Risponde di concorso nel reato di indebita compensazione il consulente fiscale che agevoli l’omesso versamento dell’Iva da parte della società mediante la compensazione dell’imposta indiretta con crediti inesistenti.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 44939.2021, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di indebita compensazione, si sofferma sul concorso del consulente fiscale nella commissione del reato tributario.
In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale è sempre configurabile il concorso del consulente fiscale nel reato di indebita compensazione realizzato dal contribuente nel caso in cui nel corso del processo vengano acquisti elementi di prova dimostrativi della cosciente e volontaria partecipazione all’illecito.
Nel caso di specie gli indici della sussistenza del dolo diretto in capo al professionista concorrente nel delitto tributario individuati dai giudici del merito sono stati ravvisati nella sistematica creazione di crediti fittizi da utilizzare in compensazione per più periodi di imposta, nella inattendibilità della documentazione contabile rinvenuta nello studio, nonché nel personale coinvolgimento nella gestione della società dimostrato dall’assunzione della carica di legale rappresentante della medesima per un certo acro temporale, dalla sua qualità di coniuge dell’amministratore della società al momento del fatto.
Il reato contestato e il doppio giudizio di merito
All’imputata tratta a giudizio nella qualità di consulente fiscale professionista, era stato contestato il concorso nel delitto di indebita compensazione, previsto e punito dall’art. 10 quater d.lgs. 74/2000, per aver concorso con il marito, legale rappresentante della società, all’omesso versamento dell’IVA dovuta, mediante la creazione di crediti fittizi utilizzati in compensazione.
La Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado con la quale la prevenuta era stata condannata, all’esito del giudizio abbreviato, per il reato a lei ascritto.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
La difesa della giudicabile proponeva ricorso per cassazione contro la decisione resa dalla Corte territoriale.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento:
“In diritto, premesso che il delitto di indebita compensazione di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 quater, si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l’utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale (Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020, Rv. 279755; Sez. 3, n. 4958 del 11/10/2018, dep. 2019, Rv. 274854), è certamente configurabile la responsabilità concorsuale tra il consulente fiscale ed il contribuente, soprattutto nel caso di violazioni tributarie seriali e ripetitive (Sez. 3, n. 1999 del 14/11/2017, dep. 2018, Rv. 272713). […]
Diversamente da quanto allegato in ricorso – che sul punto richiama la valutazione del primo giudice – a ben vedere la decisione impugnata ha ritenuto dimostrato non già un dolo soltanto eventuale, ma un dolo diretto dell’imputata, non illogicamente argomentato in base alla sistematica creazione di crediti IVA fittizi con successivo utilizzo degli stessi in compensazione per più periodi d’imposta, anche ulteriori all’unico qui fatto oggetto di contestazione, alla totale inattendibilità della documentazione contabile tenuta dallo studio dell’imputata, al diretto e personale coinvolgimento della stessa nella gestione della società beneficiaria delle illecite compensazioni, di cui ella assunse il ruolo di legale rappresentante in data 10 gennaio 2017.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA