Per evitare la condanna per omesso versamento dell’IVA l’imprenditore non può invocare quale causa di forza maggiore l’intervenuta revoca del fido bancario.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 38177.2021, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di omesso versamento dell’IVA, si sofferma sul raggio applicativo della forza maggiore quale causa di esclusione della colpevolezza dell’imputato.

In particolare, la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, dopo aver preliminarmente descritto la struttura del reato tributario, enuncia il principio di diritto secondo cui la sistematica e prolungata violazione dell’obbligo di accantonamento delle risorse finanziare necessario per pagare l’imposta indiretta, impedisce all’agente di invocare la crisi di liquidità dell’impresa quale causa di forza maggiore tale da elidere la componente psicologica del reato.

Piuttosto, precisa la Corte regolatrice, la forza maggiore ricorre quando l’inadempimento tributario sia stato determinato da eventi non imputabili a scelte imprenditoriali dell’agente ai quali il medesimo non ha potuto porre rimedio per cause indipendenti dalla propria volontà.

 

Il reato contestato e la doppia conforme di merito.

La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva condannato l’imputata per il delitto di omesso versamento dell’IVA ex art. 10 ter d.lgs. 74/2000.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La difesa della prevenuta proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, articolando plurimi motivi di impugnazione.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Costituisce corollario di queste affermazioni il fatto che nei reati omissivi propri integra la causa di forza maggiore l’assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso (Sez. 6, n. 10116 del 23/03/1990, Rv. 184856), assoluta impossibilità che deve essere collegata a eventi che sfuggono al dominio finalistico dell’agente.

La violazione dell’obbligo di accantonamento, come già detto, esclude che la crisi di liquidità possa essere ascritta a causa di forza maggiore. […] La sistematica e prolungata violazione dell’obbligo (che comporta la distrazione delle relative somme ad altri fini) impedisce in radice la possibilità di evocare la crisi di liquidità quale causa di forza maggiore che esclude il dominio finalistico dell’agente.

In realtà, la condotta omissiva penalmente rilevante ha il suo antecedente nelle precedenti omissioni, costituenti a loro volta illecito amministrativo, in assenza delle quali il debito tributario non sarebbe residuato addirittura a distanza di più di un anno dall’ultima scadenza mensile. […]

Ne consegue che: a) il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perché non esclude la “suitas” della condotta; b) la mancanza di provvista necessaria all’adempimento dell’obbligazione tributaria penalmente rilevante non può pertanto essere addotta a sostegno della forza maggiore quando sia comunque il frutto di una scelta/politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità; c) non si può invocare la forza maggiore quando l’inadempimento penalmente sanzionato sia stato con-causato dai mancati accantonamenti e dal mancato pagamento alla singole scadenze mensili e dunque da una situazione di pregressa illegittimità; d) l’inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico non quando, come nel caso di specie, le provviste destinate al pagamento dell’imposta sono state utilizzare per soddisfare i creditori privati”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA