Va dichiarato estinto il reato di lesioni colpose a carico dei sanitari anche se la quietanza di risarcimento del danno non utilizza formule sacramentali per la remissione di querela

Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 13204.2022 – depositata il 07.04.2022, resa dalla quarta sezione penale della Suprema corte che, pronunciatasi su una fattispecie ad un reato lesioni colpose ascritte ai sanitari, ha ritenuto estinto il reato per intervenuta remissione di querela ricavando la volontà  di rinuncia all’istanza di punizione dalla volontà della persona offesa dal reato riportata nella quietanza liberatoria di non voler proseguire nelle azioni legali intraprese – in sede civile e penale – liberando i soggetti obbligati al risarcimento (struttura sanitaria ed operatori sanitari)  del danno da ogni pretesa.

L’imputazione ed il doppio grado di merito.

Dalla lettura della sentenza si evince che la Corte di appello di Torino aveva confermato la penale responsabilità di due sanitari ritenuti responsabili di aver eseguito erroneamente un intervento al femore posizionando in modo non conforme alle linee guida delle viti sulla struttura ossea.

Sotto il profilo che  interessa la presente nota si ricava, altresì, che dopo la pronuncia della sentenza da parte del Collegio di seconde cure, ritualmente impugnata con l’articolazione di plurimi motivi di ricorso per cassazione, era intervenuta tra le parti antagoniste una transazione con conseguente risarcimento del danno attestato dalla quietanza versata agli atti del fascicolo processuale legittimità all’udienza di discussione orale del ricorso.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La Suprema Corte ha dichiarato  estinto il reato per intervenuta remissione della querela.

Di seguito si riporta  il  passaggio della motivazione esplicativo del ragionamento seguito dalla Suprema Corte sulla questione di rito affrontata con la sentenza 14537/22:

“In data 19 ottobre 2020, la parte offesa ha sottoscritto atto di quietanza, con il quale ha dichiarato di accettare la somma di euro 55.000,00, a saldo e stralcio di qualsiasi pretesa dedotta e deducibile ed in qualunque modo ricollegabile alle pretese azionate e scaturenti dal sinistro, aggiungendo testualmente ‘che con il pagamento della predetta somma la ASL di Vercelli e le persone delle quali debba a qualsiasi titolo rispondere saranno pienamente liberati da ogni e qualsiasi obbligazione nei suoi confronti (…) rinunciando di conseguenza ad ogni azione sia in sede civile sia penale contro la ASL di Vercelli e tutte le persone – del fatto delle quali possa o debba rispondere, a qualsiasi titolo, rispondere’.

La volontà così espressa deve essere interpretata come remissione tacita di querela, per la quale non occorre fare ricorso ad espressioni sacramentali, non conosciute dall’ordinamento, essendo sufficiente la manifestazione dell’intenzione di non voler persistere nell’istanza punitiva.

E’ stato, infatti, ritenuto da questa Corte che “anche un atto di transazione in merito ai danni conseguenti a determinate ipotesi delittuose può essere sufficiente, quando risulti evidente e chiaro che il soggetto non ha più la volontà attuale di pervenire ad una condanna in sede penale del responsabile del fatto-reato (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto l’espressione: “rinuncia di ogni azione giudiziaria”, usata in un atto di transazione, una manifestazione espressa della volontà di remissione della querela)” (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 14826 del 18/11/2003, dep. 26/03/2004, Del Piero, Rv. 228504; cfr. anche: Sez. 4, Sentenza n. 4059 del 12/12/2013, PG in proc. Lussana, Rv. 258437).

In questo caso, l’evidenza della volontà di rinuncia alla querela si evince con chiarezza dal testo della quietanza, nel corpo della quale la persona offesa esplicitamente dichiara dì rinunciare ad ogni azione sia in sede civile, che in sede penale, a qualsiasi titolo, con ciò rendendo palese il proposito di non persistere nella domanda punitiva.

In assenza di rifiuto espresso o tacito della remissione di querela – da escludersi nell’ipotesi di specie, avendo entrambi gli imputati concluso per l’improcedibilità dell’azione penale – la remissione tacita di querela produce gli effetti che le sono propri (cfr. Sez. U, n. 27610 del 25/05/2011, RG. in proc. Marano, Rv. 250201).

La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA