La frode fiscale può integrare un’operazione dolosa tale da configurare il reato fallimentare previsto e punito dall’art.223 legge fallimentare.

Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 44665/2021, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di bancarotta fraudolenta impropria, si è soffermata sull’attitudine della frode fiscale a cagionare il fallimento della società e ad integrare la condotta materiale del reato previsto e punito dall’art. 223, secondo comma, n. 2, legge fallimentare.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha enunciato il principio di diritto secondo cui il meccanismo di frode fiscale consistente nella formazione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, non solo è idoneo a cagionare il dissesto della società per effetto dei costi della ripresa a tassazione degli importi, maggiorati di interessi e sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma può integrare il reato fallimentare di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, laddove le proporzioni del fatturato interessato dalla condotta decettiva di natura fiscale sia tale da rendere prevedibile il dissesto dell’impresa collettiva. 

 

Il reato contestato e il doppio grado di merito

La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di primo grado di condanna dell’imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e causazione del fallimento della società per effetto di operazioni dolose consistenti nella formazione utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti per importi consistenti.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale.

La Suprema Corte ha riformato la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie confermandone i capi afferenti la penale responsabilità.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento:

Secondo un risalente orientamento giurisprudenziale (Sez. 5, n. 11956 del 07/12/2017 – dep. 15/03/2018, Rv. 272846 – 01; Sez. 5-, n. 45672 del 01/10/2015, Rv. 265510 – 01; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207 – 01; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247313 – 01), in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, che si sostanzia in un’eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell’amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società, nonché dell’astratta prevedibilità dell’evento di dissesto quale effetto dell’azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare.

Questa Corte, peraltro, con condiviso orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto che, in tema di bancarotta fraudolenta impropria, integra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, previsto dall’art. 223, secondo comma, n. 2, I. fall., il meccanismo di frode fiscale realizzato attraverso la formazione e l’utilizzazione, mediante annotazione nella contabilità, di fatture per operazioni inesistenti, quando le sanzioni conseguenti all’accertamento ed alla contestazione dell’illecito fiscale abbiano determinato la situazione di dissesto della società (Sez. 5, n. 11956 del 07/12/2017 – dep. 15/03/2018, Rv. 272846 – 01) […]

La sentenza di primo grado ha puntualmente sottolineato come la prevedibilità del dissesto discendesse dalle proporzioni del fatturato interessato dalla frode fiscale e dalla natura di cartiere delle società emittenti delle fatture, ossia da elementi che rendevano prevedibile la sottoposizione della società a verifica fiscale con conseguente emissione di avvisi di accertamento e sanzioni che avrebbero prodotto – come hanno prodotto – debiti di ingenti proporzioni e il conseguente dissesto della (OMISSIS) s.r.l.”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA