Nessuna nullità della sentenza di condanna per fatture soggettivamente inesistenti se nell’imputazione era stata contestata la oggettiva inesistenza della prestazione

Si segnala ai lettori del sito la recente sentenza numero 14220.2022, depositata il 13.04.2022, resa dalla sezione terza penale della Corte di Cassazione che è tornata a pronunciarsi su una questione di rito ricorrente nei processi per frode fiscale, allorquando, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, il giudice ritiene provata la penale responsabilità dell’imputato per inesistenza soggettiva di una o più fatture rispetto elle quali  il PM aveva originariamente contestato la oggettiva inesistenza (mancata esecuzione della prestazione indicata nel documento fiscale).

 

Il reato contestato e la doppia conforme di merito.

Dalla lettura della sentenza in commento si ricava che la Corte d’Appello di Brescia aveva confermato la decisione del Tribunale di Bergamo che aveva condannato l’imputato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione relativamente al reato di cui all’art. 2, d. lgs. n. 74 del 2000 per una sola fattura ritenuta soggettivamente inesistente.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La difesa del giudicabile interponeva ricorso per cassazione contro la decisione della Corte territoriale articolando plurimi motivi di impugnazione uno dei quali censurava la violazione del principio della necessaria correlazione tra imputazione e sentenza.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento:

La condanna per un’operazione soggettivamente inesistente a fronte di una iniziale contestazione nell’imputazione di operazione oggettivamente inesistente non viola gli art. 521 e 522 cod. proc. pen., come costantemente ritenuto da questa Corte di Cassazione: “Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l’imputato, accusato di avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sia stato condannato per l’utilizzo di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto il reato di dichiarazione fraudolenta, previsto dall’art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel riferirsi all’uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo” (Sez. 3, Sentenza n. 30874 del 02/03/2018 Ud. – dep. 09/07/2018 – Rv. 273728 – 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 1998 del 15/11/2019 Ud. – dep. 20/01/2020 – Rv. 278378 e Sez. 3, Sentenza n. 4236 del 18/10/2018 Cc. – dep. 29/01/2019 – Rv. 275692).

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