La prescrizione dei reati tributari aggiornata alla Riforma Cartabia

La prescrizione è un istituto di diritto sostanziale che trova la sua disciplina nel codice penale agli artt. 157-161  del codice penale

In generale la disciplina di diritto sostanziale che ha modificato l’originario impianto del 1930 come noto è stata introdotta Legge 251/2005 (ex Cirielli); nel corso degli anni si sono poi susseguite diverse riforme che hanno inciso sull’istituto da un relativamente alle cause di sospensione ed al novero degli atti tipici interruttivi del corso della prescrizione da ultimo con la Riforma Cartabia che ha introdotto l’istituto della improcedibilità per tutti i reati commessi a far data dal 01.01.2020.

Nell’ambito poi dei reati tributari il legislatore ha dettato nel tempo norme speciali inserite sia nell’impostazione originaria del decreto legislativo n. 74/2000 sia in quella sedimentata nelle successive riforme, segnatamente la legge n.148/2011 e legge n.157/2019 che hanno progressivamente dilatato i tempi di prescrizione in misura corrispondente alla più severa punizione delle singole fattispecie di reato.

Di seguito verranno quindi trattati i vari interventi normativi che hanno tracciato diverse finestre temporali rimettendo quindi all’interprete la individuazione della data del commesso reato per la singola fattispecie incriminatrice tributaria cui deve essere riconnessa la disciplina più favorevole rispetto a quella sedimentata nel tempo, indubbiamente connotata da una sempre maggiore afflittività.

Disciplina della prescrizione dei reati tributari nell’impianto del D.lgs. 74/2000

Il D.lgs. 74/2000 riprende la disciplina codicistica di cui agli artt. 157-161 c.p., con un’integrazione: l’art. 17 D.lgs. 74/2000 prevede due atti interruttivi del corso della prescrizione specifici per i reati tributari, che si aggiungono a quelli contemplati dall’art. 160 c.p. Si tratta del verbale di constatazione (il processo verbale con il quale sono contestate da parte della polizia giudiziaria le violazioni delle leggi finanziarie) e dell’atto di accertamento delle relative violazioni (l’atto con il quale gli uffici finanziari accertano o rettificano l’imponibile determinando il tributo dovuto).

Ne risulta tale disciplina:

Tempo necessario a prescrivere: in base all’art. 157, per tutti i reati tributari il tempo necessario a prescrivere è di 6 anni; 7 anni e mezzo nel caso di atti interruttivi (quelli di cui agli artt. 160 c.p. e 17 D.lgs. 74/2000) ex art. 161 c.p.

Decorrenza del termine della prescrizione: ai sensi dell’art. 158 c.p. il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.

Per quanto riguarda il momento di consumazione, esso coincide con:

(i) La presentazione della dichiarazione per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); dichiarazione infedele (art. 4); omessa dichiarazione (art. 5):

(ii) Emissione di documenti per il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);

(iii) Occultamento o distruzione di documenti per il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10):

(iv) Scadenza del termine stabilito dalla legge per l’adempimento del versamento per i reati di omesso versamento di ritenute (art. 10 bis), omesso versamento di IVA (art. 10 ter), indebita compensazione (art. 10 quater);

(v) Realizzazione del negozio giuridico simulato o di altri atti fraudolenti per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Sospensione del corso della prescrizione: il corso della sospensione è sospeso qualora ricorrano le cause di sospensione ex art. 159 c.p.

Interruzione del corso della prescrizione: il corso della prescrizione è interrotto dagli atti contemplati dall’art. 160 c.p. e dal verbale di constatazione e dall’atto di accertamento ex art. 17 D.lgs. 74/2000.

Effetti della sospensione e dell’interruzione: ai sensi dell’art. 161 c.p., la sospensione e l’interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato; in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere; della metà nei casi di recidiva, delinquenza abituale e professionale.

Riforma legge n. 148/2011

La riforma del 2011 ha modificato la disciplina della prescrizione per i reati tributari, elevando di un terzo il termine di prescrizione dei delitti previsti dagli artt. 2-10 D.lgs. 74/2000.

Le modifiche apportate dalla riforma si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, quindi ai reati tributari consumati dopo il 17 settembre 2011.

La disciplina è stata quindi così modificata:

Tempo necessario a prescrivere:

8 anni ( 10 nel caso di atti interruttivi) per i seguenti delitti:

  • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 2
  • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – art. 3
  • Dichiarazione infedele – art. 4
  • Omessa dichiarazione – art. 5
  • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 8
  • Occultamento o distruzione di documenti contabili – art. 10

6 anni (7 e mezzo in caso di atti interruttivi), come prima della riforma, per i seguenti reati:

  • Omesso versamento di ritenute dovute o certificate – art. 10 bis
  • Omesso versamento di IVA – art. 10 ter
  • Indebita compensazione – art. 10 quater
  • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – art. 11

Decorrenza del termine della prescrizione: ai sensi dell’art. 158 c.p. il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.

Sospensione del corso della prescrizione: il corso della sospensione è sospeso qualora ricorrano le cause di sospensione ex art. 159 c.p.

Interruzione del corso della prescrizione: il corso della prescrizione è interrotto dagli atti contemplati dall’art. 160 c.p. e dal verbale di constatazione e dall’atto di accertamento ex art. 17 D.lgs. 74/2000.

Effetti della sospensione e dell’interruzione: ai sensi dell’art. 161 c.p., la sospensione e l’interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato; in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere; della metà nei casi di recidiva, delinquenza abituale e professionale

 

 

Riforma Legge n. 103/2017 (Riforma Orlando)

La riforma Orlando ha apportato delle modifiche alla disciplina processuale delle cause di sospensione e di interruzione del corso della prescrizione e dei relativi effetti che incidono sul tempo complessivo della prescrizione, di talché, a far data dall’entrata in vigore della legge e per i fatti commessi dal 3 agosto 2017 si seguiranno le seguenti regole:

(i) Il corso della sospensione è sospeso fino al deposito della sentenza di appello e comunque per un tempo non superiore ad 1 anno e 6 mesi;

(ii) Dopo la sentenza di condanna in appello, il termine resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore ad 1 anno e 6 mesi;

(iii) Il corso della prescrizione è sospeso dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

(iv) Qualora all’esito del successivo grado di giudizio non si ripresenti la causa di sospensione, ovvero l’imputato non è condannato, anche il periodo di sospensione precedentemente maturato deve essere calcolato ai fini della prescrizione.

(v) Costituisce causa di interruzione l’interrogatorio davanti alla polizia giudiziaria su delega del PM.

(vi) L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre la sospensione solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo

Si ribadisce che le modifiche apportate dalla riforma si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge, quindi dopo il 3 agosto 2017.

Applicando le cause di sospensione sopra indicate per i fatti di reato cui la disciplina è applicabile (dal 03 agosto 2017) il tempo necessario al maturarsi della causa di estinzione del reato è il seguente:

Tempo necessario a prescrivere:  8 anni ( 10 nel caso di atti interruttivi) per i delitti ex artt. 2-10 D.lgs. 74/2000; 6 anni (7 e mezzo nel caso di atti interruttivi) per i delitti ex artt. 10 bis-11 D.gs. 74/2000.

Decorrenza del termine della prescrizione: ai sensi dell’art. 158 c.p. il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.

Sospensione del corso della prescrizione: il corso della sospensione è sospeso qualora ricorrano le cause di sospensione ex art. 159 c.p. e le nuove cause introdotte dalla riforma (sospensione fino al deposito della sentenza di appello e comunque per un tempo non superiore ad 1 anno e 6 mesi; sospensione dopo la sentenza di condanna in appello, fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore ad 1 anno e 6 mesi; sospensione dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria).

