Nella bancarotta fraudolenta patrimoniale per il riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale occorre considerare l’importo della distrazione e non l’entità del passivo fallimentare.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 122/2022, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di bancarotta fraudolenta, si sofferma sulla condizioni che legittimano il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 219 legge fallimentare.
In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha espresso il principio di diritto secondo il quale la sussistenza della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità prevista dall’art. 219, comma 3, legge fall., deve essere valutata dai giudici di merito con riferimento all’importo della distrazione e non dell’entità del passivo fallimentare, dovendosi aver riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta distrattiva e non dal fallimento della società.
Il reato contestato e il doppio giudizio di merito
Nel caso di specie, all’imputato erano stati contestati i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, commessi nella qualità di amministratore unico della fallita e il solo reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso nella qualità amministratore di altra società fallita.
La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado di condanna del prevenuto per i reati ascrittigli.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione resa dalla Corte distrettuale articolando plurime censure alla sentenza impugnata, coinvolgenti, per quanto qui di interesse, anche il capo di sentenza che aveva denegato il riconoscimento della circostanza attenuante.
La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della diminuente della speciale tenuità del danno, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di merito.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento:
“La Corte di appello ha negato la circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma terzo, legge fall. sul rilievo che l’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili ha impedito la dimostrazione del danno.
La decisione non si conforma ai consolidati principi giurisprudenziali secondo cui la speciale tenuità del danno, integrativa dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all’importo della distrazione, e non invece all’entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 12724 del 12/12/2019, dep. 2020, Rv. 279019)”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA