La richiesta di rinvio a giudizio emessa contro l’imputato non vale ad interrompere la prescrizione per la responsabilità dell’Ente

Si segnala ai lettori del sito la recente sentenza numero 5869.2022, con la quale la Suprema Corte, chiamata allo scrutinio di legittimità dalla difesa della società condannata ai sensi del d.lgs 231/2001, ha statuito il principio di diritto secondo il quale l’atto interruttivo della prescrizione previsto dall’art.59, prevede specifici requisiti dell’atto di contestazione dell’illecito amministrativo e non ritenersi posto in essere con richiesta di rinvio a giudizio con la quale si contesta la responsabilità penale personale del legale rappresentante della persona giuridica.

 

L’imputazione ed il doppio grado di merito.

La società era stata tratta a giudizio davanti al Tribunale di Nola quale ente responsabile per il reato di cui all’art. 590, commi 1 e 3, cod. pen., in relazione all’art. 25-septies d.lgs. n. 231 del 2001, per il grave incidente occorso ad un operaio.

All’esito del dibattimento era stata condannata alla sanzione pecuniaria di euro 90,00, con contestuale applicazione per mesi sei delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001.

La Corte di appello di Napoli confermava la decisione del primo giudice.

 

La decisione della Cassazione ed il principio di diritto.

La Suprema Corte investita dal ricorso della difesa della società, pur avendo incidentalmente confermato la legittimità delle due sentenze di condanna quanto all’accertamento del reato presupposto e del vantaggio conseguito dall’Ente consistito in un risparmio di spesa sulla sicurezza, ha annullato la sentenza impugnata ritenendo che si fosse maturata la prescrizione prima dell’inizio del processo.

Di seguito si riportano i più significativi passaggi estratti dal tessuto motivazionale della sentenza in commento afferenti il tema della confisca:

“Come in precedenza osservato, è invece fondato il terzo motivo di ricorso. Con esso il ricorrente ha lamentato l’intervenuto decorso del termine prescrizionale delle sanzioni amministrative poste a carico dell’ente, così come stabilito dall’art. 22 del d.lgs. n. 231del2001.

Dalla lettura in combinato disposto dei primi due commi di detta norma è dato comprendere come le suddette sanzioni amministrative si prescrivono in cinque anni dalla data di consumazione del reato, con possibilità di interruzione di tale termine nel caso di contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato a norma dell’art. 59 del d.lgs. n.
231 del 2001 – e cioè attraverso «uno degli atti indicati dall’articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale», che contenga «gli elementi identificativi dell’ente, l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative, con l’indicazione del reato da cui l’illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova»

Orbene, un atto di contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato avente il contenuto indicato – e cioè il decreto di citazione dell’ente nel presente giudizio – è stato notificato, e quindi contestato, alla [omissis] s.r.l. solo nel 2015, e cioè ben oltre il termine quinquennale previsto dall’art. 22 d,Igs, n. 231 del 2001, atteso che il reato presupposto era
stato consumato nel 2008.

E’ ben vero, come sottolineato dal giudice di seconde cure, che è consolidato il principio per cui in tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio, in quanto atto di contestazione dell’illecito amministrativo, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (cfr. Sez. 6, n. 12278 del 15/01/2020, Sauta, Rv. 278755-03; Sez. 4, n. 30634 del 09/04/2019, Coperture Edil srl, Rv. 276343-01; Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, C., Rv. 274083-04), ma la richiesta di rinvio a giudizio considerata dalla Corte di appello ai fini della interruzione della prescrizione è quella riguardante il diverso processo penale svolto a carico di [omissis], legale rappresentante dell’ente, e non già quella relativa al presente
processo”
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By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA