Il terzo interessato dal sequestro preventivo può ricorrere per cassazione solo se conferisce al legale specifica procura speciale

Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 7291.2022, resa dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su questioni procedurali attinenti il procedimento cautelare reale, ha ritenuto di dare continuità al rigoroso orientamento di legittimità secondo il quale, il ricorso per cassazione e più in generale l’impugnazione proposta dal terzo interessato (vale a dire dal soggetto non indagato ma che ha subito gli effetti ablatori del sequestro), per far valere le proprie ragioni innanzi al giudice della cautela penale deve conferisce procura speciale ad hoc al proprio difensore.

La mancata osservanza del superiore requisito di forma conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.

 

L’incolpazione provvisoria e la fase cautelare di merito.

Secondo quanto è ricavabile dalla lettura della sentenza in commento il Gip del Tribunale di Roma emetteva decreto di sequestro preventivo  dei beni di una società di capitali in relazione ai reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74.

Il Collegio cautelare di Roma accoglieva parzialmente la richiesta di riesame proposta nell’interesse della medesima società riducendo l’entità del sequestro in funzione dei pagamenti parziali eseguiti, si presume in adempimento di un piano di rateizzo concordato con l’Agenzia delle Entrate.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

Contro la sentenza resa dalla Corte territoriale interponeva ricorso per cassazione la difesa della società.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i più significativi passaggi estratti dalla trama argomentativa della sentenza in commento attinenti la questione di rito:

L’intestazione dello stesso, evidentemente predisposta per una pluralità di procedimenti, si riferisce a una serie di soggetti che non possono essere considerati parti del presente procedimento – ovvero: [omissis ]  in proprio e le società [omissis] – perché evidentemente privi di legittimazione ad impugnare l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame.

Infatti, non è legittimato a proporre ricorso per cassazione chi non abbia partecipato al procedimento di riesame, in quanto soltanto chi è parte del procedimento può avere titolo ad impugnare, fatta eccezione per l’ipotesi – diversa da quella di specie – in cui il sequestro sia stato disposto, per la prima volta, dal tribunale a seguito di appello cautelare interposto dal pubblico ministero (ex multis, Sez. 3, n. 42527 del 04/07/2019, Rv. 277985; Sez. 3, n. 9796 del16/01/2015, Rv. 262752).

L’unico soggetto legittimato ad impugnare l’ordinanza è, dunque, [omissis s.r.l nei cui confronti la stessa è stata pronunciata, il cui difensore avrebbe dovuto dotarsi di procura speciale, trattandosi di terzo destinatario del sequestro.

Va infatti ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità o rigetto della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (ex plurimis, Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 03/07/2018, Rv. 273505; Sez. 2,n. 310 del 07/12/2017, dep. 09/01/2018, Rv. 271722).

Nel caso di specie è però presente nel fascicolo un semplice mandato difensivo, che non contiene alcun riferimento agli specifici atti che il difensore dovrà compiere, mentre la preesistente procura speciale era conferita a diverso difensore (avv. omissis) e si riferiva, comunque, alle sole richieste di riesame o di dissequestro e non anche a ricorso per cassazione”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA