Rimessa alle Sezioni Unite la decisione sulla applicabilità o meno dei limiti dettati dall’art. 545 c.p.c. al pignoramento della pensione e dello stipendio in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sul patrimonio dell’indagato.

Si segnala ai lettori del blog la recente ordinanza n.38068.2021, con la quale la III Sezione Penale, decidendo in sede cautelare reale su una fattispecie di sequestro preventivo finalizzato alla confisca – anche per equivalente sul patrimonio – del profitto del reato di frode fiscale,  ravvisando un contrasto giurisprudenziale in ordine alla applicabilità  o meno dei limiti previsti dall’art. 545 del codice di rito civile alla esecuzione del provvedimento ablatorio penale sul patrimonio personale dell’indagato, dopo una interessante ricostruzione dell’attuale quadro della giurisprudenza di legittimità, polarizzato in due orientamenti contrapposti, ha rimesso alle Sezioni Unite la decisione del seguente principio di diritto di seguito riportato:

“….i ricorsi devono di conseguenza essere rimessi alle Sezioni unite con la formulazione del seguente quesito di diritto: «se i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché quelle dovute a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione, o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato».

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA