È inammissibile l’atto di impugnazione penale con firma apposta manualmente dal difensore e trasmesso telematicamente per scansione dell’originale.

Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 2874/2022, resa dalla II Sezione penale della Corte di Cassazione, che ha validato la tesi del giudice di merito che aveva dichiarato inammissibile di un atto di appello privo di firma digitale trattandosi di atto non conforme alla disciplina recentemente introdotta dal d.l. 137/2020 in tema di invio telematico degli atti.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in comento, ha enuncia il principio di diritto secondo il quale l’atto di impugnazione firmato manualmente – anziché mediante firma digitale – e inviato telematicamente per scansione dell’originale, va dichiarato inammissibile per difetto del necessario requisito della sottoscrizione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 24 co. 6 bis del d.l. 137/2020 e dell’art. 3 co. 1 del provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del 9.11.2020.

Invero, in caso di invio telematico degli atti di impugnazione, l’apposizione della firma digitale è indefettibilmente prevista per attestare la conformità all’originale di quanto trasmesso.

Il Supremo Consesso precisa inoltre che, a differenza dell’atto principale, gli allegati, in quanto atti precostituiti, possono essere trasmessi in copia informatica per immagine (previa scansione), la quale è pur sempre sottoscritta digitalmente dal difensore, per conformità all’originale.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento.

Sono gli stessi ricorrenti a riconoscere che l’atto d’appello pretesamente notificato mediante posta elettronica certificata era, in realtà, un atto “firmato manualmente e materialmente dal difensore, scannerizzato e inviato dalla pec esclusiva dello studio del difensore stesso”.

Siffatta descrizione del file inviato via pec alla cancelleria consente di escludere, in difetto di ulteriori emergenze, che si trattasse, tecnicamente, di un atto corrispondente alle caratteristiche indicate, oltreché dal comma 6-bis dell’art. 24 del decreto-legge n. 137 del 2020, dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4, al quale il comma 6-bis rinvia.

“Leggesi, invero, all’art. 3, comma 1, del provvedimento del Direttore generale emesso in data 9 novembre 2020 che “l’atto del procedimento in forma di documento informatico [categoria nella quale evidentemente è sussumibile “l’atto” d’impugnazione “in forma di documento informatico” di cui ragiona il comma 6-bis dell’art. 24 citato], da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell’art. 2, rispetta i seguenti requisiti: è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata”.

La circostanza che debba trattarsi di un atto generato attraverso “una trasformazione di un documento testuale” rende ragione della conseguente inammissibilità propriamente ‘tecnica’ (“non è pertanto ammessa …”) della pura e semplice “scansione di immagini”.

Infatti, nel caso della scansione di immagini, che corrisponde alla descrizione delle operazioni compiute dal difensore (secondo quanto i ricorrenti riportano), il file che ne risulta non contiene il ‘testo’ del documento, ma solo una sua ‘riproduzione’ (o meglio ‘rappresentazione’) grafica, quand’anche, eventualmente, incorporata in un file con estensione ‘.pdf’. […]

Ciò – sia consentito di rilevare – marca una netta differenza tra gli atti del procedimento e gli “allegati” agli stessi (ossia – in buona sostanza – gli ordinari ‘documenti’), i quali soltanto, essendo precostituiti, possono essere “trasmessi in copia informatica per immagine” (previa, dunque scansione), pur sempre “sottoscritta digitalmente dal difensore”, ma questa volta “per conformità all’originale”.

Le superiori considerazioni rendono dunque conto dell’inammissibilità in sé e per sé di un atto del procedimento, qual è l’atto d’impugnazione, non sottoscritto con firma digitale”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA