Il reato di omessa dichiarazione si prescrive in 10 anni se la sua consumazione risale ad epoca successiva all’entrata in vigore della legge 14 settembre 2011 n.148.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 44730.2021 resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di omessa dichiarazione, si sofferma sul momento di consumazione del reato e sul calcolo del termine di prescrizione da verificare secondo il discrimen costituito dall’entrata in vigore della legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha introdotto l’art. 17, comma 1-bis.
In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale il delitto di omessa dichiarazione, per espressa previsione legislativa, si consuma una volta decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Inoltre, per i fatti di omessa dichiarazione commessi dopo l’entrata in vigore del comma 1 bis di cui all’art. 17 d.lgs. 74/2000 – nuova disposizione introdotta nel testo della norma e applicabile ai reati compresi tra gli articoli 2 e 10 del medesimo decreto – il termine di prescrizione è elevato di un terzo.
Il reato contestato e il giudizio di merito
All’imputato tratto a giudizio nella qualità di legale rappresentante della società, era stato contestato il delitto di omessa dichiarazione fiscale, previsto e punito dall’art. 5 d.lgs. 74/2000, per aver omesso di presentare nei termini prescritti dalla legge la dichiarazione annuale relativa all’imposta sui redditi e all’IVA.
Il Tribunale di Teramo dichiarava non doversi procedere nei confronti del giudicabile ritenendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
Il Procuratore generale presso la Corte di appello dell’Aquila proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado.
La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:
“Ciò posto, il secondo comma del predetto art. 5 stabilisce, per quanto qui interessa, che “ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine (…)”. Da ciò consegue che il momento consumativo del delitto di cui all’art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 è fissato, ex lege, all’atto del decorso del termine di novanta giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all’imposta sui redditi o I.V.A. Nel caso di specie, il delitto deve ritenersi pertanto consumato il 29 dicembre 2011.
Essendo il reato, all’epoca del fatto commesso (29/12/2011), punito nel massimo con la pena di anni tre di reclusione, il termine necessario a prescrivere, ex art. 157, comma 1, cod. proc. pen., è di anni sei.
Trattandosi però di reato tributario, compreso tra quelli ex artt. da 2 a 10 d.lgs. n. 74 del 2000, si applica l’art. 17, comma 1-bis, essendo stato il fatto commesso dopo l’entrata in vigore della legge che ha introdotto tale ultima disposizione, con la conseguenza che il termine necessario a prescrivere (e non la pena prevista nel massimo per il reato in oggetto) deve essere elevato di un terzo, risultando pari ad otto anni.
Essendo intervenuto, nel corso del tempo necessario a prescrivere, l’evento interruttivo dell’esercizio dell’azione penale (decreto che dispone il giudizio), il termine massimo di prescrizione, fatti salvi ulteriori eventi sospensivi, è di dieci anni”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA