La Suprema Corte torna sul tema della condotta abnorme del lavoratore quale causa di esclusione della responsabilità del garante della sicurezza.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 37699.2021, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di omicidio colposo in violazione della normativa antinfortunistica, si sofferma sulla rilevanza giuridica della condotta abnorme del lavoratore quale causa di interruzione del nesso di causalità

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, dando continuità ad un orientamento oramai granitico, ha enunciato il principio di diritto secondo cui è idoneo ad escludere la responsabilità del garante della sicurezza il comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell’abnormità e dell’estraneità alla sfera di rischio governata dal datore di lavoro.

Il garante della sicurezza comunque non va esente da responsabilità laddove venga accertato che l’incidente sul lavoro sia eziologicamente collegabile all’omessa adozione delle misure precauzionali che, se applicate, avrebbero tutelato il lavoratore dai rischi.

 

L’infortunio sul lavoro, il reato contestato e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie all’imputato, tratto  a giudizio nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società, era  stato contestato il delitto di omicidio colposo, per aver omesso di fornire i cunei bloccaruote all’autoarticolato costituito dal trattore e dal semirimorchio, di formare ed informare i dipendenti in merito all’utilizzo in maniera sicura dei veicoli e di adottare le necessarie misure prevenzionistiche a tutela dell’integrità fisica del lavoratore.

La Corte di appello di Venezia confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Vicenza aveva condannato il prevenuto per il reato ascrittogli.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, articolando plurimi motivi di gravame.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Soltanto nell’ipotesi in cui il lavoratore ponga in essere una condotta inopinabile, imprevedibile, esorbitante dal procedimento di lavoro ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero che si concreti nella inosservanza, da parte sua, di precise disposizioni antinfortunistiche, è configurabile la colpa dell’infortunato nella produzione dell’evento, con esclusione, in tutto o in parte, della responsabilità penale del datore di lavoro. Si è anche affermato che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché il comportamento colposo del lavoratore possa ritenersi abnorme e idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che esso sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. (Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Rv. 280914.[…]). […]

Secondo il dictum di questa Corte di legittimità, dunque, il datore di lavoro, e, in generale, il destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro. La Corte di cassazione, peraltro, ha da tempo chiarito che nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro e di coloro che rivestono una posizione di garanzia rispetto alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente o imprudente del medesimo lavoratore infortunato, quando l’evento sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente”.

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