene “futuro” per un fatto comunque commesso prima del provvedimento cautelare non significa disattendere il principio di legalità, tanto più ove si consideri che (per incontroverso indirizzo di questa Corte derivante dalla fisiologica apprensione di beni che non rappresentano il profitto del reato ma unicamente l’equivalente dello stesso) nessuna pertinenza tra bene e reato è, nel caso della confisca per equivalente, richiesta; né, per la stessa ragione sopra evidenziata, a diverse conclusioni può condurre l’argomento secondo cui, assoggettandosi a sequestro beni non ancora nella disponibilità dell’indagato ma che potrebbero un giorno ricadervi, si finirebbe per aggredire beni acquisiti del tutto lecitamente (in motivazione Sez. 3, n. 37454 del 25/05/2017 Rv. 271166 – 01).

Consegue che questo collegio condivide il perspicuo rilievo per cui se è certamente necessario che la confisca riguardi solo beni esistenti al momento della sua adozione, non così può accadere per il sequestro, che è misura cautelare diretta a consentire alla confisca di potere operare, e che può invece, proprio per tal ragione, riguardare anche beni che vengano ad esistenza successivamente al sequestro stesso e sino al momento di adozione della confisca”.

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