Illegittimo il sequestro preventivo per reati tributari eseguito sull’appartamento del coniuge dell’imputato solo perché conferito nel fondo patrimoniale

Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 7610.2022, resa dalla Sezione terza penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi in materia cautelare reale in ordine legittimità del sequestro preventivo che aveva attinto il bene immobile della coniuge dell’indagato (del tutto estranea al procedimento penale), ha annullato l’ordinanza impugnata perché sorretta da una motivazione viziata in punto di diritto.

La questione giuridica affrontata dalla Corte di legittimità mette in connessione la funzione del fondo patrimoniale, strumento regolato dagli artt.167 e segg. del codice civile previsto dall’ordinamento per tutelare gli interessi della famiglia con l’istituto del sequestro preventivo, la cui esecuzione nei confronti del reo non titolare del bene (mobile, immobile o mobile registrato) presuppone un rapporto di fatto con il medesimo assimilabile a quello corrispondente al concetto di possesso di matrice civilistica.

Va precisato che del tutto diversa è l’ipotesi del fondo patrimoniale costituto su beni intestati all’indagato o imputato che secondo la giurisprudenza dominante non costituisce strumento giuridico opponibile al giudice penale come da ultimo statuito con la sentenza 6765/2022, depositata il 25.02.2022 commenta sul sito (per approfondimenti: https://studiolegaleramelli.it/2022/03/08/la-costituzione-del-fondo-patrimoniale-non-impedisce-lesecuzione-del-sequestro-per-equivalente-del-profitto-del-reato-tributario-sullimmobile-dellindagato/)

 

L’imputazione e la fase cautelare reale di merito.

Il Tribunale di Trieste, operante in funzione di giudice dell’appello cautelare, rigettava la impugnazione presentata dal terzo interessato avverso l’ordinanza con la quale la Corte di appello di Trieste aveva rigettato l’istanza di restituzione delle cose sequestrate in riferimento ad un bene immobile di sua esclusiva proprietà.

Dalla lettura della sentenza in commento si ricava che l’appartamento era stato acquistato tre mesi prima della emissione del sequestro preventivo disposto per reati tributari in materia di accise nei confronti dell’imputato ed eseguito anche in danno del terzo interessato, coniuge del primo, proprietario esclusivo del cespite per averlo acquistato in regime di separazione legale.

Sullo stesso immobile, all’atto dell’acquisto, era stato costituito un fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia.

I giudici del merito cautelare avevano ritenuto che proprio la costituzione del fondo patrimoniale aveva attribuito all’imputato non proprietario del bene un certo potere dispositivo sul medesimo, circostanza questa legittimante l’esecuzione del provvedimento temporaneamente ablatorio sull’immobile.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La difesa del terzo interessato interponeva ricorso per cassazione sostenendo che l’immobile non solo non era nella titolarità dell’indagato ma che lo stesso non aveva sul medesimo né il possesso, né  alcun altro potere dispositivo, fatto questo che rendeva illegittima la esecuzione della misura cautelare reale sul cespite.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso annullando con rinvio l’impugnata ordinanza.

Di seguito si riportano ampi passaggi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“….Va premesso che è circostanza incontestata che l’immobile in questione sia stato acquistato dalla sola odierna ricorrente (senza che sano state adombrate ipotesi di interposizione, fittizia o reale, di tale soggetto rispetto al veridico acquirente di esso) e che lo stesso, ai sensi dell’art. 167 cod. civ., è stato destinato dalla proprietaria alla costituzione di un fondo patrimoniale destinato a fare fronte ai bisogni cella famiglia; va, ancora aggiunto, che, essendo stata derogata la disposizione dettata dall’art. 168, comma primo, cod. civ., la titolarità del bene costituente il patrimonio del fondo è rimasta in capo alla sola [omissis].

Ciò posto si rileva che il Tribunale ha fatto discendere la circostanza che il [omissis] abbia la disponibilità del bene dal solo rilievo che questi, potrebbe con il solo consenso della moglie, alienare o comunque costituire vincoli sul bene, agendo quindi in qualità di comproprietario.

Ora, si rileva che, a prescindere dal fatto che il Tribunale dà per scontato che, pur essendo presenti dei figli minori l’atto di costituzione del fondo ora in discorso prevedesse la possibilità di alienazione del bene in questione senza l’autorizzazione del giudice tutelare (si veda, infatti, il punto 2 di pag. 2 della ordinanza impugnata), va detto che il giudice del gravame cautelare non ha affatto considerato che, data la particolarità del fondo in questione, in relazione al quale la titolarità formale del bene è rimasta esclusivamente in capo alla odierna ricorrente, sotto il profilo delle efficacia reale gli atti dispositivi del bene in questione non possono essere realizzati altro che da questa ed esclusivamente da questa, non essendo, indubbiamente, nella facoltà del [omissis] quella di cedere autonomamente il bene in questione.

Ora, mentre sarà possibile da parte dell’altro coniuge (cioè colui che non risulta essere il proprietario) opporsi alla cessione del bene ove la stessa sia frutto di una iniziativa singolare del soggetto titolare del bene, è di tutta evidenza che in caso, invece, di accordo sulla cessione, l’atto dispositivo non potrà essere compiuto altrimenti che dal coniuge che risulti essere titolare del bene, potendo, al massimo, l’altro coniuge far constatare la sua non opposizione.

Siffatta facoltà, suscettibile di manifestarsi, per così dire, esclusivamente in negativo, non comporta, ad avviso di questo Collegio, l’affermazione della sussistenza in capo al [omissis]di quei poteri che, secondo la giurisprudenza di questa Corte integrano, come si vedrà infra, quel concetto di disponibilità che consente l’assoggettamento a sequestro preventivo di un bene anche nel caso in cui questo sia apparentemente nella titolarità di un soggetto diverso da quello nei confronti del quale il sequestro è diretto.

Egualmente non rilevante è il fatto che il [omissis], in quanto membro della famiglia per la soddisfazione dei cui bisogni il fondo patrimoniale è stato costituito, possa godere dei frutti dei beni costituenti il fondo stesso; è, infatti, di tutta evidenza che in questo caso il legislatore abbia inteso considerare, peraltro in linea con i principi informatori della Costituzione repubblicana, la famiglia quale struttura sociale dotata di un’autonoma rilevanza, le cui esigenze economiche trascendono rispetto alla posizione dei singoli soggetti che ne fanno parte, acquisendo in tale modo una specifica tutela da parte dell’ordinamento, tutela da cui non è dato, però, desumere, data la sua funzionalizzazione al beneficio della “società naturale” costituita dalla famiglia l’esistenza una posizione di vantaggio altro che per la “formazione sociale” in questione e non per i singoli componenti di essa.

Tanto osservato, va ribadito che questa Corte ha considerato che, sebbene il concetto di disponibilità di un bene, ai fini del sequestro preventivo di esso, non sia equivalente alla formale titolarità del medesimo intesa in senso civilistico, tuttavia è in ogni caso necessario che su di esso l’individuo, per essere legittimamente attinto dalla misura cautelare reale, eserciti un potere di fatto, il cui contenuto è sussumibile in quello che in termini civilistici sarebbe definibile come possesso (Corte di cassazione, Sezione III penale, 17settembre 2021, n. 34602), cioè come quella relazione materiale che il soggetto ha con il bene che si estrinseca nell’esercizio degli autonomi poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Corte di cassazione, Sezione III penale, 31 gennaio2019,n. 4887; idem Sezione II penale, 23 maggio 2013, n. 22153).

Nel caso che interessa, invece, siffatto i caratteri di potere – o avente un contenuto meramente negativo limitato alla intercessio ovvero essendo riferito non immediatamente alla posizione del soggetto in sé considerata ma essendo esclusivamente finalizzato alla soddisfazione dei bisogni di un più ampio consorzio sociale (di cui il singolo individuo è solo parte) dotato di un’autonoma rilevanza in seno all’ordinamento – non appaiono integrare gli elementi della disponibilità giuridicamente rilevante ai fini della legittimità del sequestro preventivo riferito a beni non appartenenti al soggetto indagato.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA