E’ corretta la decisione che radica la competenza territoriale per il reato di omesso versamento dell’Iva nel luogo di accertamento del delitto tributario.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 45966.2021, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di omesso versamento dell’Iva, si sofferma sulle regole di determinazione della competenza territoriale.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, laddove non sia possibile conoscere il luogo di consumazione dei reati tributari secondo la regola generale dell’art. 8 del codice di rito, non deve trovare applicazione il criterio del domicilio fiscale del contribuente, bensì quello del luogo di accertamento del reato come previsto dall’art. 18 d.lgs. 74/2000, trattandosi di norma speciale che prevale sulla regola generale dettata dall’art. 9 c.p.p.

 

Il reato contestato e il doppio giudizio di merito

La Corte di appello di Genova confermava la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Massa aveva condannato l’imputata per il reato di omesso versamento dell’Iva ex art. 10 ter d.lgs. 74/2000.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa della prevenuta proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte distrettuale, sollevando plurimi motivi di impugnazione.

La Suprema Corte  ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento:

“Tanto premesso, deve aggiungersi che va condiviso, in punto di determinazione della competenza territoriale, l’indirizzo più di recente affermato da questa Suprema Corte, per cui, in tema di delitto di omesso versamento dell’Iva, ai fini della individuazione della competenza per territorio, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell’art. 8 cod. proc. pen.; ne consegue che, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, considerato che l’obbligazione tributaria può essere adempiuta anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell’accertamento del reato, previsto dall’art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall’art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 3 – n. 17060 del 10/01/2019 (dep. 18/04/2019) Rv. 275942 – 01”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA