Esteso il catalogo della responsabilità amministrativa degli enti agli illeciti commessi in danno del patrimonio culturale

Si segnala ai lettori del sito l’entrata in vigore a far data dal 23 marzo 2022 della legge 9 marzo 2022, n. 22, che intervenendo sull’impianto normativo del d.lgs. 231/2001, ha introdotto con la rubrica  delitti contro il patrimonio culturale l’articolo 25 -septiesdecies, sia nuovi reati presupposto con commisurando la maggiore o minore afflittività della sanzione pecuniaria a carico dell’ente in riferimento alla gravità degli illeciti previsti dal codice penale, sia la sanzione interdittiva (temporanea), come previsto dalla norma il cui testo viene di seguito riportato:

Art. 25 septiesdecies – delitti contro il patrimonio culturale

  1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall’articolo 518-novies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
  2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 – ter, 518 -decies e 518 -undecies del codice penale si applica all’ente sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
  3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
  4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
  5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

La medesima legge, sempre con la finalità di offrire una tutela giuridica rafforzata al bene giuridico protetto dall’ordinamento dell’integrità del patrimonio culturale ha introdotto, altresì, nel catalogo dei reati presupposti, le seguenti norme incriminatrici del codice penale sostanziale, connotate dalla più grave condotta di riciclaggio, la cui consumazione può legittimare anche la sanzione della interdizione definitiva dello stabilimento:

Art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

  1. In relazione alla commissione dei delitti previsti  dagli  articoli  518-sexies  e518-terdecies del codice penale,  si  applica  all’ente  la  sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
  2. Se l’ente o una  sua  unità  organizzativa  viene  stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica  la  sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività  ai  sensi dell’articolo 16, comma 3».

Le innovazioni introdotte con la legge n.22/2022, introducendo nuove fattispecie nel catalogo dei reati presupposto, comporterà la necessità da parte delle imprese di aggiornare i modelli organizzativi già adottati, onde evitare che dalla consumazione dei reati sopra indicati da parte dei soggetti che ricoprono posizioni apicali, possa discendere la responsabilità amministrativa dell’ente.

Chiaramente, secondo i principi generali, per poterne affermare la responsabilità della persona giuridica, dovrà comunque essere dimostrato il vantaggio economico conseguito con la commissione dei reati presupposto, anche indirettamente  in termini di contenimento dei costi, come oramai statuito dalla dominante giurisprudenza di legittimità elaborata con particolare riferimento alle ipotesi di reato  presupposte dall’art.25 septies (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA