La Cassazione conferma l’orientamento dominante secondo il quale reato di indebita compensazione si configura anche in ipotesi di compensazione tra crediti e debiti di imposte di natura eterogenea.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 42633.2021, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi in sede cautelare reale su una incolpazione provvisoria di indebita compensazione, si sofferma sul perimetro punitivo del reato tributario privilegiando l’interpretazione maggiormente estensiva della norma incriminatrice.

In particolare, la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, aderisce e dà continuità all’orientamento giurisprudenziale dominante – che contrasta con quello di segno contrario rimasto isolato – secondo il quale  il delitto di indebita compensazione  si configura anche per la compensazione orizzontale che viene operata tramite il modello F/24 per crediti e debiti di imposta di natura eterogenea.

 

Il reato contestato e la fase cautelare reale di merito

Il Tribunale del riesame di Vicenza confermava il decreto di sequestro preventivo del profitto del reato disposto dal GIP in sede nei confronti degli indagati, ai quali era provvisoriamente contestato il delitto di indebita compensazione previsto e punito  dall’art. 10-quater d.lgs. 74/2000.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

I prevenuti, per il tramite del comune difensore, proponevano ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa dal Tribunale della libertà.

La Suprema Corte ha rigetta il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento per quanto di interesse per la presente nota:

“Ed invero, questo Collegio ritiene di dover aderire e dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti ex art. 10-quater, d.lgs. n.74/2000, in combinato disposto con l’art. 17 del d.lgs. n.241/1997, si configura sia in caso di c.d. compensazione orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, sia in caso di c.d. compensazione verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea, e ciò in quanto tale reato si concretizza in una condotta omissiva supportata dalla redazione di un documento ideologicamente falso, idoneo a prospettare una compensazione fondata su un credito inesistente o non spettante (Sez.3, n. 13149 del 03/03/2020 – dep. 28/04/2020, Rv. 279118 – 01; Sez.3, n.5934 del 12/09/2018 – dep.07/02/2019, Rv.275833: Sez.3, n.8689 del 30/10/2018 – dep. 28/02/2019, Rv.275015; Sez.3, n. 42462 del 11/11/2010 – dep. 30/11/2010, Rv.248754).

Invero, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che l’art.17 D.Igs. 241/2007, espressamente richiamato dall’art. 10-quater, D.Igs. n.74 del 2000, consente ai contribuenti che devono eseguire versamenti unificati di imposte, di contributi previdenziali e assistenziali, di premi INAIL e di altre somme a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di altri enti, di utilizzare in compensazione i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali o dalle denunce periodiche sostitutive, senza limitazione alcuna.

Tale norma – precisa la giurisprudenza di questa Corte – risponde alla stessa ratio della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 10-quater, D.Igs. n.74 del 2000, che punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Igs. n. 241/1997, crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro; l’essenza della condotta incriminata, dunque, non si sostanzia nell’omogeneità o eterogeneità delle imposte compensate, bensì nel ricorso a un istituto previsto dalla legge pur in assenza di un valido titolo (Sez.3, n. 13149 del 03/03/2020 – dep. 28/04/2020, Bonelli, § 7 del Considerato in diritto)”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA