Il delitto di indebita compensazione si consuma nel momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 44358.2021, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di indebita compensazione, si sofferma sul momento di consumazione e sul conseguente termine di prescrizione del reato tributario.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha espresso il principio di diritto secondo cui il delitto di indebita compensazione si consuma non già nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, bensì in quello della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato, poiché in tale momento si realizza la condotta decettiva consistente nel mancato versamento del dovuto per indebito utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti.

Per quanto concerne la prescrizione del reato, il Supremo Consesso chiarisce che alla fattispecie di indebita compensazione non si applica l’art. 17 comma 1 bis d.lgs. 74/2000, che eleva di un terzo il termine di prescrizione dei delitti previsti dagli art. 2 – 10 del medesimo decreto.

 

Il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, all’imputato, tratto  a giudizio nella qualità di legale rappresentante della società, era stato contestato il delitto di indebita compensazione continuata, previsto e punito  10 quater d.lgs. 74/2000, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, omesso di versare le somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti.

La Corte di appello di Brescia confermava la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva condannato il prevenuto per il reato ascrittogli.

 

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte distrettuale.

La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento impingenti il tema del dies a quo della prescrizione:

“Come correttamente osservato dal Procuratore generale, il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l’utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale (Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020, Rv. 279755 – 01). Nel caso in esame, come risulta dal testo della sentenza impugnata (v. capo d’imputazione), risale alla data del 16 settembre 2011 l’ultima presentazione del modello F24 che ha determinato, nell’anno di riferimento (2011) il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti.

Ne consegue che – non applicandosi al caso in esame il comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 74 del 2000, secondo il quale i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli 2 a 10 del suddetto decreto sono elevati di un terzo, in quanto il delitto di indebita compensazione esula dal novero dei reati per i quali è previsto un termine di prescrizione più lungo – il reato in contestazione si è prescritto, nel caso di specie, in data 16 marzo 2019 (sette anni e sei mesi calcolando gli eventi interruttivi) e, quindi, anteriormente alla pronuncia della sentenza d’appello (del 16 aprile 2019), in mancanza di eventi sospensivi”.

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