È possibile mantenere la confisca per equivalente del profitto del reato tributario in caso di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione solo se l’illecito risulta commesso dopo l’entrata in vigore dell’art. 578 bis c.p.p.

Si segnala ai lettori del blog l’interessante sentenza numero 39157.2021, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di reati tributari, si sofferma sulla possibilità o meno di applicazione della confisca per equivalente in ipotesi di intervenuta sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato, con risultati diversi in funzione della data della sua consumazione.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha espresso il principio di diritto secondo cui la disposizione di cui all’art. 578 bis c.p.p. – che, nel prevedere che la misura della confisca per valore possa essere mantenuta anche in ipotesi di sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione di reato, laddove sia stata accertata la responsabilità dell’imputato, si estende anche alla confisca tributaria – può applicarsi solo con riferimento a fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (dunque dopo il 6 aprile 2018), atteso il pacifico carattere sanzionatorio della confisca per equivalente.

 

I reati contestati e il giudizio di merito

La Corte appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza resa dal locale tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai delitti di omessa dichiarazione e omesso versamento di ritenute dovute o certificate, rispettivamente previsti dagli artt. 5 e 10 bis d.lgs. 74/2000, commessi nella sua qualità di legale rappresentante della società, per intervenuta prescrizione dei reati.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del prevenuto proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte distrettuale, deducendo, con un unico motivo di gravame, il vizio della violazione di legge con riferimento all’omessa revoca della confisca per valore, nonostante la declaratoria di estinzione del reato pronunciata in grado di appello.

La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione della disposta confisca per equivalente e dispone la restituzione della somma all’avente diritto.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento:

“Ed invero, ritiene il Collegio di dover condividere l’approdo ermeneutico cui è pervenuto altro collegio di questa stessa Sezione in analoga fattispecie penaltributaria, affermando il principio, cui si ritiene di dover dare continuità, secondo cui la disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell’imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all’entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo (Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021 – dep. 26/05/2021, Rv. 281342 — 01).

Nel caso in esame, infatti, la confisca per equivalente della somma di € 792.124,90 è stata disposta dal tribunale di Bologna per fatti commessi in data 20.08.2010, ovvero in relazione a fatti antecedenti l’entrata in vigore dell’art. 578- bis, c.p.p., richiamato dai giudici di appello per giustificare la conferma della disposta confisca per equivalente.

Ne discende, pertanto, l’annullamento sul punto della sentenza impugnata, con conseguenze restituzione della somma confiscata all’avente diritto”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA