La condanna per bancarotta semplice da aggravamento del dissesto presuppone una adeguata motivazione sulla colpa grave tenuta dall’amministratore.

Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 7484/2022 – depositata il 02.03.2022, resa dalla I Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi in materia penale fallimentare, si è soffermata sul tema della prova dell’elemento soggettivo del reato nella bancarotta semplice da aggravamento del dissesto, ritendo di dare continuità all’orientamento dominante secondo il quale il coefficiente psicologico richiesto per l’affermazione della penale responsabilità presuppone la colpa grave da accertare secondo i criteri dettati dal codice di rito penale.

 

I reati contestati e l’iter processuale

Nel caso di specie, all’imputato tratto a giudizio nella qualità di amministratore unico della società fallita, erano stati contestati i reati di cui agli artt.217, primo comma n. 4, e 224 I. fall., in quanto, secondo l’ipotesi accusatoria, ne avrebbe aggravato il dissesto, astenendosi dal richiedere in proprio il fallimento, in modo da operare fino al 2013 nonostante il patrimonio netto fosse in negativo dal dicembre 2008.

La doppia conforme (sentenza della Corte di appello di Milano confermativa di quella resa dal locale tribunale) veniva annullata dalla Suprema Corte per carenza di motivazione  e di nuovo confermata dalla CDA di Milano.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale.

La Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento riferiti al tema della colpevolezza:

“Vanno invece accolti i rilievi esposti nel secondo, terzo e quarto motivo, che lamentano la mancata verifica della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, parimenti demandata ai giudici di merito dalla sentenza di annullamento.

In proposito, va premesso che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che il collegio condivide e intende ribadire, nel reato di bancarotta semplice, la mancata tempestiva richiesta della dichiarazione di fallimento da parte dell’amministratore della società è punibile solamente se l’omissione sia accompagnata dal coefficiente psicologico della colpa grave che deve essere verificato in concreto, non operando al riguardo presunzione ex lege (Sez. 5, n.18108 del 12/03/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823; Sez. 5, n. 38077 del15/07/2015, Zille, Rv. 264743; n. 43414 del 25/09/2013, Preatoni, Rv. 257533).

La sentenza impugnata, pur a fronte della necessità di rispondere agli specifici rilievi mossi anche sul tema in sede di appello, non ha fornito adeguate risposte, limitandosi a far riferimento alla colpa dell’imputato derivante dalla consapevolezza dell’andamento della società secondo quanto prima descritto, sì da non rappresentare alcuna appropriata spiegazione in ordine alle ragioni per cui, nonostante tutte le peculiarità del caso dedotte, le modalità dell’oggettivoaggravarsi del dissesto potesse fare desumere i tratti della colpa grave.

La motivazione, dunque, non sfugge alle censure mosse con detti motivi.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA