Risponde di lesioni colpose il chirurgo dell’équipe che ometta il controllo finale del campo chirurgico prima della sutura, non potendo fare esclusivo affidamento sul controllo compiuto dal personale infermieristico.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 392/2022, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di lesioni personali colpose in campo medico, si sofferma sul perimetro della responsabilità del primo operatore dell’équipe chirurgica.
In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha enunciato il principio di diritto secondo cui, non va esente da responsabilità penale il sanitario capo dell’équipe chirurgica che si limiti ad accertare che il personale infermieristico abbia eseguito il conteggio delle garze e che esso abbia dato risultato di parità tra le garze in entrata e in uscita.
Invero, la posizione di garanzia del capo équipe chirurgica secondo la Suprema Corte, impone al chirurgo di espletare personalmente il controllo finale del sito chirurgico al fine di prevenire il rischio di ritenzione delle garze o altri strumenti operatori, non potendosi egli andare esente da responsabilità per aver fatto totale affidamento sull’operato del personale paramedico.
Il reato contestato e il doppio giudizio di merito
Nel caso di specie, agli imputati, tratti a giudizio nelle rispettive qualità di primo operatore dell’équipe chirurgica e di infermiere della sala operatoria, era contestato il delitto di lesioni personali colpose, per aver cagionato al paziente, con colpa generica e in violazione delle Raccomandazioni del Ministero della salute in materia di prevenzione di ritenzione delle garze, un ascesso retroperitoneale fistolizzato al colon determinato da una garza laparotomica dimenticata nell’addome a seguito di intervento chirurgico.
La Corte di appello di Palermo confermava la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva condannato i prevenuti per il reato loro ascritto.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
La difesa di uno dei giudicabili proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, articolando plurimi motivi di gravame.
La Suprema Corte ha annulla senza rinvio la sentenza gli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione, rigettando il ricorso agli effetti civili.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento:
“La lettura della Raccomandazione consente, dunque, di affermare che se il materiale conteggio in entrata ed in uscita delle garze e degli strumenti adoperati è materialmente affidato al personale infermieristico, che deve provvedervi secondo le modalità previste (a voce alta ed in due persone), nondimeno, tutti gli operatori coinvolti nell’atto chirurgico debbono assicurare l’adempimento degli oneri di controllo rivolti a scongiurare l’evento avverso. […]
L’obbligo di diligenza imposto a tutti i componenti dell’équipe operatoria in relazione all’utilizzo di garze e strumenti nel corso dell’intervento, non è che il riflesso della prevedibilità ed evitabilità delle conseguenze del mancato completo ‘sgombro’ del campo operatorio, e va oltre perimetro della sola formalizzazione della procedura di conteggio della sua verifica, comprendendo il continuo monitoraggio del campo operatorio sia nel corso che al termine dell’intervento chirurgico.
Nel quadro della collaborazione continua fra componenti dell’équipe spicca il ruolo del soggetto che la coordina e che assume il compito di guida del lavoro collettivo, al quale compete sempre non solo il dovere di dirigere l’azione operatoria e di farla convergere verso il fine per il quale viene intrapresa, ma quello di costante e diligente vigilanza sul progredire dell’operazione e dei rischi ad essa connessi. […]
E’ per questa ragione che, a fronte di una ‘conta’ affidata in modo autonomo al personale infermieristico, che vi deve provvedere con le modalità prescritte dalla Raccomandazione citata e deve sottoscrivere la relativa scheda infermieristica, il chirurgo, benché non tenuto a procedervi direttamente insieme con gli infermieri, deve non solo accertarsi che il riconteggio sia stato effettuato ed abbia dato un risultato di parità, ma compiere una verifica finale del campo operatorio, che consenta la sua chiusura in sicurezza, posto che il risultato di parità, pur significativo indice dello sgombro del sito chirurgico, non cautela l’errore di calcolo nell’introduzione delle garze e degli strumenti operatori, né l’eventuale frammentazione delle prime nei corso dell’intervento, il cui verificarsi conduce agli stessi risultati che i protocolli mirano ad evitare”.
By ClaudioRamelli© RIPRODUZIONE RISERVATA