Non può applicarsi la causa di non punibilità del fatto tenue al datore di lavoro che commette più reati contravvenzionale in materia di sicurezza sul lavoro

Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 11992.2022, depositata il 01.04.2022, resa dalla sezione terza penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi sul tema giuridico della applicabilità o meno della causa di non punibilità al datore di lavoro che commette più reati contravvenzionali sanzionati dal d.lgs n.81/2008, richiamando l’ampia elaborazione giurisprudenziale sedimentata intorno all’art. 131 bis cod. pen. ne ha escluso l’applicabilità al caso di specie.

 

Il reato contestato e il giudizio di merito.

Dalla lettura della sentenza in commento si ricava che la Corte di appello di Messina aveva confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Patti che aveva riconosciuto l’imputato colpevole di più reati contravvenzionali puniti dal T.U. sulla sicurezza, infliggendogli la pena ritenuta di giustizia.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale articolando un unico motivo di impugnazione con il quale veniva denunciato vizio di legge e di  motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità richiesta con l’atto di appello, attesa la incensuratezza dell’imputato.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riporta il passaggio più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento:

“..Deve, dunque, affermarsi che la speciale causa di cui all’art. 131-bis cit. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l’imputato, anche se non gravato da precedenti penali specifici, abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio), anche nell’ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità (Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017, Del Galdo, Rv. 271863).

Peraltro, l’identità dell’indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, M., Rv. 274186; Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Garbocci, Rv. 270107).

Correttamente, dunque, la Corte di Appello ha negato l’applicabilità dell’invocata norma, essendosi l’imputato reso responsabile di molteplici violazioni di norme riguardanti reati della stessa indole, in quanto lesivi del medesimo bene giuridico tutelato, ossia la sicurezza sul lavoro. In tal senso va quindi letto il passaggio motivazionale richiamatosi all’attività imprenditoriale del ricorrente, atteso che in tale ambito lavorativo sono state consumate una pluralità di condotte di pericolo, in sé sicuramente non marginali ed espressive invece di una specifica e reiterata sottovalutazione dei rischi che invece i comportamenti prescritti, ma inosservati, erano chiamati a positivamente fronteggiare”

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