Interruzione del corso della prescrizione: il corso della prescrizione è interrotto dagli atti contemplati dall’art. 160 c.p. (tra i quali è aggiunto l’interrogatorio davanti alla polizia giudiziaria su delega del PM), dal verbale di constatazione e dall’atto di accertamento ex art. 17 D.lgs. 74/2000

Effetti della sospensione e dell’interruzione: l’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre la sospensione solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo; in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere; della metà nei casi di recidiva, delinquenza abituale e professionale.

Riforma D.lgs. 124/2019, convertito con legge n.157 /2019.

Per quanto concerne i reati tributari, la riforma del 2019 ha innalzato le pene previste per gli illeciti tributari, con conseguente aumento del tempo necessario a prescrivere, e modificato i termini di decorrenza del corso della prescrizione.

Inoltre la legge del 9 gennaio 2019 n. 3, in vigore dal 1° gennaio 2020 solo per le norme in materia di prescrizione, ha apportato modifiche in tema di decorrenza del termine di prescrizione, sospensione ed interruzione del corso della prescrizione.

Ne deriva per gli illeciti tributari consumati successivamente al 01 gennaio 2020 sarà applicata la seguente disciplina:

Tempo necessario a prescrivere:  10 anni e 8 mesi (13 anni e 4 mesi con eventuali atti interruttivi) per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); emissione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8); 9 anni e 4 mesi (11 anni e 8 mesi con eventuali atti interruttivi) per il reato di occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10); 8 anni (10 anni con eventuali atti interruttivi), rimasti invariati, per i reati dichiarazione infedele (art. 4) ed omessa dichiarazione (art. 5); 6 anni (7 anni con eventuali atti interruttivi), rimasti invariati, per i delitti di omesso versamento di ritenute (art. 10 bis), omesso versamento di IVA (art. 10 ter), indebita compensazione (art. 10 quater), sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11).

Decorrenza del termine della prescrizione: ai sensi dell’art. 158 c.p. il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

Sospensione del corso della prescrizione: il corso della prescrizione è sospeso qualora ricorrano le cause di sospensione ex art. 159 c.p. e le nuove cause introdotte dalla riforma: sospensione del corso della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna.

Per motivi di coordinamento con la nuova causa di sospensione di cui sopra, sono abrogati i commi 3 e 4 dell’art. 159 c.p.

Interruzione del corso della prescrizione: il corso della prescrizione è interrotto dagli atti contemplati dall’art. 160 c.p. e dal verbale di constatazione e dall’atto di accertamento ex art. 17 D.lgs. 74/2000.

Il corso della prescrizione non è più interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

Effetti della sospensione e dell’interruzione: l’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre la sospensione solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo; in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere; della metà nei casi di recidiva, delinquenza abituale e professionale.

Legge 134/2021 (Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).

La Riforma Cartabia, ponendosi in linea di continuità con il regime introdotto dalla precedente L. 3/2019 (Riforma Bonafede), ha introdotto le seguenti novità (applicabili anche in materia di reati tributari):

1) introduzione dell’art. 161 bis c.p., ai sensi del quale la pronuncia della sentenza di primo grado determina la cessazione definitiva del corso della prescrizione del reato.

La prescrizione riprende il suo corso esclusivamente in caso di annullamento della sentenza di primo grado con regressione del procedimento al primo grado o a fase anteriore.

Il decreto penale di condanna torna a rappresentare uno degli atti interruttivi del corso della prescrizione.

Alla luce della mancata previsione da parte della l. 134/2021 di una disciplina transitoria da applicare alle modifiche in materia di prescrizione, la Suprema Corte ritiene che, in virtù dell’identità strutturale tra l’istituto della cessazione del corso della prescrizione introdotto dalla Riforma Cartabia e quello della sospensione della prescrizione previsto dalla Riforma Bonafede, l’istituto della cessazione del corso della prescrizione ex art. 161 bis c.p. debba trovare applicazione non dalla data di entrata in vigore della legge in commento (19 ottobre 2021), bensì, al pari della omologa causa di sospensione, in relazione ai reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

2) introduzione dell’art. 344 bis c.p.p. che prevede l’istituto dell’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massimi del giudizio di impugnazione. Ai sensi del suddetto articolo, costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale, la mancata definizione del giudizio di appello, anche di rinvio, entro il termine di 2 anni e del giudizio di cassazione entro il termine di 1 anno.

