Ai fini dell’integrazione del reato di omessa risposta alle richieste di informazioni dell’Ispettorato del lavoro, non è sufficiente una generica richiesta di trasmissione di documentazione di lavoro.

Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 46032/2021, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di omessa risposta alle richieste di informazioni dell’Ispettorato del lavoro, si sofferma sul perimetro punitivo del reato.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha espresso il principio di diritto secondo il quale  non risponde del reato di cui all’art. 4 della legge 628/1961 il datore di lavoro che ometta di rispondere ad una generica richiesta di trasmissione di documentazione di lavoro proveniente dall’Ispettorato del lavoro, poiché la fattispecie è configurabile in caso di omessa risposta ovvero omessa esibizione della documentazione a fronte di richieste di informazioni specifiche e strumentali rispetto ai compiti demandati all’Ispettorato.

 

Il reato contestato e il giudizio di merito

Nel caso di specie, all’imputato tratto a giudizio nella qualità di responsabile della società, era stato contestato il reato previsto e punito dall’art. 4 legge 628/1961, per aver omesso di ottemperare alla richiesta dell’Ispettorato del Lavoro di fornire notizie in materia di personale occupato, tutela dei rapporti di lavoro e legislazione sociale.

Il Tribunale di Padova dichiarava non punibile il prevenuto dal reato ascrittogli per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione contro la decisione di primo grado, deducendo, con un unico motivo di gravame, il vizio di omessa motivazione.

La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Va ribadito il principio per cui non integra il reato di omessa risposta alle richieste di informazioni dell’ispettorato del lavoro previsto dall’art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628 la condotta omissiva del datore di lavoro al quale sia stata genericamente richiesta la trasmissione della «documentazione di lavoro», in quanto è penalmente sanzionata solo la mancata risposta a richieste di informazioni specifiche e strumentali rispetto ai compiti di vigilanza e di controllo dell’ispettorato medesimo (Sez. 3, n. 26974 del 30/05/2001, Rv. 21964501).

Il reato di cui all’art. 4 della legge n. 628 del 1961 – mancata risposta alla richiesta di notizie da parte dell’Ispettorato del lavoro – è integrato anche nel caso di omessa esibizione di documenti richiesti dal predetto Ispettorato nell’esercizio dei compiti di vigilanza demandati dall’art. 4 della legge citata, e anche quando la richiesta non avvenga nel contesto delle indagini di polizia amministrativa disciplinate dall’articolo 8 del d.P.R. n. 520 del 1955, rimanendo escluso solo nel caso in cui l’omissione non attenga a specifiche istanze dell’Ispettorato ma consegua ad una generica richiesta di trasmissione della «documentazione di lavoro». In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima la configurazione del reato in una fattispecie di inottemperanza alla richiesta di esibizione della documentazione, comprensiva del libro unico del lavoro, relativa all’avviamento dei lavoratori e alla regolarità contributiva dell’impresa; cfr. Sez. 3, n. 13102 del 17/01/2017, Rv. 269333-01”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA