Non è contraria alle linee guida e si connota per la colpa lieve la condotta del medico che si allontani temporaneamente dalla sala, dopo aver affidato il paziente sottoposto ad intervento chirurgico alle cure dell’infermiere.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 36730.2021, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di lesioni personali colpose commesse in campo medico, si sofferma sul portato della legge Balduzzi in merito alla colpa lieve del medico.

In particolare, la Suprema Corte, dopo aver preliminarmente chiarito il contenuto delle linee guida in merito ai compiti rispettivamente attribuiti a medici e infermieri nelle fasi di risveglio e recupero del paziente sottoposto ad operazione chirurgica, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale il temporaneo allontanamento del medico dalla sala ove è ricoverato il paziente, dopo che questi sia stato affidato alle cure dell’infermiere dopo la fase del risveglio, non costituisce condotta contraria alle prescrizioni delle linee guida e si connota per la colpa lieve del medico, con conseguente esclusione della responsabilità penale a titolo di lesioni colpose, in base alla normativa di cui alla legge Balduzzi, applicabile al caso di specie.

 

Il reato contestato, il giudizio di merito e il giudizio di rinvio dalla Cassazione

Nel caso di specie all’imputato, tratto  a giudizio nella qualità di medico anestesista all’epoca dei fatti in contestazione, era stato ascritto il delitto di lesioni personali gravissime colpose, secondo l’editto accusatorio commesso  in cooperazione colposa con un  infermiere.

La Corte di Cassazione annullava con rinvio la sentenza con la quale la Corte di appello di Catania aveva confermato la pronuncia di primo grado di condanna.

La Corte territoriale, chiamata a pronunciarsi in fase rescissoria, dichiarava il proscioglimento del giudicabile per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

L’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione emessa dalla Corte distrettuale quale Giudice del rinvio, articolando plurimi motivi di gravame, invocando una pronuncia assolutoria in luogo di quello di proscioglimento.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso  ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Ciò poiché, in estrema sintesi, la motivazione della sentenza in tale occasione emessa dalla Corte territoriale avrebbe presentato molteplici carenze in quanto – premessa la riconducibilità normativa della vicenda sottoposta al suo esame alla disciplina dettata dal decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni con legge n. 189 del 2012 (si tratta della cosiddetta “legge Balduzzi”), il quale, all’art. 3, comma 1, nel testo risultante a seguito della entrata in vigore della legge di conversione, prevede che “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.

Deve, preliminarmente, rilevarsi che, come attestato nella sentenza emessa da questa Corte in occasione del precedente annullamento della decisione assunta dai giudici del merito, mentre, in base alle linee guida ed al protocollo operativo ospedaliero, la “fase di risveglio” del paziente è affidata alle esclusive cure del medico anestesista, quella, successiva, definita “di recupero” è affidata “prioritariamente” – salvo il migliore chiarimento del significato concretamente da attribuire a tale avverbio – alla attenzione del personale infermieristico.

A questo deve intendersi demandato il compito, chiarendosi in tal senso il concetto espresso con l’espressione “prioritariamente”, di sorvegliare in prima battuta il decorso delle condizioni del paziente, verificandone il corretto andamento ed allertando il personale medico, che, perciò, deve garantire non la presenza fisica ma la immediata reperibilità ed il rapido intervento, ove, invece, si realizzino delle condizioni di anomalia rispetto a tale andamento.

Nel caso in esame è chiaramente emerso che il dott. (OMISSIS) si è personalmente occupato della “fase di risveglio” assistendo il paziente siano al suo pieno riacquisto della coscienza, affidando, poi, la “fase di recupero” alle cure dell’infermiere (OMISSIS), rimanendo, peraltro, in zona prossima a quella ove il paziente era, o meglio doveva essere, ancora sorvegliato, tanto da intervenire non appena allertato. […]

La affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale la condotta del dott. (OMISSIS) – come detto conforme delle linee guida ed ai protocolli sanitari maggiormente accreditati pur in considerazione della sua uscita dalla sala ove il paziente si trovava, atteso che l’attività di sola “supervisione” che gli stessi giudici del merito assegnano ai doveri del medico nel corso della “fase di recupero” (evidentemente caratterizzata da una minore acuzie clinica rispetto a quella del risveglio) non richiede la costante presenza del sanitario lì dove si trovi il paziente, ma solo la possibilità di un suo pronto intervento in caso di necessità – sia stata caratterizzata da colpa grave per essersi quello allontanato dal paziente “senza accertarsi che l’infermiere fosse rimasto nella sala” è chiaramente viziata in quanto presupporrebbe l’avvenuto accertamento, mai compiuto, del fatto che il (OMISSIS) non abbia affidato il paziente all’infermiere, essendosi, pertanto, quest’ultimo allontanato dalla sala ove il malato era ricoverato prima che se ne fosse allontanato il medico, così come è viziata la successiva affermazione relativa alla sussistenza della colpa grave a causa della mancata attribuzione da parte del (OMISSIS) di specifici compiti al (OMISSIS), considerato che questo era incaricato, come intuitivamente comprensibile attraverso l’esame dei protocolli sanitari, semplicemente di sorvegliare l’andamento post-operatorio del paziente e di allertare il personale sanitario in caso di riscontrate anomalie, attività queste che, non esulando dagli ordinari compiti infermieristici, non avrebbero necessitato di specifici mandati o chiarimenti operativi”.

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