I suddetti termini decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art. 544 c.p.p., eventualmente prorogato, per il deposito della motivazione della sentenza, o, nel caso di giudizio di rinvio, dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art. 617 c.p.p. per il deposito della sentenza di cassazione.

La Riforma Cartabia assoggetta l’istituto dell’improcedibilità ad una disciplina transitoria intertemporale in base alla quale:

-la causa di improcedibilità si applica ai soli procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020 (entrata in vigore della L. 3/2019);

-per i procedimenti relativi a reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020 nei quali gli atti siano già pervenuti al Giudice di secondo grado e alla Corte di Cassazione, i rispettivi termini di 2 anni e 1 anno decorrono dalla data di entrata in vigore della legge 134/2021 (19 ottobre 2021);

-per i procedimenti relativi a reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, nei quali l’impugnazione sia proposta entro il 31 dicembre 2024 e nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio intervenuto prima del 31 dicembre 2024, i termini sono fissati in 3 anni per il giudizio di appello, 1 anno e 6 mesi per il giudizio di cassazione.

Nella tabella sottostante si riportano i tempi necessari a prescrivere per ciascun reato tributario, come modificati dalle riforme del 2011 e del 2019 che hanno inciso sul diritto tributario “sostanziale”, cui coordinare gli eventi processuali di sospensione del corso della prescrizione legati alla Legge Orlando (per fatti commessi dal 03 agosto 2017) ed alla Legge del 9 gennaio 2019 n. 3 (per fatti commessi dal 01 gennaio 2020), nonché di cessazione definitiva del corso della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado (per fatti commessi dal 19 ottobre 2021), del quale l’operatore del diritto dovrà tenere conto nel singolo processo.

 Disciplina codicistica applicabile anche ai reati tributari (Legge 251/2005)Riforma 2011Riforma 2019
Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti

6 anni; 7 anni e 6 mesi in caso di interruzioni

 

 

8 anni; 10 anni in caso di interruzioni

 

10 anni e 8 mesi; 13 anni e 4 mesi in caso di interruzioni

Art 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 6 anni; 7 anni e 6 mesi in caso di interruzioni8 anni; 10 anni in caso di interruzioni10 anni e 8 mesi; 13 anni e 4 mesi in caso di interruzioni
Art. 4 – Dichiarazione infedele6 anni; 7 anni e 6 mesi in caso di interruzioni8 anni; 10 anni in caso di interruzioni

Invariata

Art. 5 – Omessa dichiarazione6 anni; 7 anni e 6 mesi in caso di interruzioni8 anni; 10 anni in caso di interruzioniInvariata

Invariata

Art 8 – Emissione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti 6 anni; 7 anni e 6 mesi in caso di interruzioni8 anni; 10 anni in caso di interruzioni10 anni e 8 mesi; 13 anni e 4 mesi in caso di interruzioni
Art. 10 – Occultamento o distruzione di scritture contabili 6 anni; 7 anni e 6 mesi in caso di interruzioni8 anni; 10 anni in caso di interruzioni9 anni e 4 mesi; 11 anni e 8 mesi in caso di interruzioni
Art. 10 bis – Omesso versamento di ritenute6 anni; 7 anni e 6 mesi in caso di interruzioni

Invariata

Invariata

Art. 10 ter – Omesso versamento di IVA6 anni; 7 anni e 6 mesi in caso di interruzioni

Invariata

Invariata

Art. 10 quater – Indebita compensazione6 anni; 7 anni e 6 mesi in caso di interruzioni

Invariata

Invariata

Art. 11 – Sottrazione fraudolenta al

pagamento delle imposte

6 anni; 7 anni e 6 mesi in caso di interruzioni

Invariata

Invariata

 

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA