L’assoluzione in sede penale per frode fiscale agevola il contribuente in sede tributaria a contrastare efficacemente la richiesta dell’Agenzia delle Entrate di liquidazione di maggiori imposte.
Si segnala ai lettori del blog l’ordinanza numero 31012/21, pubblicata il 02.11.2021, resa dalla VI Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto si è pronunciato sulla rilevanza che assume in sede processuale tributaria la decisione assolutoria del giudice penale intervenuta in favore del legale rappresentante della società parte del giudizio di cui alla decisione in commento.
Nei gradi di merito la Commissione Tribunale Regionale della Lombardia confermava la sentenza emessa in primo grado dalla locale Commissione Provinciale di annullamento di due avvisi di accertamento di maggiori imposte per IRES, IVA e IRAP liquidate dall’Agenzia delle Entrate in danno della società contribuente sul presupposto che le fatture utilizzate in contabilità si riferissero ad operazioni oggettivamente inesistenti preordinate ad abbattere il carico fiscale dell’impresa collettiva.
Contro la decisione della CTR ha interposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e la società intimata ha resistito con controricorso.
La Suprema corte ha rigettato il ricorso condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite, statuendo quanto segue in ordine alla rilevanza, quanto meno indiziaria, che assume la decisione del giudice penale in sede tributaria, pure nel rispetto del noto principio del doppio binario.
Di seguito si riporta il passaggio di interesse per il presente commento estratto dal compendio motivazionale dell’ordinanza in commento:
“………..nel fatto che il giudice penale avesse disposto il non luogo a procedere nei confronti del legale rappresentante della società intimata per le medesime fatture ritenute inesistenti nella presente sede tributarie con la formula “perché il fatto non sussiste”; invero, pur nel rispetto del principio del doppio binario, in forza del quale le valutazioni espresse in ambito penale non possono valere in sede tributaria, la formula assolutoria usata in sede penale costituiva un elemento di cui poteva tenersi conto, anche se a livello di mero indizio ed unitamente agli altri indizi sopra elencati, nel presente contenzioso tributario.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA