L’indennizzo ex legge 210/92 è scomputabile dalla somma da versare a titolo di risarcimento del danno e la compensatio lucri cum danno opposta dal Ministero della salute riguarda sia le somme già percepite sia quelle future se determinabili.
Si segnala ai lettori del sito l’ordinanza numero 2186.2022, pubblicata il 25.01.2022, resa dalla VI Sezione civile della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di trasfusione con sangue infetto, si sofferma sul tema dei rapporti tra indennizzo ex legge 210/92 e risarcimento del danno spesso ricorrente nei contenziosi incardinati con il Ministero della salute.
In particolare, la Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, dando continuità ad un più che consolidato orientamento giurisprudenziale, ha enunciato il principio di diritto secondo cui l’indennizzo ex L.210/92 può essere detratto dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato, ovvero sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati, della cui prova è onerato il Ministero della Salute, quale parte che eccepisce la compensatio lucri cum damno che investe anche le somme future non ancora percepite dall’attore.
Il provvedimento è molto interessante per gli operatori di diritto perché secondo i Giudici di legittimità la superiore eccezione deve essere annoverata nella categoria di quelle in senso lato e quindi, la relativa questione di merito, deve essere presa in considerazione ai fini del decidere anche se articolata come mera difesa, senza ulteriori oneri probatori a carico del Ministero convenuto.
La domanda di risarcimento e il giudizio di merito
L’attore conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Caltanissetta il Ministero della Salute per l’ottenimento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della contrazione del virus dell’epatite HCV in conseguenza di trasfusioni con sangue infetto.
Nel giudizio civile, secondo quanto è ricavabile dalla lettura del provvedimento in commento, la stessa parti attrice, per corroborare la fondatezza della propria domanda, aveva allegato la circostanza di aver avuto riconosciuto l’indennizzo previsto dalla legge 210/1992.
La Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza di primo grado con la quale il locale Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, condannava il convenuto al risarcimento del danno ritenendo che il Ministero della salute non avesse fornito adeguato supporto probatorio della esistenza dell’indennizzo necessaria a scomputare le somme percepite dal risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale introdotto con la causa di merito.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
Il Ministero della salute proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale.
La parte attrice resisteva in giudizio con controricorso.
La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvia alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento:
“L’eccezione di compensatio lucri cum damno è un’eccezione in senso lato, vale a dire non l’adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all’esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d’ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l’esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell’acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha confermato la decisione con la quale il giudice di merito, pur in carenza di una valida eccezione, aveva determinato il danno per lesione da emotrasfusione detraendo quanto già riscosso dal danneggiato a titolo di indennizzo ex legge 25 febbraio 1992, n. 210) (Cass. n. 20111/2014; Cass. 26757/2020; Cass. n. 24177/2020).
Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo di cui alla 1. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno compensatio lucri cum damno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum; pertanto la detrazione non è limitata alle somme percepite al momento della pronuncia ma concerne anche le somme da percepire in futuro, purché riconosciute e dunque liquidate o determinabili (Cass. n. 8866/2021)”.
By ClaudioRamelli© RIPRODUZIONE RISERVATA