Reati colposi omissivi del sanitario: va annullata la sentenza che non motiva né sulle specifiche condotte illecite riferite a ciascun medico, né sull’incidenza che l’azione pretermessa avrebbe avuto sulla produzione dell’evento infausto.

Si segnala ai lettori del blog l’interessante sentenza numero 35830.2021, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di lesioni colpose ascritte a tre sanitari, si sofferma sulle regole che deve seguire il giudice di merito  per accertare la responsabilità penale di ciascun medico nel caso di  avvicendamento nella relazione terapeutica con il paziente.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, richiamando principi di diritto già consolidati, ha dato continuità al principio di diritto secondo cui, laddove l’obbligo di impedire l’evento dannoso gravi su più persone tenute ad intervenire in tempi diversi, al giudicante è richiesto, dopo aver individuato specificamente le condotte colpose attribuibili a ciascuno di essi, di accertare la sussistenza del nesso causale con riguardo al comportamento tenuto da ciascun garante, verificando, in particolare, che cosa sarebbe successo se ciascuno di essi avesse tenuto il contegno doveroso prescritto dalle linee guida.

 

Il caso clinico, il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie la paziente, nel corso della procedura di aborto terapeutico, veniva sottoposta, da parte dei sanitari succedutisi nelle cure, a ripetuti tentativi di svuotamento dell’utero per via vaginale, mediante l’utilizzo di dilatatori Hegar oltre i limiti prescritti dalle linee guida, così subendo una lacerazione del canale cervicale con conseguente prolasso di un’ansa intestinale.

Agli imputati, tratti a giudizio nella loro qualità di medici chirurghi ospedalieri in servizio presso l’unità di ginecologia e ostetricia, era stato contestato il delitto di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p., per aver omesso di intervenire per via laparotomica, optando per una terapia contrastante con le indicazioni della letteratura scientifica.

La Corte di appello di Messina confermava la penale responsabilità inflitta dal primo giudice.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

I giudicabili proponevano, per il tramite dei rispettivi difensori, ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado.

La Suprema Corte  ha annullato la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

Nel giudizio per reato colposo il giudice è tenuto quindi ad esaminare e valutare le condotte di tutti coloro i quali abbiano contribuito alla realizzazione dell’evento, non solo individuando le regole cautelari violate, ma anche determinando in che modo l’azione abbia influito sull’evento, definendo il legame causale tra questo e la condotta.

Inoltre, in tema di successione di posizioni di garanzia, nel considerare l’incidenza di ciascun comportamento sull’evento lesivo o letale, il giudice deve tenere conto delle eventuali interferenze tra le condotte serbate dai diversi soggetti che si sono succeduti nella gestione del caso [cfr. ex multis Sez. 4, n. 1350 del 20/11/2019, dep. 15/01/2020, Rv. 277953 – 01: “In tema di successione di posizioni di garanzia, quando l’obbligo di impedire l’evento connesso ad una situazione di pericolo grava su più persone obbligate ad intervenire in tempi diversi, l’accertamento del nesso causale rispetto all’evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascun titolare della posizione di garanzia, stabilendo cosa sarebbe accaduto nel caso in cui la condotta dovuta da ciascuno dei garanti fosse stata tenuta, anche verificando se la situazione di pericolo non si fosse modificata per effetto del tempo trascorso o di un comportamento dei successivi garanti. […]

Con particolare riferimento al nesso causale ed al giudizio controfattuale, come evidenziato dalle difese, ove l’obbligo d’impedire l’evento connesso ad una situazione di pericolo gravi su più persone che siano intervenute in tempi diversi, l’accertamento del nesso causale rispetto all’evento deve essere compiuto con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascun titolare della posizione di garanzia, stabilendo cosa sarebbe accaduto nel caso in cui la condotta dovuta da ciascuno dei garanti fosse stata tenuta, anche verificando se la situazione di pericolo non si fosse modificata per effetto del tempo trascorso o di un comportamento di successivi garanti [cfr. Sez. 4, n. 6405 del 22/01/2019, Rv. 275573 – 02 […].

In conclusione, nel caso in esame, la Corte di merito non ha fatto buon governo delle norme in materia di responsabilità per colpa e dei principi richiamati: manca una indicazione precisa, nella sentenza impugnata, delle condotte colpose ascritte a ciascun ricorrente; manca altresì un’analisi particolareggiata, riferita a ciascuna posizione, della incidenza delle singole condotte sulla produzione dell’evento; non si è fatto luogo al giudizio controfattuale nei termini indicati in precedenza.

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