La presenza in cantiere di un preposto di fatto non esclude la responsabilità penale del datore di lavoro per l’incidente occorso all’operaio

Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 5415.2022, depositata il 16 febbraio 2022, con la quale la Suprema Corte, chiamata allo scrutinio di legittimità della sentenza di appello che aveva  confermato la penale responsabilità del datore di lavoro per un incidente sul lavoro,  ha rigettato il ricorso precisando che, nel caso di specie,  la presenza di un caposquadra che dirigeva le operazioni le attività durante le quali era avvenuto l’incidente, non è elemento fattuale idoneo ad escludere né la colpa dell’imputato, né il nesso causale tra il mancato adempimento degli obblighi di formazione e prevenzione su di lui gravanti e l’evento di danno (lesioni riportate dal dipendente infortunato).

Nel caso di specie, la Cassazione, ha precisato che l’esonero da responsabilità non può mai sussistere in assenza di valida delega del datore di lavoro al preposto per lo svolgimento della specifica attività con tutte le formalità previste dalla legge.

 

L’incidente in cantiere, il capo di imputazione ed il doppio grado di merito.

L’imputato veniva tratto a giudizio per il delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione del T.U. 81/2008 e successive modificazione.

Secondo quanto è possibile ricavare dalla lettura della sentenza in commento all’imputato legale rappresentante della società  che aveva noleggiato un elevatore per traslochi dotato di cesta mobile, veniva contestato, ai sensi dell’art.71 comma 4, lett. a) n.1 e n.2 e comma 7 letta) D.Lgs. 81/2008, di non avere adottato misure necessarie affinché le attrezzature fossero installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso, fossero sottoposte a idonea manutenzione e corredate da istruzioni di uso e libretto di manutenzione e infine che le stesse fossero utilizzate da personale adeguatamente formato, informato ed addestrato sulle modalità di impiego conformemente alla specificità e complessità del macchinario utilizzato.

A causa delle superiori inadempienze, sempre secondo l’accusa, si produceva l’infortunio di un  dipendente il quale, intento a manovrare il braccio elevatore dai comandi manuali posti alla base della piattaforma, era stato investito dalla cesta, precipitata da un’altezza di circa 6-8 metri per ragioni connesse ad un difetto di manutenzione della fune che la muoveva e per il mancato funzionamento del freno di emergenza, da cui conseguivano alla sua persona rilevanti lesioni personali

La Corte di appello di Milano confermava la sentenza di condanna inflitta dal locale Tribunale.

 

La decisione della Cassazione ed il principio di diritto.

La Suprema Corte investita dal ricorso dell’imputato che contestava la sussistenza sia dell’elemento psicologico del reato, sia del nesso eziologico tra fatto addebitato ed evento in ragione della posizione di garanzia assunta i via esclusiva dal caposquadra,  ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riportano i più significativi passaggi estratti dal tessuto motivazionale della sentenza in commento attinenti il tema della responsabilità del datore di lavoro e delle tassative condizioni da osservare per il suo trasferimento:

Quanto ai profili formali dell’assunzione della qualifica di datore di lavoro in materia di infortuni sul lavoro gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008, riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110801; sez.IV, 16.12.2015, Raccuglia, Rv.265947).

Nessun formale atto di delega era stato conferito al dipendente [omissis], che fungeva esclusivamente da caposquadra e pertanto era investito di una posizione di garanzia limitata a fornire prescrizioni in sede esecutiva e a vigilare sull’attività degli altri componenti, ma nessun obbligo aveva assunto in ordine alla formazione e all’addestramento del personale e alla verifica di conformità e di adeguatezza del macchinario impiegato, che era stato preso a noleggio da altra impresa, e alla verifica della presenza del manuale di uso e di manutenzione.

Appare pertanto evidente che manca nella specie qualsiasi elemento da cui inferire la presenza dei requisiti essenziali per consentire un trasferimento di una o più funzioni dal soggetto delegante, facendo totalmente difetto l’ambito circoscritto, o ben definito, delle competenze trasferite e il potere di spesa del delegato vertendosi semmai nello svolgimento di fatto di funzioni di preposto che, se del caso determinano non già un trasferimento di funzione, con esonero della responsabilità a favore del delegante (sez.4, 12.6.2013, Lorenzi e altri, Rv.257168 6.2.2007, PG in proc. Chirafisi Rv.236278; n.24908 del 29.1.2019, Ferrari, Rv.276335) ma semmai l’assunzione di una autonoma posizione di garanzia, che potrebbe essere chiamata a rispondere, in concorso con il datore di lavoro, sulla base del principio di effettività richiamato dall’art. 299 d.Lgs. n. 81/2008 (sez.4, 28.2.2014 Consol, RV. 259224, 18.12.2012 Marigioli RV. 226339, 9.2.2012 Pezzo RV. 253850; n.31863 del 10 Aprile 2019, Agazzi Alessandro, Rv.276586; n.22606 del 4 Aprile 2017, Minguzzi, Rv.269973), non sfuggendo alla sfera di garanzia del datore di lavoro i settori pure presidiati da alternative posizioni di garanzia quando si realizzino infortuni determinati da scelte gestionali di fondo afferenti l’utilizzazione di macchinari ad elevata pericolosità (sez.4, 4.4.2017, Minguzzi, Rv.269972), ovvero inosservanze concernenti la formazione e informazione del personale impiegato (sez.4, 12.6.2013, Lorenzi e altri, Rv.257168; n.22147 del 11 Febbraio 2016, Morini, Rv.266859)”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA