La Suprema Corte definisce quando il committente dei lavori privato risponde in sede penale dell’incidente occorso al lavoratore autonomo durante l’esecuzione dell’opera.

Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 46833/2021, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di lesioni personali colpose commesse in violazione della normativa a tutela della sicurezza sul lavoro, si sofferma sulla posizione di garanzia che assume il committente dei lavori privato che si rivolge ad un lavoratore autonomo per eseguire lavori, nella fattispecie di ristrutturazione edilizia.

In particolare, la Suprema Corte enuncia, con la sentenza in commento, dopo aver ripercorso l’evoluzione normativa e giurisprudenziale sedimentata intorno alla figura del committente, nel dirimere il caso di specie ha statuito  il principio di diritto secondo il quale il committente privato che non ottemperi agli obblighi su di lui gravanti (consistenti nella scelta di un’impresa o di un lavoratore autonomo affidabili in termini di sicurezza cui affidare i lavori), assume su di sé una responsabilità per autonoma posizione di garanzia che prescinde dal titolo civilistico del rapporto di lavoro instaurato con l’infortunato.

 

Il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, il lavoratore addetto ai lavori di intonacatura del fabbricato civile di nuova realizzazione sul terreno di proprietà del committente dei lavori, impegnato nella predisposizione di un ponteggio rivelatosi privo dei necessari presidi di sicurezza, precipitava a terra da un’altezza di quattro metri, riportando lesioni personali gravi.

All’imputato, tratto  a giudizio nella qualità di committente dei lavori sul terreno di sua proprietà, era stato contestato il delitto di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p. per aver, con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché nella violazione dell’art. 90 comma 9 lett. a) d.lgs. 81/2008, avendo secondo l’editto accusatorio, omesso di verificare che la realizzazione del ponteggio avvenisse a regola d’arte e che i lavoratori fossero provvisti dei necessari presidi antinfortunistici.

La Corte d’appello di Palermo riformava la sentenza di condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Trapani, assolvendo il prevenuto dal reato a lui ascritto.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa della costituita parte civile proponeva ricorso per cassazione – chiaramente ai soli effetti civili – avverso la sentenza assolutoria di secondo grado.

La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e rinvia al giudice al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Ciò che la legge pone a carico del committente privato, infatti, è innanzitutto l’obbligo di ‘scegliere’ adeguatamente l’impresa, quest’onere consistendo nel verificare che la medesima sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A, dimostri di essere dotata del documento di valutazione dei rischi e di non essere destinataria di provvedimenti di sospensione od interdittivi, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 81/2008.

Allorquando l’azienda sia scelta secondo siffatti criteri, di natura oggettiva, non può ritenersi la ‘mala electio’ da parte del committente non professionale, ciò esonerandolo da ulteriori controlli ed ingerenze nei lavori, che potrebbero sinanco condurlo ad assumere una ‘responsabilità per ingerenza’.

Se, tuttavia, la scelta dell’impresa non avviene con questi criteri il committente assume su di sé gli oneri del garante della sicurezza posto che l’assenza del conferimento dell’incarico per lo svolgimento delle opere ad un soggetto ‘adeguato’ non può riversarsi sulla sicurezza dei lavoratori addetti a quelle opere, i quali debbono comunque essere garantiti.

Dunque, la ‘mala electio’ dell’esecutore si trasforma, in sostanza, nell’ingerenza nei lavori, posto che può determinarne lo svolgimento in condizioni di ‘insicurezza’.

Con la conseguenza dell’assunzione diretta della posizione di garanzia da parte del committente.

Ma, costituisce obbligo del committente, in quanto tale, anche quello di curare che tutti i lavori, ancorché, come in questo caso, non si svolgano contestualmente (è stata elevata all’imputato in sede amministrativa anche la contestazione dell’omessa nomina del C.S.E) siano affidati ad un soggetto determinato e da questo curati, sicché ogni attività svolta al di fuori dell’incarico conferito, sulla base di un’estemporanea richiesta del committente, costituisce ingerenza del medesimo nei lavori, con conseguente assunzione diretta della posizione di garanzia in relazione ai rischi a quella attività collegati”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA