La competenza territoriale del Tribunale la frode fiscale si radica nel luogo ove ha sede legale la società contribuente
Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 4461.2022, depositata il 09 febbraio 2022, con la quale la Suprema Corte, chiamata allo scrutinio di legittimità per dirimere una questione di competenza territoriale, ha annullato le sentenze di appello e di primo grado, riaffermando il principio di diritto secondo il quale, nell’ipotesi di frode fiscale, la competenza per territorio della Procura competente a conoscere dell’indagine – e quindi dell’Autorità giudiziaria chiamata a giudicare a seguito di rinvio a giudizio – deve essere individuata con riferimento al luogo ove è fissata la sede legale della società, sempre che la stessa sia effettiva e non fittizia.
L’imputazione ed il doppio grado di merito
La Corte di appello di Milano confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Monza aveva condannato il giudicabile per frode fiscale.
Dalla lettura della sentenza in commento si ricava che la difesa dell’imputata aveva sollevato ritualmente e tempestivamente l’eccezione di incompetenza del Tribunale di Monza indicando il Tribunale di Milano come competente a giudicare i fatti avvenuti in un comune ove la società beneficiaria del profitto del reato aveva effettiva sede, ricadente nella circoscrizione giudiziaria milanese.
La decisione della Cassazione ed il principio di diritto.
La suprema Corte ha accolto il ricorso annullando senza rinvio le pronunce di primo e di secondo grado, rimettendo gli atti alla Procura di Milano per l’ulteriore corso.
Di seguito si riportano i più significativi passaggi estratti dal tessuto motivazionale della sentenza in commento:
“In relazione all’unico motivo di impugnazione, questa Corte ha ripetutamente affermato, tenuto conto del chiaro disposto normativo di cui all’art. 18, comma 2, d.lgs. 74 del 2000, che, in tema di reati tributari, la competenza territoriale per i delitti in materia di dichiarazione riguardante le imposte relative alle persone giuridiche si determina, ai sensi dell’art. 18, d.lgs.10 marzo 2000, n. 74, con riferimento al luogo in cui queste ultime hanno il domicilio fiscale, che, di regola, coincide con quello della sede legale, ma che, ove questa risulti avere carattere meramente fittizio, corrisponde al luogo in cuisi trova la sede effettiva dell’ente (Sez. 3, n. 27606 del 14/09/2020, Di Leo, Rv.280275; Sez. 3, n. 20504 del 19/02/2014, Cederna e altri, Rv. 259783).
E’ stato infatti chiarito da questa Corte che, per le società, il fatto che il domicilio fiscale corrisponde, secondo il dettato dell’art. 58, comma 3, d.P.R. 600del 1973, al luogo in cui è stabilita la sede legale determina una mera presunzione (relativa) di corrispondenza tra sede legale e domicilio fiscale, che presuppone la coincidenza tra sede legale e sede effettiva, in quanto l’ordinamento tributario non consente alle persone fisiche e giuridiche di determinare il domicilio fiscale a proprio piacimento in luoghi diversi da quelli che costituiscono il centro degli interessi. Sì che, ai fini della determinazione della competenza per territorio per i reati tributari in materia di dichiarazione, il locus commissi delicti va individuato, per le persone giuridiche, in quello nel quale queste hanno il domicilio fiscale che, di regola, coincide con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta con la conseguenza che, qualora sia stata stabilita una sede legale fittizia, il domicilio fiscale coincide con il luogo nel quale si trova la sede effettiva della società ed in tale luogo il reato si considera consumato (in motivazione, Sez. 3 n. 20504 cit.).
In specie, non sussistono elementi per altrimenti collocare domicilio fiscale e sede effettiva della società, tant’è che anche il capo d’imputazione reca, quale luogo di consumazione, l’indicazione di “Limbiate e Monza”. Al riguardo, la Corte territoriale – non contestando appunto l’effettività della sede legale e della coincidenza col domicilio fiscale – ha giustificato il rigetto dell’eccezione, tempestivamente proposta in primo grado (circostanza quest’ultima comunque pacifica e documentale), assumendo che l’imputata aveva presentato la dichiarazione dei redditi a Monza e che gli uffici tributari di Monza avevano proceduto all’accertamento e ai controlli.
In tal senso ha invocato giurisprudenza relativa alla competenza per territorio in tema di omesso versamento dell’Iva.
A questo proposito, peraltro, il reato di omesso versamento dell’Iva è previsto e sanzionato nel capo II del Titolo II del d.lgs. 74, per il quale si applicala regola in tesi generale di cui all’art. 18, comma 1 d.lgs. 74. Per quanto invece riguarda il reato di cui all’art. 2 cit., ascritto all’odierna ricorrente, esso è compreso nel capo I del Titolo II del medesimo decreto legislativo, e la competenza per territorio è regolata, nei termini che precedono, a norma dell’art. 18, comma 2 cit.
In specie, in difetto di qualsivoglia elemento di segno contrario, il domicilio fiscale va determinato in Limbiate, Comune dove era ubicata la sede della società e facente parte della Provincia di Monza e Brianza ma, al contempo, ricompreso nel circondario del Tribunale di Milano”
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA