Le società unipersonali a differenza delle imprese individuali possono rispondere dell’illecito amministrativo derivante dal reato commesso dal socio unico.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 45100.2021, resa dalla VI Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di responsabilità amministrativa dell’ente, si sofferma sulla configurabilità e sui limiti della responsabilità amministrativa delle società unipersonali.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale alla società unipersonale sono applicabili le norme previste dal d.lgs. 231/2001, trattandosi di un soggetto autonomo rispetto al socio unico dotato di personalità giuridica distinta da quella della persona fisica, trattandosi di autonomo centro di imputazione di interessi.

Sotto tale profilo la società unipersonale si distingue dall’impresa individuale, alla quale, pacificamente, non si estende la normativa ex d.lgs. 231/2001.

Ciò posto, il Supremo Consesso, all’esito dello scrutinio del caso di specie, ha chiarito, quali indici dovranno essere presi in considerazione dal giudice della cognizione per poter ascrivere la società unipersonale a responsabilità limitata l’illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del d.lgs. 231/2001.

A tal fine invero, occorre, compiere un accertamento in merito non solo all’organizzazione e alle dimensioni della società, ma anche all’attività in concreto posta in essere, ai rapporti tra socio unico e società e all’esistenza ed effettivo perseguimento di un interesse proprio dell’ente.

 

Il reato presupposto, l’illecito amministrativo e la fase cautelare di merito

Nel caso di specie nei confronti di due diverse società a responsabilità limitata unipersonali era stato provvisoriamente elevata contestazione per l’illecito amministrativo ex artt. 21-25 d.lgs. 231/2001 dipendente dal reato di corruzione propria addebitato in via provvisoria all’imputato persona fisica, commesso nella sua qualità di socio unico delle persone giuridiche.

Il Tribunale del riesame di Pescara annullava l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari in sede aveva accolto la richiesta del PM ed applicato alle società unipersonali  la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara proponeva ricorso per cassazione contro la predetta ordinanza.

La Suprema Corte ha annullato l’ordinanza impugnata, rinviando per un nuovo esame al Tribunale di Pescara, fermo restando il principio di diritto dell’applicabilità della disciplina dettata dal d.lgs 231/2001 alle società unipersonali.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

(i) Il principio di diritto dell’applicabilità del d.lgs 231/2001 alle società unipersonali

“Quanto al primo profilo, la società unipersonale è un soggetto giuridico a cui si applicano, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs n. 231 del 2001, le norma previste dal d.lgs. in questione. […]

La società con un unico socio, si fa notare in dottrina, che pure sottende un interesse patrimoniale prettamente individuale, è giuridicamente «un ente autonomo da quest’ultimo, all’interno del quale viene formata la volontà negoziale secondo precise regole organizzative, che acquista diritti e assume obblighi secondo regole di imputazione proprie e che espone alla responsabilità per l’adempimento di questi il patrimonio di cui viene dotata, al pari di ogni società pluripersonale: ciò si traduce nel riconoscimento agli organismi in questione della personalità giuridica».

Le imprese individuali, di converso, possono anche avere un’organizzazione interna estremamente complessa, ma non sono enti e dunque per ciò solo sono escluse dall’ambito di applicazione della responsabilità degli enti. […]

(ii) La verifica delle condizioni per l’applicabilità in concreto della responsabilità amministrativa alle società unipersonali.

 

Quanto al secondo profilo, il tema attiene alla verifica dei limiti e delle condizioni in presenza delle quali la società unipersonale possa rispondere ai sensi del d.lgs. 231 del 2001. […]

In tal senso deve essere conciliata l’esigenza di evitare violazioni del principio del bis in idem sostanziale, che si realizzerebbero imputando alla persona fisica un cumulo di sanzioni punitive per lo stesso fatto, e quella opposta, quella, cioè, di evitare che la persona fisica, da una parte, si sottragga alla responsabilità patrimoniale illimitata, costituendo una società unipersonale a responsabilità limitata, ma, al tempo stesso, eviti l’applicazione del d. Igs. n. 231 del 2001, sostenendo di essere una impresa individuale. Il fenomeno è quello della creazione di persone giuridiche di ridottissime dimensioni allo scopo di frammentare e polverizzare i rischi economici e ‘normativi’.

Esiste allora un’esigenza di accertamento in concreto del se, in presenza di una società unipersonale a responsabilità limitata, vi siano i presupposti per affermare la responsabilità dell’ente; un accertamento che non è indissolubilmente legato solo a criteri quantitativi, cioè di dimensioni della impresa, di tipologia della struttura organizzativa della società, quanto, piuttosto, a criteri funzionali, fondati sulla impossibilità di distinguere un interesse dell’ente da quello della persona fisica che lo ‘governa’, e dunque, sulla impossibilità di configurare una colpevolezza normativa dell’ente- di fatto inesigibile – disgiunta da quella dell’unico socio. […] Una verifica complessa che si snoda attraverso l’accertamento della organizzazione della società, dell’attività in concreto posta in essere, della dimensione della impresa, dei rapporti tra socio unico e società, della esistenza di un interesse sociale e del suo effettivo perseguimento”.

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