Non integra il reato di bancarotta per distrazione l’alienazione delle partecipazioni societarie per un prezzo corrispondente al loro valore effettivo determinato dal consulente di parte al momento della cessione, seppure lo stesso risulta molto inferiore rispetto a quello stimato all’atto del conferimento.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 44663.2021, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale, si sofferma sul tema della condotta distrattiva quando l’incolpazione penale ha riguardo al valore della cessione delle partecipazioni societarie.
In particolare, la Suprema Corte, sul punto di diritto, con la sentenza in commento, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale non può essere qualificata come condotta distrattiva la cessione di partecipazioni societarie per un valore corrispondente a quello effettivo di mercato al momento della cessione, anche se lo stesso risulta sensibilmente ridimensionato rispetto a quello determinato all’atto del conferimento delle quote nella società, in ragione della crisi che ha investito il settore in cui ha operato l’impresa collettiva.
I reati contestati e il doppio giudizio di merito
Nel caso di specie, agli imputati erano contestati i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta semplice da ritardata richiesta di fallimento.
La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio abbreviato dal Giudice per l’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Forlì, confermava la condanna di due imputati per entrambi i reati ascritti, commessi nella qualità di presidente e vicepresidente del Consiglio di amministrazione della società rimasti in carica fino al fallimento; assolveva due imputati, nella veste di amministratori della società ai quali erano subentrati i coimputati, dal reato di bancarotta semplice da ritardata richiesta di fallimento per non aver commesso il fatto.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
I prevenuti, per il tramite del comune difensore, proponevano ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale investendone tutti i capi.
La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento che riguardano la bancarotta distrattiva ed il valore delle partecipazioni:
“Il primo motivo di ricorso è incentrato sul tema del valore delle partecipazioni cedute dalla (OMISSIS) s.r.l. a (OMISSIS) e (OMISSIS), che i ricorrenti — contrariamente all’assunto accusatorio come recepito dai Giudici di merito — assumono rispondente al valore effettivo che le medesime partecipazioni avevano al momento della cessione, fortemente ridimensionato dalla crisi attraversata dal settore.
Ebbene, su questo aspetto, su cui erano incentrate le difese degli imputati appellanti, la Corte di appello, al di là di una certa, apparente eloquenza, ha omesso di fornire una risposta puntuale. Sembra, piuttosto, che, come adombrato dai ricorrenti, il valore di riferimento con cui è stato comparato quello di cessione sia stato effettivamente quello stimato all’atto del conferimento delle quote nella (OMISSIS) s.r.l. avvenuto quattro anni prima, senza alcun aggiornamento che tenesse conto delle vicende successive delle società partecipate e senza chiarire se e come dette vicende — come sostenuto invece dal consulente di parte — potessero avere impattato negativamente sullo stato di salute della società”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA